Banca d'affari - Domanda di danno erariale da inadempimento di obblighi contrattuali in operazioni in strumenti finanziari derivati o da responsabilità precontrattuale quale specialista del debito pubblico per il MEF - Giurisdizione del giudice contabile - Esclusione - Limiti.
Cassazione SEZ. UNITE
SENTENZA 1 FEBBRAIO 2021, N. 2157
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI.
Non sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti di una banca d'affari sulla base di un "petitum" sostanziale fondato sulla responsabilità contrattuale o precontrattuale riconducibili al duplice ruolo, di controparte in operazioni in strumenti finanziari derivati e di specialista del debito pubblico, da essa svolto nel rapporto con il Ministero dell'economia e delle finanze, se tale rapporto non presenti, in concreto, i caratteri della relazione di servizio comportante l'assunzione, da parte della banca, di potestà pubblicistiche, nonché il suo inserimento, anche temporaneo, nell'organizzazione interna del Ministero quale agente di questo in ordine alle scelte di negoziazione in strumenti finanziari derivati e di gestione del debito pubblico sovrano.
Non si segnalano precedenti in termini.
25-05-2021 04:03
Richiedi una Consulenza