Col rito abbreviato il processo è definito con le sole prove documentali.
CEDU SEZ. I DI M. E M. C. ITALIA 25 MARZO 2021, RIC.15931/15+1
I coniugi ricorrenti furono condannati definitivamente per associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti e di coltivare marijuana (alla moglie erano contestati solo questi due capi d'accusa). La S.C. ha ritenuto equo non controinterrogare il testimone a carico sentito dal GUP dato che si erano avvalsi del rito abbreviato.
Nessuna violazione dell'art.6 Cedu: scegliendo di usufruire di un rito premiale, per avere uno sconto sulla pena, essendo chiare e prevedibili le norme che disciplinano il rito abbreviato, sapevano e dovevano sapere che si definisce sulla base delle sole prove documentali, essendo escluse quelle orali, per altro acquisite nella fase investigativa.
Sul tema: Fornataro c. Italia del 26/9/17 e Dadayan c. Armenia del 6/9/18. È analoga ai casi A.I. c. Italia e M.V. c. Polonia dell'1/4/21 in cui rispettivamente una cittadina di origine nigeriana ed un italiano lamentano la lesione della loro serenità familiare e la violazione del diritto di visita ai figli, stante l'irragionevole durata della procedura (nel primo caso l'adozione era pendente da oltre 3 anni e nell'altro si lamenta di essere discriminato nella causa contro l'illecita sottrazione del figlio in quanto cittadino straniero).
07-04-2021 13:29
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