Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (cd. TIA-2), nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (cd. TIA-1).
SEZIONI UNITE
ORDINANZA 27 GENNAIO 2020, N. 1839
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA.
Si richiamano:
a) Sez. U, Ordinanza n. 8822 del 2018:Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA-1"), regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64), tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. (La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicché le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della "prima TIA" o "TIA-1").
b) Sez. 3, Ordinanza n. 16332 del 2018: La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010).
20-06-2020 17:52
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