Sempre lecita la revoca del permesso di soggiorno a chi ha subito condanne penali.
Cedu SEZ. III K.A. C. SVIZZERA
7 LUGLIO 2020, RIC. 63130/15
Il ricorrente è un kosovaro cui fu revocato il permesso di soggiorno e temporaneamente vietato l'ingresso in Svizzera quale misura interdittiva a seguito di una condanna per un'infrazione connessa allo spaccio di sostanze stupefacenti. Irrilevante che fosse un soggiornate di lungo periodo e che la moglie ed il figlio malati non avessero nessun altro per assisterli. Vani i ricorsi.
Nessuna violazione dell'art.8 Cedu: le autorità interne e le Corti svizzere hanno equamente bilanciato i contrapposti interessi in gioco, analizzando approfonditamente la questione e motivandola adeguatamente. Il ricorrente, malgrado i forti legami con lo Stato ospitante, vista la gravità delle accuse e della sua condotta costituiva un pericolo per la pubblica sicurezza, sì, per tutelare l'ordine pubblico e nell'ambito della lotta al crimine, sono leciti la revoca del permesso di soggiorno e l'interdizione ad entrare in Svizzera per 7 anni.
Sul tema: I.M. c. Svizzera del 9/4/19, X c. Lettonia [GC] del 2013 ed Uner c. Olanda [GC] del 2006. È analoga a Veljkovic-Jukic c. Svizzera e M.K. ed altri c. Polonia del 21 e 23/7/20 su una vicenda identica al caso in esame (la ricorrente, lungo soggiornante, si è vista negare il rinnovo del permesso di soggiorno ed interdire l'accesso per 7 anni per una dura condanna per spaccio di droga) e sulle espulsioni collettive di un gruppo di ceceni in violazione anche delle misure provvisorie adottate dalla CEDU (art. 4 protocollo e da solo ed in combinato con gli artt. 3 e 13 Cedu).
13-09-2020 23:39
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