Scrive una lettera aperta alla Consob accusando una società di false comunicazioni. E' diffamazione?
Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 26 marzo 2020, n. 59636/16
Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di condannarlo ad una pena pecuniaria per aver inviato all'Autorità di regolazione francese dei mercati finanziari (la AMF, omologa della nostra CONSOB) una lettera in cui aveva accusato una società e il suo amministratore delegato di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l'operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all'unanimità (sentenza 26 marzo 2020, n. 59636/16), che vi era stata la violazione dell'articolo 10 della Convenzione EDU (libertà di espressione). In questo caso il ricorrente, come anticipato, si era lamentato della sua condanna per diffamazione aggravata conseguente all'invio di una lettera aperta che aveva scritto al presidente dell'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF), in cui aveva accusato l'Olympique Lyonnais Group ("il gruppo OL") e il suo amministratore delegato (Chief Executive Officer, C.E.O.) di aver fornito false e fuorvianti informazioni durante l'operazione di “flottazione” delle azioni della società nel mercato finanziario. La flottazione mirava a consentire la costruzione di un nuovo stadio di calcio noto come "OL Land" in un sobborgo di Lione. La Corte ha rilevato, in particolare, che i tribunali interni non avevano debitamente esaminato la necessità dell'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente. Ha anche osservato che l'AMF non aveva intrapreso alcuna azione in risposta alla lettera e che nessun procedimento era stato avviato contro il C.E.O. del gruppo OL. Inoltre, il ricorrente si era espresso su una questione di interesse generale e nel contesto di attività di campagna politica. La Corte ha anche preso atto del fatto che la sanzione irrogata era di natura penale. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente non fosse stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito (vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altrui, in questo caso quelli del C.E.O. del gruppo O.L.) e che le motivazioni addotte a sostegno delle decisioni dei tribunali interni erano state insufficienti a giustificare la condanna.
Corte europea diritti dell'uomo, sezione V, sentenza 26 marzo 2020, n. 59636/16
03-04-2020 15:05
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