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Sentenza

Termini processuali per giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
Termini processuali per giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare
L'articolo 36, in particolare, si concentra sui «termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare».
Giova ricordare come l'articolo 83, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 prevede che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».

Ebbene, in virtù del menzionato articolo 36, questo termine è ora dilatato all'11 maggio 2020: «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020».

Il cosiddetto "periodo cuscinetto", pertanto, è prorogato sino all'11 maggio 2020 e la fase n. 2, quella retta sui provvedimenti organizzativi degli uffici giudiziari, prende inizio dalla data del 12 maggio 2020.

L'articolo 36, comma 2, prevede, però, che questo slittamento non si applichi «ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penalescadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020» .

La proroga all'11 maggio 2020 si applica anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

Per la giustizia amministrativa, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, del Cpa.
Avv. Antonino Sugamele

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