Declaratoria di fallimento di impresa esercente attività di farmacia privata – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE CIVILI
ORDINANZA DEL 29 APRILE 2021, N. 11292
Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l'abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Non si rilevano precedenti in termini.
13-10-2021 20:27
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