Green pass e verifica della Carta d'identità: scarica la circolare del Viminale.
Nella circolare si precisa, che, riguardo il possesso del green pass e del suo utilizzo, vi sono due fasi:
verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta
dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità.
La prima consiste in un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati.
La seconda ha lo scopo di contrastare casi di abuso e di elusione.
L'art. 13, comma 2, d.P.C.M. del 17 giungo 2021, in attuazione dell'art. 9, comma 10, d.l. n. 52/2021, indica tra i soggetti deputati al controllo del documento d'identità:
i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
il personale addetto ai servizi di controllo delle attività d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di green pass, nonché i loro delegati, inclusi i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.
La circolare precisa, inoltre, che «la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del d.l. n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco».
E conclude sottolineando che «il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio».
13-08-2021 11:20
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