Gratuito patrocinio: più ampia la fascia di reddito per essere ammessi al beneficio. Aggiornato ad euro 11.746,68.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24 il decreto 23 luglio 2020 del Ministero della Giustizia concernente l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
È stato adottato lo scorso 23 luglio il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui è stato aggiornato ad euro 11.746,68 l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
L'adeguamento è previsto e disciplinato dall'art. 77 del testo unico testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia che prevede che ogni due anni vengano aggiornati i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
Ministero della Giustizia, decreto 23 luglio 2020 — G.U. 30 gennaio 2021, n. 24
DECRETO 23 luglio 2020 (1).
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2021, n. 24.
(2) Emanato dal Ministero della giustizia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 16 gennaio 2018 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 31 gennaio 2018, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016, è stato fissato in euro 11.493,82 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018;
Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022;
Decretano:
[Articolo unico]
L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.746,68.
Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
04-02-2021 03:12
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