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Sentenza

CGUE: lo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
CGUE: lo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
Corte giustizia Unione Europea Grande Sez., 17/12/2020, n. 336/19
Centraal Israëlitisch Consistorie van België e altri c. Vlaamse Regering

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 dispone che il principio del previo stordimento non si applica agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello. Sebbene quest'ultima disposizione, letta alla luce del considerando 18 di tale regolamento, ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui contesto l'animale può essere macellato senza previo stordimento, tuttavia tale forma di macellazione è autorizzata solo a titolo derogatorio nell'Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, dal momento che non è tale da attenuare ogni dolore, ansia o sofferenza dell'animale in modo altrettanto efficace che la macellazione preceduta da uno stordimento, che, conformemente all'articolo 2, lettera f), del suddetto regolamento, letto alla luce del suo considerando 20, è necessario per indurre nell'animale uno stato di incoscienza e di insensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza. Tale deroga si fonda, come risulta dal considerando 15 del regolamento n. 1099/2009, sulla necessità di rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri, in particolare in materia di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale, nella definizione e attuazione delle politiche dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'agricoltura e il mercato interno. Essa concretizza quindi, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della Carta, l'impegno positivo del legislatore dell'Unione di garantire il rispetto effettivo della libertà di religione e del diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni mediante le pratiche e il compimento dei riti, in particolare a favore dei musulmani e degli ebrei praticanti.
Avv. Antonino Sugamele

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