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Sentenza

Il mobbing è sempre intollerabile soprattutto se il bullo è l'insegnante.
Il mobbing è sempre intollerabile soprattutto se il bullo è l'insegnante.
Cedu SEZ. I F.O. C. CROAZIA
22 APRILE 2021, RIC. 29555/13
Il ricorrente fu vittima di molestie (abuso verbale con insulti particolarmente gravi) da parte di un'insegnante della scuola pubblica (professoressa di matematica) che frequentava: sia le competenti autorità scolastiche che quelle nazionali hanno insabbiato il tutto senza reagire adeguatamente, malgrado le prove mediche dell'avvenuta molestia. L'insegnante, de facto, è rimasto impunito; vani i ricorsi.
Violato l'art.8 Cedu: vari Commenti generali alla Convenzione ONU sull'infanzia, dal 2006 al 2011, Risoluzioni Onu e del COE hanno espressamente vietato le punizioni corporali ed altre forme di punizione umilianti e degradanti, imponendo di adottare misure per imporre la disciplina scolastica compatibili col rispetto della dignità e del benessere supremo del minore. Orbene trattare da "stupido, deficiente, idiota etc.", facendo anche allusioni sessuali, un alunno (nella fattispecie il ricorrente era al liceo e le molestie si sono svolte quando era quasi maggiorenne), rincarando la dose offendendone il padre ("stupido poliziotto") e sostenendo che «quando dici a uno sciocco che è uno sciocco, questo non dovrebbe essere un insulto per lui» è palese la violazione di questi principi e che si tratti di pura violenza gratuita. È intollerabile questo trattamento degradante, ma ancor di più che le autorità scolastiche e quelle interne abbiano abdicato ai loro doveri di cura e protezione non punendola ed insabbiando il tutto. L'insegnante ha una posizione di autorità che le imporrebbe, anche per il ruolo di docente, di rispettare e far rispettare la dignità altrui, anziché creare disagi psichici e far peggiorare l'andamento scolastico del ricorrente. Tutta la classe ha testimoniato la violenza, ma è rimasta inascoltata. Si sarebbe dovuta punire sotto il profilo penale, amministrativo e professionale e sia la scuola che lo Stato avrebbero dovuto effettuare «un investimento più diligente delle conoscenze e delle risorse per comprenderne le conseguenze e le implicazioni delle mancate cure adeguate e previste per il richiedente a scuola».
Sul tema: SM v. Croazia [GC] del 25/6/20, VK c. Russia del 7/3/17 ed O'Keefe c. Irlanda [GC] del 2014.
Avv. Antonino Sugamele

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