Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Cassazionista Trapani

Sentenza

Un magistrato viene incolpato per aver, nell’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, quale presidente del collegio, omesso di disporre la scarcerazione dell’imputato a seguito della scadenza del termine di durata massima complessiva della custodia cautelare in carcere.
Un magistrato viene incolpato per aver, nell’esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale, quale presidente del collegio, omesso di disporre la scarcerazione dell’imputato a seguito della scadenza del termine di durata massima complessiva della custodia cautelare in carcere.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 11 febbraio – 18 giugno 2020, n. 11868
Presidente Di Cerbo – Relatore Acierno

 
i Giudici di Legittimità affermano che, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati, nel caso di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (art. 2 comma 2, d.lgs. n. 109/2006) e risoltasi nell'inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere (o di altre misure limitative della libertà personale), occorre, per ricondurre tale condotta nell'ambito dell'attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare – con esclusione dell'illecito - «accertare se le ragioni di tale condotta siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell'art. 304, sesto comma, c.p.p., anche mediante l'adesione ad un percorso ermeneutico e ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge».
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza