La CEDU è competente a decidere le questioni attinenti all'imposizione di cure e trattamenti obbligatori (TSO etc.) ai malati di mente vietati ex art. 7 Convenzione di Oviedo?
GC DECISIONE SU PARERE CONSULTIVO RICHIESTO DAL COMITATO DI BIOETICA DEL COE
15 SETTEMBRE 2021
TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA - BIOETICA E BIOMEDICINA - CONVENZIONE DI OVIEDO - TIPOLOGIE DI PARERI RESI DALLA CEDU.
La CEDU si è dichiarata incompetente a decidere le questioni attinenti all'imposizione di cure e trattamenti obbligatori (TSO etc.) ai malati di mente vietati ex art. 7 Convenzione di Oviedo. L'art. 29 di questa Convenzione consente di chiedere pareri consultivi non vincolanti su questioni giuridiche attinenti all'esegesi della stessa. Questi pareri non devono essere confusi con quelli sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali tutelati dalla Cedu richiedibili alla Corte ex protocollo 16 dalle giurisdizioni superiori degli Stati che lo hanno ratificato: sono relative a questioni di principio. Orbene l'adozione di misure e strumenti per l'attuazione dei precetti dell'art.7 non rientra nella competenza della CEDU poiché non è una questione giuridica, non vi è stata alcuna decisione di una Corte interna che metta in discussione la Convenzione di Oviedo. Inoltre la Convenzione sulla tutela dei disabili supplisce a queste carenze sull'individuazione delle condizioni minime di protezione in attuazione dell'art.7. Alla luce di quanto sopra le richieste esulano dal campo di applicazione della CEDU e dell'art. 29 Convenzione di Oviedo per ogni approfondimento si rinvia in toto alla decisione in esame.
27-09-2021 20:51
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