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Sentenza

Georgia. Una imprenditrice accosta la pubblicità di profilattici, prodotti dalla sua azienda, ad immagni sacre e subisce una sanzione amministrativa.
Georgia. Una imprenditrice accosta la pubblicità di profilattici, prodotti dalla sua azienda, ad immagni sacre e subisce una sanzione amministrativa.
La decisione della Corte di Strasburgo

La Corte ha, anzitutto, osservato che, per quanto riguarda il concetto di pubblicità non etica che coinvolge simboli religiosi, i tribunali che avevano esaminano il caso non avevano fatto riferimento ad alcun precedente giurisprudenziale interno. Né le parti avevano fornito alcun esempio dell'esistenza di precedenti in termini alla Corte EDU. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che il fatto stesso che il caso della ricorrente avrebbe potuto essere il primo del suo genere non rendeva, in quanto tale, imprevedibile l'interpretazione della legge, poiché deve pur sempre esserci un giorno in cui una determinata norma giuridica venga applicata per la prima volta. Tenendo conto del ragionamento della corte d'appello nell'applicare la legge sulla pubblicità ai modelli utilizzati dalla ricorrente, la Corte ha proceduto ad esaminare la vicenda sul presupposto che le misure impugnate avessero un fondamento nel diritto interno.

La Corte EDU ha a tal proposito osservato che, nel caso di specie, i tribunali nazionali avevano collegato la loro decisione in merito a tre dei quattro modelli controversi alla tutela dei diritti religiosi altrui e alle considerazioni etiche che ne derivavano, ossia ad uno scopo legittimo previsto dal diritto interno e dall'articolo 10 § 2 della Convenzione. Per quanto riguarda il quarto disegno, tuttavia, che faceva riferimento a un evento storico e raffigurava una corona, i tribunali nazionali hanno ritenuto che il disegno contestato ledesse "tesori e monumenti nazionali e storici" e "le opinioni della società sui valori e l'etica". A questo proposito, il Governo aveva suggerito che il divieto di utilizzare quest'ultimo modello perseguisse l'obiettivo di tutela della morale pubblica. Secondo la Corte EDU, però, considerata l'assenza di un consenso europeo sulla nozione di moralità ai fini dell'articolo 10 § 2 della Convenzione, si è accettato che l'ingerenza rispetto a tutti e quattro i modelli perseguisse uno scopo legittimo ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione.

La Corte ha osservato che le parti erano in disaccordo sul fatto che i disegni e modelli utilizzati dalla ricorrente avessero avuto esclusivamente uno scopo commerciale, con la conseguenza che le autorità nazionali godevano di un ampio margine di discrezionalità rispetto alla necessità e alla proporzionalità dell'ingerenza con i diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione. A questo proposito, i tribunali nazionali hanno ritenuto che i quattro disegni e modelli costituissero una "espressione" fatta esclusivamente in un contesto commerciale. Tuttavia, la Corte ha osservato che, il marchio della ricorrente sembrava anche essere stato finalizzato ad avviare e/o contribuire a un pubblico dibattito su varie questioni di interesse generale. In particolare, l'obiettivo dichiarato del marchio, espresso al momento del suo lancio, era quello di infrangere gli stereotipi e "aiutare una corretta comprensione del sesso e della sessualità". Alcune immagini utilizzate dalla ricorrente riguardavano relazioni omosessuali. Inoltre, diversi design utilizzati dal marchio sembravano essere anche un commento sociale oltre che politico su vari eventi o questioni. È anche rilevante notare per la Corte EDU che l'organizzazione che aveva presentato una denuncia nei confronti del marchio della ricorrente era apparentemente attiva in materia civile e politica. Pertanto, l'argomento del Governo secondo cui l'"espressione" della ricorrente doveva essere trattata come se fosse stata fatta esclusivamente in un contesto commerciale, dando alle autorità un ampio margine di apprezzamento a livello nazionale, avrebbe dovuto essere trattata con una certa cautela. In circostanze in cui un messaggio su questioni di interesse pubblico era almeno in parte coinvolto, il margine di apprezzamento concesso ai tribunali nazionali è necessariamente più ristretto rispetto a situazioni riguardanti esclusivamente questioni commerciali.

Per quanto riguarda i quattro disegni contestati, uno di essi conteneva il testo "la corte reale all'interno di Tamar" e si riferiva all'ex sovrana della Georgia tra il 1184 e il 1213 che era stata canonizzata come santa dalla Chiesa ortodossa georgiana. La posizione della ricorrente riguardo a questo disegno era che una figura storica non poteva essere esentata dall'essere oggetto di discussione pubblica. Al riguardo, la Corte EDU ha convenuto che la canonizzazione di un personaggio pubblico o, addirittura, di qualsiasi persona, non può di per sé impedire una discussione sulla sua persona in un dibattito pubblico. Né, contrariamente a quanto suggerito dal ragionamento dei giudici nazionali, la scelta del mezzo di espressione – la produzione e la diffusione di preservativi nel caso di specie – dovrebbe essere considerata di per sé inadeguata nella valutazione se l'espressione può contribuire a un dibattito pubblico su questioni importanti per la società. Tuttavia, la Corte EDU non ha perso nemmeno di vista l'impossibilità della ricorrente, a livello nazionale, di spiegare perché o come l'uso di quella figura storica sui preservativi con il disegno che lo accompagnava avesse dato inizio o contribuito a qualsiasi dibattito pubblico su una questione di interesse generale. La Corte EDU ha osservato che la corte d'appello aveva sottolineato l'importanza storica, culturale e religiosa della persona della santa, la sua rappresentazione sugli affreschi e il contributo alla chiesa.

La Corte EDU, sottolineando di aver tenuto conto anche del contesto locale, ha concluso che la santità di re Tamar doveva prevalere sul suo status di figura pubblica, rilevando che il modo in cui era stato utilizzato il disegno contestato aveva costituito, per la media dei componenti della società georgiana, un attacco ingiustificato ad una figura religiosa, in violazione della legge sulla pubblicità. A questo proposito, è deplorevole che i tribunali nazionali non avessero valutato il significato del testo che accompagnava l'immagine contestata. Tuttavia, in assenza di argomenti convincenti sollevati dalla ricorrente a livello nazionale, anche in relazione all'obiettivo perseguito dal suo marchio e al ruolo dell'immagine particolare al riguardo, la Corte ha trovato difficile accettare che le autorità nazionali – che normalmente sono in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per valutare la necessità di tale misura alla luce della situazione esistente localmente in un dato momento – avesse errato nel ritenere che il disegno potesse essere visto come un insulto gratuito all'oggetto di venerazione per i georgiani che seguono la fede cristiana ortodossa.

Per quanto riguardava i restanti modelli, invece, le circostanze sono state ritenute diverse. In particolare, per quanto riguarda il disegno raffigurante la faccia di un panda e che fa riferimento a una festività cristiana, la Corte EDU ha preso atto del ragionamento della corte d'appello secondo cui l'immagine e il testo di accompagnamento avevano insultato ingiustificatamente lo stile di vita dei cristiani ortodossi praticanti, insegnando che i rapporti sessuali dovrebbero essere evitati durante il digiuno collegato ad importanti festività religiose. Tuttavia, la Corte EDU non si è dimostrata convinta che tali ragioni fossero sufficienti a giustificare la necessità dell'ingerenza in una società democratica. In particolare, il fatto che il design si limitasse a replicare un'espressione artistica preesistente di un gruppo anonimo chiamato Panda che, all'epoca, aveva più di 1 milione di visualizzazioni su YouTube e circa 15.000 "mi piace", non poteva essere trascurato. La popolarità di quel video musicale non era stata contestata né a livello nazionale né dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda il suo contenuto, sembra essersi trattato di un approccio satirico a diverse frasi usate frequentemente in Georgia, costituendo essenzialmente la critica di varie idee, comprese quelle relative agli insegnamenti e alle pratiche religiose. In tale contesto, il sintetico rigetto, da parte della corte d'appello, delle argomentazioni della ricorrente riferite ai predetti elementi, limitandosi a rilevare che a tale espressione artistica si applicava una diversa disciplina, aveva di fatto lasciato irrisolta la questione cruciale se esistesse una "pressante necessità" di limitare la diffusione del disegno o modello contestato.

I due restanti modelli presentavano, infine, una mano sinistra femminile con un preservativo posizionato su due dita sollevate e l'immagine di una corona apparentemente fatta da un preservativo con una didascalia che si riferisce a un evento storico. Per quanto riguarda l'immagine raffigurante una mano, la tesi della ricorrente circa l'assenza di qualsiasi connotazione religiosa in quanto raffigurava una mano sinistra femminile anziché la mano destra utilizzata in ambito religioso, suggerendo la mancanza di una base giuridica per la interferenza, è stata lasciata irrisolta. Colpisce invece che i tribunali abbiano insistito per etichettare il disegno come la cosiddetta "mano di benedizione", un simbolo della fede cristiana. Sebbene non si possa escludere che anche l'immagine più banale possa contenere elementi che provocano associazioni molto specifiche con un simbolo religioso, spettava ai tribunali nazionali dimostrare che quello fosse proprio il caso per quanto riguardava l'immagine di una mano femminile, e non erano riusciti a farlo nel caso in esame. Per quanto riguarda il disegno caratterizzato da una corona e da un riferimento a un evento storico, i tribunali nazionali si erano concentrati sull'importanza di tale evento per la storia della Georgia. Tuttavia, nonostante le puntuali osservazioni della ricorrente, non era risultato chiaro durante tutto il procedimento nei suoi confronti perché i tribunali nazionali avessero ritenuto che un riferimento ad un evento storico o la raffigurazione di una corona sui preservativi potesse rientrare nella definizione di pubblicità "non etica" prevista dalla legge sulla pubblicità. Né era stato spiegato se fosse esistito un "pressante bisogno sociale", ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU, di limitare la diffusione di questi due modelli. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che nessuna delle ragioni addotte dai tribunali nazionali fosse rilevante per giustificare la necessità e la proporzionalità dell'ingerenza nella libertà di espressione della ricorrente per essere collegati i disegni raffiguranti una mano femminile e una corona ad un evento storico. Infine, la Corte EDU ha contestato l'apparente implicazione nelle decisioni dei tribunali nazionali secondo cui le opinioni sull'etica dei membri della Chiesa ortodossa georgiana dovevano avere la precedenza nel bilanciamento dei vari valori protetti dalla Convenzione e dalla Costituzione della Georgia. Tale implicazione, secondo i giudici europei, contrastava con le opinioni della Corte Costituzionale, secondo la quale era "inammissibile imporre norme etiche o la visione del mondo [detenute da] una determinata persona o gruppo di persone ad altri gruppi di società attraverso le istituzioni statali, compresi i tribunali". Ed era in contrasto anche con gli standard internazionali pertinenti. La Corte EDU ha ribadito che in una società democratica pluralista chi sceglie di esercitare la libertà di manifestare la propria religione deve tollerare e accettare la negazione da parte di altri del proprio credo religioso e anche la diffusione da parte di altri di dottrine ostili alla propria fede. Alla luce di quanto precede, la Corte cdi Strasburgo ha quindi concluso che, almeno per quanto riguarda tre dei quattro modelli controversi, le ragioni addotte dai tribunali nazionali non erano pertinenti e sufficienti per giustificare un'ingerenza ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione, accertandone quindi la violazione.

La ricorrente non aveva presentato alcuna richiesta di equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. La Corte EDU quindi non si è pronunciata sul punto.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi

Singolare il caso esaminato dalla Corte di Strasburgo, in cui i giudici europei dei diritti umani sono stati chiamati a pronunciarsi sul tema del diritto alla liberta di espressione, stavolta con riferimento alla pubblicizzazione di un noto dispositivo medico utilizzato durante i rapporti sessuali per prevenire una malattia sessualmente trasmissibile o come contraccettivo di tipo a barriera per ridurre la probabilità che si generi una gravidanza, denominato condom, o, gergalmente, profilattico o preservativo. La questione presenta particolare rilievo, in quanto i giudici europei colgono l'occasione per ritenere illegittima la decisione delle autorità giudiziarie georgiane di infliggere una sanzione pecuniaria, anche se di modesto ammontare (160 euro), nonché di inibire la commercializzazione di tale prodotto perché pubblicizzato con espressioni o, più propriamente, con disegni poco graditi alla comunità religiosa della Chiesa ortodossa, che rappresenta la confessione religiosa maggiormente professata in quel Paese, capace di condizionare anche le decisioni politiche o, come nel caso in esame, anche giudiziarie. Qui il ragionamento della Corte di Strasburgo è estremamente sottile e, nel contempo, raffinato. I giudici europei, infatti, danno ragione all'imprenditrice destinataria della sanzione e della messa al bando dei prodotti da ella commercializzati, sottolineando come vi fosse stata effettivamente un'ingerenza ingiustificata nel suo diritto alla libertà di espressione, contraria all'articolo 10 della Convenzione, per le immagini ritenute dai tribunali nazionali come pubblicità immorale. In particolare, secondo la Corte EDU, non poteva parlarsi in questo caso di mera pubblicità commerciale, in quanto il marchio dei profilattici dalla ricorrente prodotti era stato utilizzato per finalità sociali, in generale, promuovendo l'uso del preservativo e di rapporti sicuri in una società in cui il sesso e l'educazione sessuale erano, secondo la ricorrente, considerati argomenti tabù. Affermando che i tribunali nazionali non avevano affrontato in modo significativo nessuna delle argomentazioni offerte dalla ricorrente contro la dichiarazione di pubblicità immorale dei quattro modelli contestati, si è in sostanza riconosciuto che le decisioni impugnate avevano effettivamente imposto alla stessa una visione del mondo riflessa dal gruppo religioso dominante.

Interessante un'analisi della giurisprudenza della Corte EDU che, in particolare, nel risolvere il conflitto tra libertà religiosa e pubblicità commerciale attuata mediante simboli religiosi, vede una sua pietra miliare nella nota sentenza resa nel caso Sekmadienis Ltd. c. Lituania, 30 gennaio 2018, n. 69317/14, in cui per la prima volta i giudici europei dei diritti umani affermarono il principio secondo cui la libertà di espressione commerciale non può essere limitata né dalla tutela del sentimento religioso, né dalla salvaguardia della pubblica morale se non si prova, con sufficienti e rilevanti ragioni, che la pubblicità rappresenti un'offesa per i credenti o per la società. Nel caso lituano si trattava di citazioni, o meglio allusioni, evangeliche utilizzate a scopo di marketing da un'azienda lituana che produce vestiti: tre manifesti, diffusi anche sul web, con la foto di un uomo e una donna con l'aureola, lui tatuato in jeans, lei con un vestito bianco e una collana di perline, che sembra una corona di rosario. L'allusione a Gesù e Maria si traeva dalle frasi esclamative: "Gesù, che pantaloni!", "Gesù, Maria! Cosa indossate!", "Cara Maria, che vestito!". Non si era trattato certo della prima volta, atteso che la Corte EDU si era già occupata più volte del tema per i segni portati attraverso o per complemento dell'abbigliamento personale (Dahlab c. Svizzera, 15 febbraio 2001, n. 42393/98; Lehyla Sahin c. Turchia [GC], 10 novembre 2005, n. 44774/98; Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010, n. 41135/98; Eweida e altri c. Regno Unito, 15 gennaio 2013, nn. 48420/10, 36516/10, 51671/10 e 59842/10; S.A.S. c. Francia [GC], 1° luglio 2014, n. 43835/11; Ebrahimian c. Francia, 26 novembre 2015, n. 64846/11; cfr. anche, per il richiamo alle norme convenzionali su temi analoghi, due sentenze della Corte di giustizia UE 14 marzo 2017, C-157/15 Achbita, Centrum voor Gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding / G4S Secure Solutions e C-188/15 Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) / Micropole Univers), e una volta anche per quelli esposti nei luoghi pubblici (Lautsi c. Italia [GC], 18 marzo 2011, n. 30814/06). Nel caso lituano, però, si S'è giudicata così solo la necessità, intesa secondo giurisprudenza consolidata come "pressing social need", dell'interferenza in una società democratica, per la cui valutazione gli Stati godono di un margine di apprezzamento, da esercitare hand in hand e, quindi, pur sempre soggetto alla European supervision ma nella specie anche più ampio, trattandosi di pubblicità commerciale con espressioni religiose e non di opinioni e giudizi di valore espressi nell'ambito di un discorso religioso. Ma anche in quest'ambito circoscritto il giudizio della Corte era stato semplificato dalla non risultanza di espressioni "gratuitously offensive or profane" nè incitanti all'odio o all'attacco alle religioni.

La Corte è solita ribadire che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e per l'autorealizzazione di ogni individuo. Fatto salvo il comma 2 dell'articolo 10, si applica non solo alle "informazioni" o alle "idee" accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, urtano o disturbano. Tali sono le esigenze del pluralismo, della tolleranza e dell'apertura mentale, senza le quali non esiste una "società democratica". Come sancito dall'articolo 10, la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni che devono, tuttavia, essere interpretate in modo restrittivo e la necessità di eventuali restrizioni deve essere dimostrata in modo convincente (Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], 7 febbraio 2021, nn. 40660/08 e 60641/08, § 101; Bédat c. Svizzera [GC], 29 marzo 2016, n. 56925/08, § 48; Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, 27 giugno 2017, n. 931/13, § 124). L'aggettivo "necessario", ai sensi dell'articolo 10 § 2, implica l'esistenza di un "bisogno sociale urgente". Gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di discrezionalità nel valutare l'esistenza di tale esigenza, ma non è illimitato e va di pari passo con il controllo europeo della Corte, che ha il compito di pronunciarsi in via definitiva sulla conciliabilità di una restrizione con libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 (Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, cit., § 164; Mouvement raëlien suisse c. Svizzera [GC], 13 luglio 2021, n. 16354/06, § 48; Animal Defenders International c. Regno Unito [GC], 22 aprile 2013, n.48876/08, § 100; Bédat, sopra cit., § 48).

L'ampiezza del margine di discrezionalità degli Stati contraenti varia a seconda di una serie di fattori, tra i quali riveste particolare importanza il tipo di discorso in questione (si veda, tra l'altro, Mouvement raëlien suisse, cit., § 61). La Corte ha costantemente ritenuto che vi sia poco spazio in base all'articolo 10 § 2 della Convenzione per restrizioni al discorso politico o al dibattito su questioni di interesse pubblico (Baka c. Ungheria [GC], 23 giugno 2016, n. 20261/12, § 159; Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, cit., § 167). Tuttavia, un più ampio margine di discrezionalità è generalmente a disposizione degli Stati contraenti quando regolano la libertà di espressione in relazione a questioni che possono offendere convinzioni personali intime nell'ambito della morale o, in particolare, della religione (Wingrove c. Regno Unito, 25 novembre 1996, n. 17419/90, § 58; Murphy c. Irlanda, 10 luglio 2003, n. 44179/98, § 67). Allo stesso modo, gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento nella regolamentazione dei discorsi in materia commerciale o pubblicitaria (Sekmadienis Ltd., sopra cit., § 73, con ulteriori riferimenti). Il compito della Corte, nell'esercizio della sua giurisdizione di vigilanza, non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali competenti, ma piuttosto di riesaminare ai sensi dell'articolo 10 le decisioni da esse pronunciate in virtù del loro potere di valutazione. Ciò non significa che la vigilanza si limiti ad accertare se lo Stato convenuto abbia esercitato la sua discrezionalità con ragionevolezza, attenzione e buona fede; ciò che la Corte EDU deve fare è esaminare l'ingerenza lamentata alla luce del caso nel suo complesso e determinare se essa fosse "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla siano "pertinenti e sufficienti". A tal fine, la Corte deve accertarsi che le autorità nazionali abbiano applicato norme conformi ai principi sanciti dall'articolo 10 e, inoltre, che si siano basate su una valutazione accettabile dei fatti rilevanti (Mouvement raëlien Suisse, cit. , § 48; Morice c. Francia [GC], 23 aprile 2015, n. 29369/10, § 124; Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia ed Erzegovina [GC], 27 giugno 2017, n. 17224/11, § 75). La Corte infine ha più volte ricordato che, come riconosce espressamente il comma 2 dell'art. 10, l'esercizio della libertà di espressione comporta doveri e responsabilità. Tra questi, nell'ambito delle credenze religiose, vi è l'esigenza generale di assicurare ai titolari di tali professioni religiose il pacifico godimento dei diritti garantiti dall'articolo 9, compreso il dovere di evitare, per quanto possibile, espressioni che siano, riguardo agli oggetti di venerazione, gratuitamente offensive per gli altri e profane (Otto‑Preminger-Institut c. Austria, 20 settembre 1994, n. 13470/87, § 49; Murphy, sopra cit., § 65; İ.A. c. Turchia, 13 settembre 2005, n. 42571/98, § 24; Aydın Tatlav c. Turchia, 2 maggio 2006, n. 50692/99, § 28; Giniewski c. Francia, 31 gennaio 2006, n. 64016/00, § 43; Klein c. Slovacchia, 31 ottobre 2006, n.72208/01, § 47). Qualora tali espressioni vadano oltre i limiti di una negazione critica delle credenze religiose altrui e possano incitare all'intolleranza religiosa, ad esempio in caso di attacco improprio o addirittura abusivo a un oggetto di venerazione religiosa, uno Stato può legittimamente ritenerle essere incompatibili con il rispetto della libertà di pensiero, coscienza e religione e adottare misure restrittive proporzionate. Inoltre, le espressioni che cercano di diffondere, incitare o giustificare l'odio basato sull'intolleranza, compresa l'intolleranza religiosa, non godono della protezione offerta dall'articolo 10 della Convenzione (ES c. Austria, 25 ottobre 2018, n. 38450/12, § 43).

Diverso tuttavia è il caso georgiano esaminato con la sentenza qui commentata.

Nulla di tutto ciò si è invece verificato nel caso in esame, né la vicenda, come invece sostenuto dal Governo, era assimilabile al caso Sekmadienis Ltd. c. Georgia, non avendo qui i tribunali nazionali un ampio margine di apprezzamento al fine di valutare la portata della morale pubblica e valutare se i disegni contestati fossero contrari ad essa, tenendo conto del contesto locale, ciò in quanto non poteva dirsi che i quattro modelli contestati di profilattico costituissero solo pubblicità di beni commerciali, quanto, piuttosto, espressioni che contribuivano ad un importante dibattito in una società democratica.

Esito del ricorso:

Accolto

Precedenti giurisprudenziali:

Corte e.d.u., Sekmadienis Ltd. c. Lituania, 30 gennaio 2018

Corte e.d.u., Dahlab c. Svizzera, 15 febbraio 2001

Corte e.d.u., Lehyla Sahin c. Turchia [GC], 10 novembre 2005

Corte e.d.u., Ahmet Arslan e altri c. Turchia, 23 febbraio 2010

Corte e.d.u., Eweida e altri c. Regno Unito, 15 gennaio 2013

Corte e.d.u., S.A.S. c. Francia [GC], 1° luglio 2014

Corte e.d.u., Ebrahimian c. Francia, 26 novembre 2015

Corte e.d.u., Lautsi c. Italia [GC], 18 marzo 2011

Corte e.d.u., Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], 7 febbraio 2021

Corte e.d.u., Bédat c. Svizzera [GC], 29 marzo 2016

Corte e.d.u., Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy, 27 giugno 2017

Corte e.d.u., Mouvement raëlien suisse c. Svizzera [GC], 13 luglio 2021

Corte e.d.u., Animal Defenders International c. Regno Unito [GC], 22 aprile 2013

Corte e.d.u., Baka c. Ungheria [GC], 23 giugno 2016

Corte e.d.u., Wingrove c. Regno Unito, 25 novembre 1996

Corte e.d.u., Murphy c. Irlanda, 10 luglio 2003

Corte e.d.u., Morice c. Francia [GC], 23 aprile 2015

Corte e.d.u., Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia ed Erzegovina [GC], 27 giugno 2017

Corte e.d.u., Otto‑Preminger-Institut c. Austria, 20 settembre 1994

Corte e.d.u., İ.A. c. Turchia, 13 settembre 2005

Corte e.d.u., Aydın Tatlav c. Turchia, 2 maggio 2006

Corte e.d.u., Giniewski c. Francia, 31 gennaio 2006

Corte e.d.u., Klein c. Slovacchia, 31 ottobre 2006

Corte e.d.u., ES c. Austria, 25 ottobre 2018

Riferimenti normativi:

Art. 10 Convenzione e.d.u.,

Corte Europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 22 luglio 2021, n. 2591/19
Avv. Antonino Sugamele

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