Austria. Viola la libertà religiosa e la serenità familiare dei genitori fare un'autopsia non autorizzata su un neonato.
Cedu SEZ. IV POLAT C. AUSTRIA 20 LUGLIO 2021, RIC.12886/16
Ebbe una gravidanza a rischio (il feto aveva una grave patologia invalidante) e partorì anticipatamente un bambino morto due giorni dopo per emorragia celebrale: i medici all'insaputa e malgrado l'esplicito rifiuto della madre (e del padre del neonato) eseguirono un'autopsia nell'interesse della scienza sul corpicino del piccolo disabile. La ricorrente scoprì il tutto solo al momento della tumulazione in Turchia: l'autopsia era contraria alla sua volontà ed alle sue convinzioni religiose, comportando l'impossibilità di eseguire i riti e le cerimonie funebri previste dalla religione musulmana. Inoltre erano stati prelevati gli organi del neonato.
Violato l'art.8 da solo ed in combinato disposto con l'art.9 Cedu: anche se l'autopsia per scopi scientifici è eseguibile, in forza del diritto interno e specificatamente della legge sui funerali senza il consenso dei congiunti del defunto (e dello stesso se espresso in vita) il personale ospedaliero e le autorità giudiziarie avrebbero dovuto agire con particolare prudenza e diligenza viste le circostanze (puerpera orfana del proprio neonato) ed i dettami della religione professata dai genitori che richiedono un corpo integro per la sepoltura. In questo caso non solo era stata eseguita l'autopsia ma si era anche proceduto all'espianto degli organi senza informare i genitori ed ottenerne il consenso in netto contrasto con le loro convinzioni religiose. Va notato che la Cassazione austriaca aveva evidenziato queste criticità: anche se è giusto, come previsto dalla legge, tacere sull'autopsia e sul prelievo degli organi per rendere meno doloroso il decesso (quindi per mera pietà), viste le convinzioni dei genitori e la necessità di avere un copro integro per espletare i riti funebri, il personale ospedaliero non solo avrebbe dovuto avvertirli, ma restituire loro gli organi e ricomporre la salma per poter procedere al funerale secondo i dettami della religione musulmana. Sul tema: Sargsyan c. Azerbaijan [GC] del 2015, İzzettin Doğan ed altri c. Turchia [GC] del 26/4/16 e Solska e Rybicka c. Polonia del 20/9/18.
17-08-2021 12:41
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