Accertamento di confini tra proprietà privata e demanio marittimo - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario.
Cassazione SEZ. UNITE CIVILI
ORDINANZA 1 APRILE 2020, N. 7639
Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra un terreno privato e il demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo tale domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.
In senso conforme, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 6347 del 2003: Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di accertamento dei confini tra terreno privato e demanio marittimo proposta dal privato nei confronti della P.A., avendo detta domanda per oggetto l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione del diritto soggettivo di proprietà privata rispetto alla proprietà demaniale.
Si vedano altresì:
a) Sez. U, Ordinanza n. 13691 del 2006:Spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della P.A., avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico. Nè a diversa conclusione induce l'art. 2, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Tale disposizione, invero, ha esclusivamente riguardo a vertenze inerenti al settore tributario: onde la sua previsione va riferita unicamente a quelle controversie in tema di delimitazione, estensione e figura dei terreni che costituiscano il presupposto per l'assoggettamento a tributo dei terreni stessi o per la determinazione dell'entità dei tributi in relazione ad essi dovuti.
b) Sez. U - , Sentenza n. 19524 del 2018:Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario).
06-01-2021 18:50
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