Detenere in un centro di accoglienza una madre ed il suo neonato è una tortura che viola il diritto alla libertà. Detenzione di minori con i genitori. Dicieto di tortura.
Cedu SEZ.V M.D. E A.D. C. FRANCIA
22 LUGLIO 2021, RIC.57035/18
È una rifugiata malese, fuggita dal suo paese per evitare un matrimonio forzato e l'infibulazione, arrivata in Francia dall'Italia nel gennaio 2018. Il 20 luglio 2018 partorì sua figlia. Il Prefetto di Loir-et-Cher dispose l'arresto della giovane che inizialmente fu piazzata ai domiciliari per 45 gg., ma il Tribunale annullò l'arresto per una misura meno costrittiva alla fine, visto il pericolo di fuga nelle more dell'estradizione in Italia, paese responsabile del vaglio della sua domanda di asilo, fu piazzata in un centro di accoglienza e ritenzione assieme alla neonata. Si noti che avendo rifiutato il rimpatrio in Italia, dopo avervi già passato 11 giorni, fu ricondotta al CTP. Vani i ricorsi.
Violati gli artt.3 e 5 §§.1 e 4. Le autorità giudiziarie non hanno tenuto conto delle circostanze del caso e della tenera e delicata età della neonata quando hanno deciso di assegnarle al CTP. Proprio perché la bambina aveva 4 mesi non avrebbero dovuto né disporre la detenzione amministrativa, misura estrema che non consente di adottarne una meno restrittiva né di prolungarla ulteriormente. Le autorità giudiziarie sono venute meno ai loro doveri perché avrebbero dovuto assegnarle ai domiciliari, sì che è stato leso irrimediabilmente il loro diritto alla libertà anche in considerazione della durata della detenzione (inizialmente era di 28 giorni, ridotti ad 11 per l'intervento del TAR di Orleans che aveva considerato l'arresto un abuso di potere, poi ulteriormente prorogata sino al 6 gennaio 2020 quando è stata stabilita la competenza della Francia nel vaglio della domanda d'asilo). Alla luce di tutto ciò, del divieto assoluto di mantenere un minore che accompagna la madre in detenzione, delle condizioni di vita nel centro di accoglienza si sono avute delle violazioni che da sole superano la soglia di gravità prevista dall'art.3 Cedu per ravvisare i trattamenti degradanti, inumani e la tortura. Inaccettabile e grave il trattamento della neonata: era in una fase delicatissima in cui si costruiscono i legami madre-figlia e dell'allattamento/svezzamento, sì che la detenzione era contraria alla tutela del suo interesse supremo. Sul tema: v. sez. II e III sul diritto internazionale e la prassi della CGUE in materia; G.B. ed altri c. Turchia del 17/10/19, A.B. ed altri c. Francia del 12/7/16 e Tarakhe c. Svizzera [GC] del 2014.
17-08-2021 12:33
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