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Sentenza

Violato il divieto di ne bis in idem: non c’è alcun legame stretto tra i giudizi ammnistrativo e penale.
Violato il divieto di ne bis in idem: non c’è alcun legame stretto tra i giudizi ammnistrativo e penale.
Cedu  SEZ. IV VELKOV C. BULGARIA
21 LUGLIO 2020, RIC.34503/10
Il ricorrente, un tifoso del Lokomotiv Plovdiv, fu coinvolto in aspri scontri ed atti vandalici contro i tifosi della squadra avversaria CSKA Sofia. A causa di queste scene di guerriglia urbana  fu condannato in sede amministrativa ad una sanzione ed al Daspo di due anni e parimenti per questa turbativa dell'ordine pubblico fu condannato anche in sede penale.
Violato l'art. 4 protocollo 7 (divieto di ne bis in idem) Cedu: non c'è alcun legame stretto tra i due giudizi poichè perseguono lo stesso fine (e questo per la CEDU è il punto focale), non si è tenuto conto della ricostruzione dei fatti eseguita in sede amministrativa né dell'inflizione del Daspo. Non possono quindi essere considerati inseriti in un sistema integrato sanzionatorio dell'hooliganismo previsto dal diritto interno.

Sul tema: Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], Parrillo c. Italia [GC]  e  A e B c. Norvegia [GC], nel quotidiano del 27/8/15 e nelle rassegne del 9/11/18 e 18/11/16.
Avv. Antonino Sugamele

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