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Sentenza

Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
Azione risarcitoria verso FIGC e Lega Nazionale Professionisti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.
CASS. SEZ. UNITE
ORDINANZA DEL 21 SETTEMBRE 2020, N. 19666
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI .
L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) che, all'art. all'art.133, comma 1, lettera z), ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati è invece assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.
In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21577 del 2011: L'azione risarcitoria proposta dalla curatela di una società calcistica fallita nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti, per omessa vigilanza sulla regolarità contabile della società assoggettata a fallimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come previsto dall'art. 3 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280), anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) che, all'art. 4 dell'allegato 4, ha abrogato il cit. art. 3 e all'art.133, primo comma, lettera z) ha confermato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente; l'azione risarcitoria che venga proposta nei confronti di soggetti privati (nella specie, ex amministratori ed ex sindaci) è, invece, assoggettata alla giurisdizione del giudice ordinario.
Avv. Antonino Sugamele

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