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Sentenza

Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Fondamento - Questione in ordine alla sua debenza - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Fondamento - Questione in ordine alla sua debenza - Giurisdizione del giudice tributario - Sussistenza.
Cassazione Civile SEZIONI UNITE
SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2020, N. 4315
L'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'amministrazione della Giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia; ne consegue che la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE.
Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Presupposti - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Contenuto.
La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE.
Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Sussistenza o insussistenza dei presupposti - Attestazione del giudice dell'impugnazione - Doverosità - Limiti.
Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE.
Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza del presupposto processuale condizionata alla debenza del contributo unificato iniziale - Ammissibilità.
In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE.
Versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) - Contributo iniziale non versato per causa suscettibile di venire meno - Attestazione del giudice dell'impugnazione di sussistenza dei presupposti processuali - Doverosità.
Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo. 
Con riferimento al primo principio si richiamano:
a) Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15166/2018: E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di appello che abbiano dato atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per l'erogazione, da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente. 
b)Sez. 1 - , Sentenza n. 9660/2019: Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115/2002. 
Il secondo è conforme a:
i)Sez. 3 - , Sentenza n. 26907/2018: In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria. 
ii) Sez. 1, Ordinanza n. 27867/2019:Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo. 
Con riferimento al terzo principio, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18828/2015: Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un'obbligazione "ex lege" gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta. 
Con riferimento al quarto si richiama Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16079/2018: L'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge "ex lege" per effetto del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa. Ne consegue che la condanna al relativo pagamento può essere legittimamente subordinata all'avveramento di una condizione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di appello che aveva subordinato l'obbligo dell'ulteriore versamento alla debenza originaria del contributo unificato, in conseguenza della mancata prova dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato). 
In ordine al quinto, si vedano:
i)Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778/2016: Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206/2004). 
ii)Sez. 1 - , Sentenza n. 9660/2019: Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115/2002. 
iii)Sez. 5 - , Sentenza n. 22646/2019:In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea.
v)Sez. 1, Ordinanza n. 27867/2019:Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l'obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.
Avv. Antonino Sugamele

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