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Sentenza

Decreto Milleproroghe. Sfratti per morosità bloccati fino al 30 giugno 2021.
Decreto Milleproroghe. Sfratti per morosità bloccati fino al 30 giugno 2021.
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche'
in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (20G00206)
(GU n.323 del 31-12-2020)
Vigente al: 31-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di
garantire la continuita' dell'azione amministrativa;
RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni urgenti in materia di innovazione tecnologica e, in
relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, misure
indifferibili con riferimento a intermediari bancari e finanziari e a
imprese di assicurazione, nonche' di provvedere a dare immediata
esecuzione alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio
del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea;
VISTA le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 23 e del 30 dicembre 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
ART. 1
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1°
gennaio 2022".
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale n.134 del 12 giugno 2018, possono essere
espletate fino al 31 dicembre 2021.
8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del
presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera
c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre
2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base
delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni
a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro
il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023.
10. In relazione alle conseguenze relative alle attivita' di
contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i
progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonche' per completare
la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola "2020" e' sostituita dalla
seguente: "2021";
b) al secondo periodo, la parola "2020" e' sostituita dalla
seguente: "2021";
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2021 il
comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di
900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal
presente comma per l'anno 2020.".
11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
12. All'articolo 76 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo".
14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le
parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 gennaio 2022".
15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale delle strutture dei servizi di informazione per la
sicurezza, le parole "Fino al 31 gennaio 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino al 31 gennaio 2022".
16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, al primo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al terzo periodo" e, al terzo periodo, le parole
"entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 aprile 2021".
17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, le parole "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30
aprile 2021".
18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
ART. 2
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno)
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "fino al 31 dicembre 2020." sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021.";
b) le parole "alla data del 31 ottobre 2020," sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2021,".
3. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le
parole "sono differiti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "sono prorogati al 31 dicembre 2021".
4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale
annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli
eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni
stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per
la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni
comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 16
maggio 1960, n. 570, entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita
dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
ART. 3
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9
gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, le parole "A decorrere dall'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro l'anno 2021".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2019, 2020 e
2021".
3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2021";
b) al comma 5, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021".
4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2021".
5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole "1° gennaio 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".
6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se
successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19" sono sostituite dalle
seguenti: "entro la data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".
7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori
legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti
dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in
ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la
revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti
sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
dopo le parole "Agenzia delle entrate," sono inserite le seguenti:
"da adottarsi entro e non oltre il 1° febbraio 2021,", e dopo le
parole "ogni altra disposizione necessaria" sono inserite le
seguenti: "per l'avvio e".
10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, al terzo periodo, le parole "Nel caso in cui" sono sostituite
dalle seguenti: "A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui".
11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole da "puo' avvalersi" fino a "sei unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "puo' conferire fino a sei incarichi di
collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
ART. 4
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23
dicembre 2009, n.191, le parole "e per l'anno 2020" sono sostituite
dalle seguenti: ", per l'anno 2020 e per l'anno 2021".
2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2017, n. 172, le parole "e 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021".
4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2019, n. 60, le parole "Dall'anno 2021," sono sostituite dalle
seguenti: "Dall'anno 2022,".
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole "l° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2022".
6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Le procedure
concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere
effettuate anche nell'anno 2021".
7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita'
di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione
di straordinaria di emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad
avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di
personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro
flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre
2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti
delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma
424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun
Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del
Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e
successive modificazioni, pubblicato sul portale del Ministero della
salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A tal
fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono
riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione
di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti
nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco nazionale
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 5
(Proroga di termini in materia di istruzione)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al
2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al
2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui
all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.".
2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, dopo le parole "31 gennaio 2020" sono inserite le seguenti: "e
successive proroghe" e le parole "per l'anno scolastico 2019/2020"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2019/2020 e
2020/2021".
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021" e, in fine, e' inserito il seguente
periodo: "Restano fermi i termini di conservazione dei residui
previsti a legislazione vigente.".
5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole "a decorrere dal l° gennaio 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° marzo 2021 ".
ART. 6
(Proroga di termini in materia di universita' e ricerca)
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ",
2020-2021 e 2021-2022.".
2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico
2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021";
b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico
2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno
accademico 2022/2023".
3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla
compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma
pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ",
fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla
medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e,
comunque, entro il 31 ottobre 2021";
b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le parole "il
30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al
comma 3";
c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3";
d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3".
5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021 limitatamente alle
universita' e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica al fine di permettere il regolare svolgimento della
didattica a distanza.
6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.
41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 15 aprile 2021";
b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 30 luglio 2021".
7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre
2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di
agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato,
perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito
industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di
svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del
predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
ART. 7
(Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di
turismo)
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021";
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno
degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021".
4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore
cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la
realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta',
l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020,
recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito
di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed
audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n.
220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata
sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal
Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire
partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti
di capitale e lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la
rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si
applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di
diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma
giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria
necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e
dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di
strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel
limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
ART. 8
(Proroga di termini in materia di giustizia)
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021";
b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".
4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2021".
ART. 9
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della
difesa)
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la
parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021".
2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire
lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino
della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel
Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione
dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e,
conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto
stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975,
n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica
sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 10
(Proroga di termini in materia di agricoltura)
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, e' sostituito dal seguente:
"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua
versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi
natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre
2021.".
2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente
provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le
parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei
beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento
definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al
31 marzo 2021".
6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori
diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021
fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli
importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio
2021.
ART. 11
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali)
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021".
2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021".
3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del
recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di
verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale
ripristino delle prestazioni medesime.
6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi";
b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e
5.100.000 euro per l'anno 2021".
7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18".
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine del periodo.
10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni per l'anno 2021
si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
ART. 12
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,".
2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79",
sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di
effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato";
b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro
l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274
milioni di euro per l'anno 2020".
5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di
cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.
100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.
100.".
6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di
cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli
affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di
proprieta' del gestore.".
8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021";
b) il quarto periodo e' soppresso;
c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU
da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire
l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui
tempi di implementazione".
9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021";
b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021";
c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021".
ART. 13
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021".
b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021";
c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre
2021".
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "1° gennaio 2022";
b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 agosto 2021".
5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio
2021".
6. In considerazione della situazione emergenziale determinata
dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al
conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno
2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e
per l'esercizio 2021".
8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro sei mesi".
9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto
«Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle
interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di
interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile
unico del procedimento e' autorizzato ad apportare le necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara
e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti
pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono
conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento e' condizionata agli esiti
istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura
finanziaria dell'intervento.
10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla
realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono
individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La
consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non
oltre il 31 dicembre 2022.".
11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021".
12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021".
13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di
rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma
2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed
abitati dal debitore e dai suoi familiari.
14. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2021".
15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni', dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",
sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misura della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30
aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo
Stato.".
16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di
consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) e'
autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a
dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio
Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
17. Conseguentemente, R.F.I. S.p.A. e' autorizzata a utilizzare,
nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente
Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al
finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata
in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di
progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi
euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette
risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata
in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al primo
periodo. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - -
Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le
risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito
della programmazione complessiva delle risorse destinate alla
realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni
dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo
Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa,
tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo
indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o
definanziamento.
18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12,
comma 4, secondo periodo.
ART. 14
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre
2021.
2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e
del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati,
rispettivamente, al 30 settembre 2021 e al 31 dicembre 2021.
ART. 15
(Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e
del mare)
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50
per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del
100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento
nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026";
b) al quinto periodo, la parola "2025" e' sostituita dalla
seguente: "2026";
c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita dalla
seguente: "2027".
2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021".
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2021".
4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle
seguenti "dal 2021 al 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 di euro per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione per
200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e
speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo
219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.
ART. 16
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti "31 dicembre 2021".
2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.
40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2021".
ART. 17
(Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto de
L'Aquila - Casa Italia)
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena
la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici
del centro Italia, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri
storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque
ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione
degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda
per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del
30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo'
avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2,
lettera a).".
ART. 18
(Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa)
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non
utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel
limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino a giugno
2021.".
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189.
ART. 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti
delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
ART. 20
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole
e degli ospedali)
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta
velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si
trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici
stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da
parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di
infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra
loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione
di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni
(larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm
fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in
prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo'
utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione
per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici
presenti lungo il percorso.
2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la
realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica
l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016,
n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi
esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e'
sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio
comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore
della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1
su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 33.
ART. 21
(Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del
14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom)
1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE, Euratom)
n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema
delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione
2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della
decisione stessa.
ART. 22
(Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e
finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del
Regno Unito dall'Unione europea)
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si
applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere
da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo
2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita'
europea dell'energia atomica.
2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e
fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte
delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi
successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3,
commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano
presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore
del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la
costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita',
possono continuare a operare sul territorio della Repubblica
italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con
riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo
3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto
agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF.
3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi
indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in
conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi
terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' dell'articolo 7 del
decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti
nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8,
commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla
data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, e'
sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di
transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica
l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019.
4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita'
competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i
soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia,
secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono
fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei
rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque
non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione
di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo
scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti
un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso
del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di
investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di
investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del
periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui
al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni
e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le
istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione
dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione
di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita'
di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del
cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione
anticipata.
6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di
transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono
cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle
imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo
26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di
transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e
delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti,
ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro
termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera
b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da'
adeguata evidenza al pubblico.
7. Le imprese di cui al comma 6:
a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di
transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito
istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a
prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse
applicabile;
b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del
periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono
di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture
in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione
contenente lo stato di attuazione del piano.
8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo'
recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata
superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero
esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le
clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del
contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita'
successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di
prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni
altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino
al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di
cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di
cui all'articolo 10, comma 8, del CAP.
10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che,
al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio
dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e
nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.
11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3
agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
ART. 23
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Avv. Antonino Sugamele

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