Ci sono dei limiti riguardo le attività dei magistrati sui social network, sia per espressioni/pubblicazioni di natura privata, sia pubblicazioni relative a temi di interesse generale o di importanza politica? C'è ugualmente una differenza tra il profilo privato e quello pubblico tenendo conto del numero di destinatari/follower? La partecipazione a certi "gruppi", a "like" o a "follow" sui social media può minacciare la dignità di un magistrato?
Sulla base di quanto si è detto in ordine alle regole deontologiche
autorevolmente stigmatizzate dal Presidente della Repubblica e dal Vice Presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, deve ritenersi che sussistono dei limiti riguardo alle
attività dei magistrati sui social network. Questi limiti sono particolarmente penetranti con riguardo alle espressioni, esternazioni
o pubblicazioni che hanno legami con i contenuti dei procedimenti trattati nell'ufficio o
con le persone in essi coinvolti, giacché la legge recante la disciplina degli illeciti disciplinari
stabilisce che il magistrato esercita le funzioni con correttezza, riserbo ed equilibrio e
rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni (art.1 d.lgs. n. 109 del 2006).
Le predette espressioni, esternazioni o pubblicazioni, dunque, a certe condizioni, possono
costituire un illecito disciplinare allorché siano tali da tradursi in gravi scorrettezze nei
confronti delle parti, dei difensori, dei testimoni o di qualunque soggetto coinvolto nel
procedimento o nei confronti di altri magistrati (art.2, lett. d), d.lgs. n.109 del 2006). L'attività dei magistrati sui social network deve però ritenersi limitata anche quando si
riferisca ad espressioni o pubblicazioni di natura privata, poiché la regola della sobrietà nei
comportamenti impone di non eccedere nell'esibizione virtuale di frammenti di vita
privata che dovrebbero restare riservati, al fine di non pregiudicare il necessario credito di
equilibrio, serietà, compostezza e riserbo di cui ogni magistrato (e, quindi, l'intero ordine
giudiziario) deve godere nei confronti della pubblica opinione. In questa prospettiva le regole deontologiche impongono un self-restraint ancor più
rigoroso nei casi in cui le esternazioni o le pubblicazioni (ma anche la creazione di
"amicizie" o "connessioni" virtuali o la partecipazione a "gruppi" o a "follow") abbiano
rilevanza politica o investano temi di interesse generale.
07-10-2021 18:56
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