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Sentenza

Sospensione condizionale- Subordinata al pagamento di una somma di denaro- Individuazione del termine di adempimento.
Sospensione condizionale- Subordinata al pagamento di una somma di denaro- Individuazione del termine di adempimento.
Qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di adempimento dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro, nel suo ammontare determinata, all'adempimento del quale abbia subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta, tale termine coincide con quello della irrevocabilità della sentenza di condanna, conformemente a quanto previsto dall'art. 1183, comma 1, primo periodo, c.c..
Una parte della stessa giurisprudenza afferma che, nel silenzio sul punto della sentenza di condanna, il termine per gli adempimenti coincide con quello dì cinque ovvero di due anni, in quanto l'omessa specificazione del termine crea oggettivamente una situazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione dell'obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute nel titolo esecutivo, può sentirsi autorizzato ad attendere per provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale.
La pronunzia in esame contesta tale impostazione evidenziando che stante la natura affatto eterogenea delle obbligazioni (di pagare somme di danaro a titolo di risarcimento, anche solo parziale, del danno; di restituire danaro o altri beni alla persona offesa dal reato; di curare la pubblicazione della sentenza di condanna; di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato mediante un fare; di prestare, previo consenso, attività lavorativa non retribuita in favore di terzi) il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, il termine, di fonte legale, di adempimento dell'una ovvero dell'altra obbligazione, da rinvenire nel caso di omissione della fissazione dello stesso da parte della sentenza irrevocabile di condanna, non può che collegarsi a natura e contenuti specifici di tali obbligazioni.
Pertanto, quando l'obbligo da adempiere da parte del condannato consiste nel pagare danaro alla persona offesa dal reato, a titolo di restituzione da illecito oggettivo ovvero di risarcimento, anche solo parziale, dell'equivalente pecuniario del danno, anche non patrimoniale, determinato dal commesso reato, il termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dal codice civile; derivando tali obbligazioni direttamente dalla legge civile, con la conseguenza che la sentenza penale di condanna non può che ad essa conformarsi. E ciò a fronte del chiaro precetto contenuto nell'art. 1183, primo comma, cod. civ., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”, salvi i casi in cui "in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine", che "in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice".
Avv. Antonino Sugamele

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