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Sentenza

Violazione dei doveri di padre: la figlia chiede il risarcimento dei danni.
Violazione dei doveri di padre: la figlia chiede il risarcimento dei danni.
Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 09-01-2020) 09-03-2020, n. 6518
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria C. - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. de marzo Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22360/2017 proposto da:
M.E., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9, presso lo studio dell'avvocato
Ennio Luponio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo Porrati, giusta procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.D.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 374/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal Cons. Marco Marulli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha concluso per
il rigetto;
udito l'Avvocato Samantha Luponio con delega scritta per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento.
Svolgimento del processo
1. M.E. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l'impugnata decisione con cui la Corte d'Appello di
Torino, in accoglimento del gravame proposto dal padre M.D.P. avverso la sentenza di primo grado che
ne aveva pronunciato la condanna a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente per la
violazione dei doveri genitoriali, ha respinto la domanda della medesima sul rilievo che alla luce delle
risultanze istruttorie e, segnatamente delle prove orali espletate su istanza dell'attrice, aventi le
caratteristiche della testimonianza de relato actoris, costei non aveva dato prova del proprio assunto "e
cioè che il padre abbia posto in essere in danno della figlia la violazione suscettibile di risarcimento".
Il mezzo proposto si vale di un solo motivo di ricorso a cui non ha inteso replicare l'intimato.
Motivi della decisione
2. Con l'unico motivo di ricorso la M. allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 30 Cost., artt.
147, 148, 155, 315-bis, 2059, 2697 e 2909 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., della L. 27 maggio 1991, n. 76
di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta di Nizza, nonchè l'omesso
esame circa fatti decisivi per il giudizio. Richiamati i principi regolanti la materia ed i precedenti
giurisprudenziali che di essa si sono occupati la ricorrente censura in particolare il giudizio probatorio di
sfavore emesso dalla Corte d'Appello, posto che esso viola l'art. 2697 c.c. dato che, dedotta dall'attrice
l'inosservanza dei doveri inerenti lo status genitoriale, "era, semmai, onere del convenuto di dare la prova
di averli assolti"; l'art. 115 c.p.c., dato che, contrariamente a quanto affermato dal decidente a
giustificazione della condotta del M., "non è affatto pacifico che M.D.P. sia impiegato a (OMISSIS)",
lavorando piuttosto a (OMISSIS) nella Svizzera italiana; l'art. 2909 c.c., dato che la predetta circostanza
"è stata accertata con la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 148 del 09-19/02/2009 passata in
giudicato". Errato si rivela anche l'assunto secondo il quale la tesi attorea sarebbe confortata solo da testi
de relato actoris, giacchè quanto dai medesimi riferito non era stato appreso dall'attrice "ma dalla madre
della stessa", così come non è trascurabile che "la Corte di merito abbia omesso poi di considerare
dichiarazioni dei testi di assoluta importanza che non sono affatto de relato, ma di diretta conoscenza dei
medesimi".
3. Premesso che la doglianza da ultimo ostesa esula manifestamente dal perimetro di attuale ricorribilità
per cassazione del vizio motivazionale, dovendosi ricordare, alla stregua del vigente dettato dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5 - che eleva a presupposto di esso l'omesso esame del fatto storico, principale o
secondario, idoneo a fondare la domanda - che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per
sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie" (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053), quanto alle diverse doglianze di diritto non
può che rilevarsene l'inammissibilità, essendo esse dirette, quantunque declinate in una forma accessibile
al vaglio di questa Corte, a promuovere unicamente una revisione dello sfavorevole giudizio probatorio
enunciato dalla Corte di merito.
4. E' perciò quasi superfluo soffermarsi a considerare - sebbene a tanto conducano almeno nella loro
intitolazione le obiezioni che la ricorrente muove alla sentenza impugnata con riferimento alle norme del
libro I - che nel mutato clima sociale che ha fatto da sfondo al pieno dispiegamento della stagione dei
diritti nella prospettiva indicata dall'art. 2 Cost. e, per quanto riguarda l'istituto familiare, dagli artt. 29 e
30 Cost., la giurisprudenza di questa Corte, chiamata, a confrontarsi con gli effetti dei sommovimenti in
atto rispetto alle tradizionali tematiche endofamiliari, ha maturato il convincimento destinato a
consolidarsi nel tempo (Cass., Sez. III, 7/03/2019, n. 6598; Cass., Sez. I, 10/04/2012, n. 5652; Cass.,
Sez. I, 15/09/2011, n. 18853), che "il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di
ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile", la cui lesione da parte
di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo
da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano
o meno all'interno di un contesto familiare e dovendo dall'altro lato escludersi che la violazione dei doveri
nascenti in ragione dei rapporti che si innervano nel tessuto familiare riceva la propria sanzione, in nome
di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle
misure tipiche previste da tale branca del diritto, dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità
degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la
conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia sul piano da essi disciplinato sia sul
diverso, ma parallelo terreno della responsabilità aquiliana (Cass., Sez. I, 10/05/2005, n. 9801).
5. Non è invece superfluo rammentare - perchè a questo ambito sembrano ancora indirizzarsi le obiezioni
che la ricorrente muove alla sentenza impugnata in relazione all'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. -
che l'illecito endofamiliare, concretamente ravvisabile in tutte quei casi in cui all'interno delle dinamiche
relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona
costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente
nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono
all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E'affermazione perciò di scuola che si ricava dallo
stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il
danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è
conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una
responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo
statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero
una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
6. A queste elementari regole di giudizio si è esattamente attenuto il decidente del caso, allorchè,
scrutinate le prove secondo il suo prudente apprezzamento, ha escluso la ricorrenza nella specie di una
condotta foriera di un obbligo risarcitorio in capo al M.D.P., annotando segnatamente che "non avendo
l'attrice dato prova del proprio assunto e cioè che il padre abbia posto in essere in danno della figlio la
violazione suscettibile di risarcimento", difetta nel caso concreto la prova di siffatto presupposto.
La sentenza impugnata, corretta perciò nella sua impostazione giuridica, non è dunque rivedibile
nell'apprezzamento delle risultanze processuali in guisa delle quali è pervenuta alla conclusione da cui
dissente il ricorrente; ed il ricorso che di ciò si duole, postulando indirettamente una rinnovazione di quel
giudizio, si rende per questo inevitabilmente inammissibile.
7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli
altri elementi identificativi delle parti.
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conformi 	Trib. Bergamo 17/01/2020, n. 142
Cass. 09/12/2012, n. 32029
Trib. Roma 01/08/2019, n. 15949
Trib. Matera 07/12/2017, n. 1370
Cass. 16/02/2015, n. 3079
Trib. Roma 12/11/2013, n. 22648
Trib. Roma 04/02/2011
Avv. Antonino Sugamele

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