L'avvocato non può pubblicizzare la propria attività professionale facendo leva su prezzi bassi e primi appuntamenti gratuiti.
N. 239/19 R.G.RD n. 75/21
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero
della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:
- Avv. Gabriele MELOGLI Presidente f.f.
- Avv. Patrizia CORONA Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA Componente
- Avv. Francesco CAIA Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI Componente
- Avv. Francesco NAPOLI Componente
- Avv. Giovanna OLLA' Componente
- Avv. Arturo PARDI Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI Componente
con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (P. Iva:
01292560289), in persona del proprio presidente pro tempore Avv. Leonardo Arnau, con
sede in Padova presso il Palazzo di Giustizia, II piano, Via N. Tommaseo n. 55, (P.E.C.
ordine@ordineavvocatipadova.it) rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] del Foro di
Padova (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS] e dall'Avv. [OMISSIS]
del Foro di Padova (C.F [OMISSIS], P.E.C. [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS], con
domicilio eletto presso l'Avv. [OMISSIS] del Foro di Roma (C.F [OMISSIS], P.E.C.
[OMISSIS]), con studio in Roma, Piazza [OMISSIS] avverso il Decreto di archiviazione del
procedimento rubricato come proc. n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R. emesso in data
8 marzo 2019 dal Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto e notificato al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 29 maggio 2019, con la quale veniva disposta
l'archiviazione del procedimento disciplinare n. 92/18 COA Padova e n. 1024/18 R.R. a
carico dell'Avv. [TIZIA].
Per il ricorrente, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, è comparso il Consigliere a
ciò delegato, nonché difensore, avv. [OMISSIS];
l'Avv. [TIZIA] è comparsa personalmente;
è presente il suo difensore Avv. [OMISSIS];
Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. [OMISSIS] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
L'avv. [OMISSIS] produce mandato alle liti autenticato.
FATTO
Con segnalazione a mezzo mail del 16 novembre 2018 inviata al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati (da ora anche solo COA) di Padova un cittadino, che chiedeva ove possibile di
rimanere anonimo, rappresentava l'esistenza di un sito internet denominato " [OMISSIS]" e
riferito all'Avv. [TIZIA] con la quale questa reclamizzava la propria attività ed evidenziava i
prezzi bassi, precisi e chiari, primi appuntamenti gratuiti nonché l'applicazione di tariffe
basse e riscossione degli onorari a definizione delle pratiche.
Il COA di Padova provvedeva a trasmettere la notizia di illecito al Consiglio Distrettuale di
Disciplina (da ora anche solo CDD) del Veneto, dando comunicazione, a norma di legge,
all'Avv. [TIZIA] con avviso che la stessa avrebbe potuto presentare direttamente al CDD le
proprie deduzioni.
Nella seduta del giorno 8 marzo 2019 il CDD del Veneto disponeva l'archiviazione della
notizia di illecito. Tale decisione veniva assunta sulla base delle seguenti motivazioni: "1.
non è possibile risalire alle generalità dell'esponente;
2. le notizie pubblicate sul sito non appaiono ingannevoli; i compensi pubblicizzati non
appaiono irrisori. Si tratta di pubblicità conforme all'art. 10 L. 247/2012".
Avverso detta decisione, notificata al COA di Padova il 29 maggio 2019, il COA di Padova ha
proposto ricorso, depositato il 27 giugno 2019 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD
del Veneto, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia annullare il
provvedimento di archiviazione con conseguente restituzione degli atti al CDD del Veneto al
fine di formulare il relativo capo d'incolpazione.
Il COA di Padova nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:
I)che la valutazione dei profili di responsabilità deontologica non risente della
circostanza dell'anonimato dell'esposto;
II)che la condotta dell'Avv. [TIZIA] integra la violazione dei doveri deontologici regolatori
della pubblicità degli avvocati ai sensi dell'art. 10 L. 247/2012 nonché art. 35 Codice
Deontologico Forense, specificando come nel caso di specie sarebbe stato rilevante:
a.l'aver pubblicizzato attività professionale a prezzi inferiori rispetto ai c.d. minimi
tariffari;
b.l'aver utilizzato terminologia idonea ad indurre nel cliente la convinzione di poter
ottenere prestazioni di favore, gratis o a prezzo agevolato;
c.l'aver effettuato pubblicità comparativa.
Con memoria difensiva datata 14 febbraio 2021 e depositata a mezzo P.E.C. il 16 febbraio
2021 si costituiva nel procedimento l'Avv. [TIZIA] a mezzo del proprio difensore Avv.
[OMISSIS], chiedendo il rigetto dell'impugnazione non sussistendo alcuna violazione della
norma deontologica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere esaminate le questioni di rito sollevate dalle parti e
successivamente i motivi di doglianza della ricorrente.
1) in relazione all'impugnabilità della delibera di archiviazione, di cui l'Avv. [TIZIA], nella
propria memoria, lamenta l'atipicità, deve essere richiamato l'art. 61 co. I° L. 247/2012
secondo cui è ammesso ricorso avverso ogni decisione dei CDD da parte del Consiglio
dell'Ordine presso cui è iscritto l'incolpato. In tale previsione rientra sicuramente anche il
decreto con cui il CDD dispone l'archiviazione, come da costante giurisprudenza domestica
e di legittimità (si veda tra le tante: Cass. Sez. Un. sent. n. 16993 del 10 luglio 2017; C.N.F.,
sent. n. 114 del 15 luglio 2020).
2) il primo motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
La circostanza per cui l'esponente pur firmando l'esposto abbia chiesto di rimanere anonimo
risulta del tutto irrilevante nel caso di specie. Il potere-dovere di procedere disciplinarmente,
difatti, «non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell'illecito disciplinare
rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente
coinvolta nella situazione nel cui ambito l'illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta
sostanzialmente anonima». Soltanto laddove l'anonimato renda di fatto impossibile ottenere
chiarimenti sull'esposto, né sia possibile l'approfondimento istruttorio d'ufficio, è legittima
l'archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non
colpevolezza (si veda a titolo esemplificativo C.N.F., sent. n. 114 del 15 luglio 2020 già
citata). Nel caso di specie tali condizioni non sussistono atteso che la segnalazione riguarda
circostanze di fatto – servizi pubblicizzati su un sito internet - certamente riscontrabili
indipendentemente dalla fonte della notizia di illecito.
3) Anche il secondo motivo è da ritenersi ammissibile e deve trovare accoglimento.
Dalla scarna motivazione del decreto di archiviazione emerge come il CDD del Veneto non
abbia valutato la condotta posta in essere dall'Avv. [TIZIA] alla luce degli insegnamenti della
giurisprudenza domestica e di legittimità in materia di informazione sull'attività professionale
di cui agli artt. 17 e 35 C.D.F.
Questo Giudice ha più volte specificato come essa «deve essere rispettosa della dignità e
del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo» con conseguente
divieto di adoperare forme di "pubblicità" professionale comparativa ed autocelebrativa
(C.N.F. n. 23 del 23 aprile 2019) e di offrire prestazioni professionali a compensi infimi o a
forfait (CNF n. 243 del 28 dicembre 2017) Con la sentenza n. 118 del 23 luglio 2015, inoltre,
il C.N.F. ha affermato che vìola le prescrizioni normative quella pubblicità aventi modalità
attrattive della clientela operate con mezzi suggestivi ed incompatibili con la dignità e con il
decoro della professione, quale ad esempio l'uso del termine "gratuito". La motivazione
estesa, che dà rilievo alla non ingannevolezza e alla non irrisorietà dei compensi, dunque,
tralascia di considerare gli elementi ulteriori che rendono le informazioni sull'attività
professionale conformi al codice deontologico, per cui si rende necessario rimettere gli atti al
giudice della disciplina affinché adeguatamente valuti se la condotta tenuta dall'Avv. [TIZIA]
sia tale, motivando adeguatamente la propria decisione. Nell'ipotesi di impugnazione di
delibera di archiviazione, infatti, il giudice dell'impugnazione non può provvedere ad irrogare
la sanzione disciplinare ma deve restituire gli atti al competente CDD per le conseguenti
valutazioni (si veda C.N.F. sent. n. 47 del 13 luglio 2019).
Premessi i principi di cui sopra è possibile operare una valutazione in ordine al secondo
motivo di ricorso che, come detto, merita accoglimento.
P.Q.M.
visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e rimette gli atti al Consiglio Distrettuale di
Disciplina del Veneto per la prosecuzione del procedimento disciplinare n. 92/18 COA
Padova e n. 1024/18 R.R.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi
forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati
identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2021.
IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona f.to Avv. Gabriele Melogli
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 15 aprile 2021.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Copia conforme all'originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
29-08-2021 14:20
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