Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del "processo di prenotazione" la compagnia deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.
Al momento della pubblicazione in rete esse devono indicare l'Iva applicata ai voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. Lo ha stabilito la Corte Ue,sentenza nella causa C 28/19, dando ragione all'Agcom italiana che nel 2011 aveva irrogato a Ryanair delle ammende per pratica commerciale sleale.
Nel mirino dell'Antitrust era finita la pubblicazione sul sito internet del vettore aereo dei prezzi privi dell'indicazione, sin dalla loro prima visualizzazione, dei seguenti elementi: 1) l'importo dell'Iva per i voli nazionali, 2) gli oneri di web check-in e 3) le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.
Ryanair si è rivolta al giudice amministrativo ma il suo ricorso è stato respinto in primo grado. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha adito la Corte di giustizia dell'Ue per sapere se, alla luce del regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, questi elementi di prezzo siano "inevitabili e prevedibili" e dunque debbano essere inclusi nella pubblicazione dell'offerta iniziale.
Con la sentenza del 23 aprile, i giudici di Lussemburgo affermano che Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del "processo di prenotazione" la compagnia deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.
Per quanto concerne gli oneri di web check-in, la Corte ritiene che, quando sussiste almeno un'opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri debbano essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell'offerta iniziale. Invece, quando ciò non sia possibile essi devono essere visualizzati nell'offerta iniziale.
Con riferimento, poi, all'Iva applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte afferma che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale (al contrario dell'Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell'offerta iniziale).
Infine, la Corte rileva che la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell'offerta iniziale.
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)23 aprile 2020(*)«Rinvio pregiudiziale–Trasporti–Servizi aerei–Regolamento (CE) n.1008/2008–Articolo 23, paragrafo 1–Indicazione del prezzo finale da pagare–Oneri di web check-in dei passeggeri–IVA–Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo–Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare–Supplementi di prezzo opzionali–Nozione»Nella causa C-28/19,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 18 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2019, nel procedimentoRyanair Ltd,Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato–AntitrustcontroAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato–Antitrust,Ryanair Ltd,Ryanair DAC,LA CORTE (Settima Sezione),composta da P.G.Xuereb (relatore), presidente di sezione, T.vonDanwitz e A.Kumin, giudici,avvocato generale: M.Szpunarcancelliere: A.Calot Escobarvista la fase scritta del procedimento,considerate le osservazioni presentate:–per Ryanair DAC, da M.Castioni, G.Mazzei e A.Pecchia, avvocati, nonché da B.Kennelly, QC;–per il governo italiano, da G.Palmieri, in qualità di agente, assistita da A.Collabolletta, avvocato dello Stato;–per il governo francese, da D.Colas, A.-L.Desjonquères e I.Cohen, in qualità di agenti;–per il governo austriaco, da J.Schmoll e G.Hesse, in qualità di agenti;–per la Commissione europea, da L.Malferrari e B.Sasinowska, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,ha pronunciato la seguenteSentenza1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L293, pag.3).2Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone, in un caso, Ryanair Ltd all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato–Antitrust (Italia) (in prosieguo: l'«AGCM»), e, nell'altro caso, quest'ultima a Ryanair Ltd ed a Ryanair DAC, in merito a pratiche commerciali scorrette contestate alla compagnia aerea Ryanair (in prosieguo: «Ryanair»).Contesto normativoDiritto dell'Unione3Il considerando 16 del regolamento n.1008/2008 così recita:«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi. Si incoraggiano inoltre i vettori aerei comunitari a indicare il prezzo finale dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».4L'articolo 2, punto 18, di tale regolamento prevede quanto segue:«Ai fini del presente regolamento si intende per:(...)18)“tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari».5L'articolo 23, paragrafo 1, del medesimoregolamento è così formulato:«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territoriodi uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all'indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:
a)tariffa aerea passeggeri o merci;b)tasse;c)diritti aeroportuali; ed)altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti;dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato (“opt-in”)».Diritto italiano6L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206–Codice del consumo (supplemento ordinario alla GURI n.235, dell'8 ottobre 2005), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «Codice del consumo»), vieta le pratiche commerciali scorrette quali, segnatamente, le pratiche commerciali ingannevoli, ai sensi degli articoli da 21 a 23 di tale codice. In particolare, l'articolo 20, comma 2, di detto codice precisa che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsarein misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.7Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, le pratiche commerciali ingannevoli possono riguardare, tra l'altro, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo.Procedimento principale e questioni pregiudiziali8Con decisione del 15 giugno 2011 l'AGCM ha riconosciuto Ryanair responsabile di varie pratiche commerciali scorrette alla luce del Codice del consumo e le ha irrogato una serie di ammende. In particolare, l'AGCM ha qualificato come pratica scorretta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del Codice del consumo, la presentazione dei prezzi applicati, all'epoca dei fatti in esame nel procedimento principale, nel sistema di prenotazione on line di Ryanair (http://ryanair.com/it).9Secondo l'AGCM, i prezzi pubblicati su tale sito Internet non comprendevano taluni elementi qualificati da Ryanair come oneri facoltativi, ossia gli oneri di web check-in dei passeggeri, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair (Mastercard prepagata), mentre, sempre secondo l'AGCM, tali elementi, che rivestivano invero natura obbligatoria, erano addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on line e contribuivano pertanto ad aumentare la tariffa inizialmente proposta.10Ryanair ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l'annullamento di tale decisione.
11Per quanto attiene alla pratica commerciale relativa alla presentazione dei prezzi, con sentenza del 12 aprile 2012 detto giudice ha confermato la decisione dell'AGCM del 15 giugno 2011, dichiarando che gli oneri di web check-in dei passeggeri nonché l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali non costituivano oneri facoltativi, ma dovevano essere considerati, al pari della tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair, come oneri «inevitabili», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, oneri la cui mancata visualizzazione all'inizio del processo di prenotazione non consentiva di informare correttamente il consumatore circa il prezzo effettivo del servizio offerto da Ryanair.12Riguardo, in particolare, alla tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha dichiarato che l'inevitabilità di tali oneri trovava giustificazione nel fatto che un normale acquirente che intenda effettuare una prenotazione on line sul sito Ryanair non ha concretamente alcuna ragionevole possibilità di evitare l'aggravio indotto dagli oneri summenzionati, allorché non disponga della carta di credito prescelta da Ryanair. A tal riguardo detto giudice ha affermato che la finalità dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008 è quella di garantire assoluta trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei sin dal momento in cui l'interessato ha deciso di avviare il processo di prenotazione e non quella di spingere il pubblico a munirsi preventivamente dello strumento di pagamento più vantaggioso.13Ryanair ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia) avverso i capi della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) aveva respinto il suo ricorso confermando la decisione dell'AGCM.14Pur rilevando che, nella sua giurisprudenza, la Corte non si è pronunciata riguardo agli specifici elementi del prezzo controversi,il giudice del rinvio rileva che occorre stabilire, ai fini della soluzione della controversia, se tali elementi possano essere considerati come rientranti nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase di tale disposizione. In quest'ultimo caso, il giudice del rinvio si chiede se la natura opzionale del supplementopossa essere riferibile a oneri evitabili dalla maggioranza dei consumatori.15In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:«1)Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento [n. 1008/2008] debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.2)Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori».Sulle questioni pregiudiziali
16Con le sue due questioni, alle quali è opportuno rispondere congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008 debba essere interpretato nel senso che gli oneri di web check-in dei passeggeri, l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.17A tal riguardo si deve ricordare che, in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008, il prezzo finale da pagare per il trasporto aereo di un passeggero deve essere sempre indicato e includere, tra l'altro, tutte le tariffe passeggeri, come definite all'articolo 2, punto 18, di detto regolamento, nonché le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta. L'articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento summenzionato precisa che l'offerta deve indicare almeno i diritti aeroportuali nonché i diritti, tasse e supplementi connessi alla sicurezza o ai carburanti, dove tali voci sono addizionate alle tariffe aeree passeggeri.18La Corte ha precisato al riguardo che le tasse, i diritti ed i supplementi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento n.1008/2008 non possono essere inclusi nella tariffa passeggeri, ma devono essere indicati separatamente (sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin, C-290/16, EU:C:2017:523, punto 36). Risulta inoltre dal punto 35 della sentenza del 15 gennaio 2015, Air Berlin (C-573/13, EU:C:2015:11), che i diversi elementi che compongono il prezzo finale da pagare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008, devono essere precisati sin dalla prima indicazione del prezzo dei servizi aerei.19Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008 stabilisce che i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e che la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («opt-in»).20A tal proposito, dal punto 14 della sentenza del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland (C-112/11, EU:C:2012:487), risulta che la nozione di «supplementi di prezzo opzionali» comprende supplementi di prezzo che non sono inevitabili, contrariamente agli elementi del prezzo finale dapagare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento n.1008/2008, e che sono quindi connessi a servizi che, venendo a completare il servizio aereo stesso, non sono né obbligatori né indispensabili per il trasporto dei passeggeri, cosicché il cliente può scegliere se accettarli o rifiutarli. La Corte ha avuto modo di dichiarare che i supplementi di prezzo nell'ambito dell'assicurazione di cancellazione del volo o del trasporto dei bagagli registrati devono essere considerati opzionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008 (sentenze del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487, punto 20, e del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232, punto 39).21Risulta quindi dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008 e dalla citata giurisprudenza che, nelle sue offerte on line destinate al trasporto di passeggeri, un vettore aereo come Ryanair ha l'obbligo di far figurare, sin dalla prima indicazione del prezzo, la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili, mentre deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio delprocesso di prenotazione.
22È sulla base di tali elementi che occorre esaminare la qualificazione, alla luce dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, dei diversi elementi di prezzo di cui trattasi nel procedimento principale.23Per quanto riguarda, in primo luogo, gli oneri di web check-in dei passeggeri, occorre considerare che, contrariamente a quanto affermano il governo austriaco e la Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, non si può automaticamente dedurredal carattere indispensabile e obbligatorio del check-in che tali oneri siano inevitabili, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008. Infatti, ai vettori aerei deve essere riconosciuta la possibilità di proporre ai passeggeri diverse modalità di check-in a titolo oneroso o gratuito, quali il web check-in o il check-in effettuato in aeroporto.24Pertanto, quando il consumatore è chiamato a scegliere tra almeno due modalità di check-in, occorre constatare, comeaffermato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, che la modalità di check-in offertagli nel corso del processo di prenotazione non è necessariamente un servizio obbligatorio né indispensabile per il suo trasporto. Infatti, qualora il vettoreaereo proponga un servizio di web check-in a pagamento offrendo nel contempo soluzioni alternative che consentano ai passeggeri di effettuare il check-in gratuitamente, gli oneri di web check-in dei passeggeri non possono essere considerati un elemento inevitabile del prezzo finale da pagare, ai sensi della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, ma devono essere qualificati come supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase di tale disposizione, che il consumatore può scegliere di accettare o rifiutare.25Tali oneri possono essere considerati inevitabili solo nell'ipotesi in cui tutte le modalità di check-in proposte dal vettore aereo siano a pagamento oppure qualora, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, non venga proposta al consumatore alcuna opzione tra più modalità di check-in. Infatti, nel primo caso, il consumatore dovrà, in un modo o nell'altro, pagare oneri di web check-in, dal momento che l'apparente libertà di scelta che gli è lasciata è solo illusoria, mentre, nel secondo caso, il consumatore non ha, in realtà, nessun'altra scelta se non quella di effettuare il web check-in.26Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare se Ryanair abbia proposto ai passeggeri una possibilità di check-in gratuito. Qualora quest'ultima abbia proposto soltanto la possibilità di web check-in a pagamento, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, o qualora essa abbia proposto, quale alternativa al servizio di web check-in a pagamento, solo modalità di check-in a pagamento, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, si dovrà concludere che il cliente non poteva evitare di pagare gli oneri connessi al check-in e che questi ultimi, la cui prevedibilità risulta dalla politica tariffaria del vettore aereo, rientrano nell'ambito degli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008.27Per contro, qualora Ryanair abbia proposto, in alternativa, una o più possibilità di check-in gratuito, gli oneri di web check-in dovrebbero essere considerati come supplementi di prezzo opzionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008.28Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, occorre constatare che si tratta di una tassa, ai sensi della seconda e della terza frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, e che tale tassa, relativa alle tariffe aeree passeggeri, è inevitabile e prevedibile, ai sensi della terza frase di tale disposizione, in quanto è prevista dalla normativa nazionale e si applica automaticamente in occasione di qualsiasi prenotazione di un volo nazionale.
29Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, occorre considerare, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008. Infatti, benché possa essere qualificata come inevitabile a causa del suo carattere obbligatorio, l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionalinon può essere considerata prevedibile, poiché è intrinsecamente connessa ai supplementi facoltativi la cui scelta spetta esclusivamente al passeggero. Orbene, il vettore aereo non può avere conoscenza, sin dall'inizio, dei supplementi opzionali che il cliente sceglierà, cosicché l'importo dell'IVA relativa a tali supplementi non può essere incluso nel prezzo finale prevedibile che deve essere indicato al momento della pubblicazione dell'offerta.30In tali circostanze, occorre osservare che l'indicazione di una determinata tassa deve sempre seguire l'elemento di prezzo al quale tale tassa si ricollega, come risulta peraltro dall'ultima parte della terza frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, in forza del quale le tasse «addizionate alle tariffe aeree passeggeri» devono essere indicate nel prezzo finale da pagare. Pertanto, se una tassa è relativa alla tariffa passeggeri, essa deve essere indicata separatamente con tale tariffa sin dalla prima indicazione del prezzo finale dapagare, mentre, se riguarda un supplemento di prezzo opzionale, essa dovrà e potrà essere indicata nel prezzo finale da pagare solo al momento dell'indicazione del supplemento.31In quest'ultimo caso, occorre precisare che, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, l'importo della tassa deve risultare chiaramente nel prezzo dei servizi opzionali sin dalla visualizzazione di questi ultimi. Infatti, il requisito di chiarezza e di trasparenza che il vettore aereo deve rispettare almomento della comunicazione dei supplementi di prezzo opzionali, in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008, implica che la parte dell'importo del supplemento rappresentata dall'IVA sia comunicata al passeggero non appena questi abbia optato per un servizio opzionale. La comunicazione di tale parte risponde altresì all'obiettivo di comparabilità effettiva del prezzo dei servizi aerei perseguito dal regolamento n.1008/2008 in forza del suo considerando 16, giacché ilconsumatore deve essere in grado di confrontare i supplementi di prezzo al netto dell'IVA proposti dai vettori aerei sulla rotta nazionale interessata.32Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo, occorre constatare che il carattere prevedibile di tale tariffa è indubbio, in quanto la sua applicazione è riconducibile alla politica stessa del vettore aereo in materia di modalità di pagamento.33Quanto al suo carattere inevitabile ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008, occorre rilevare che, a prima vista, il cliente può evitarne il pagamento pagando il prezzo finale tramite la carta di credito prescelta dal vettore aereo. Tuttavia, un supplemento di prezzo non può essere considerato evitabile e avente, di conseguenza, carattere opzionale qualora l'opzione offerta al consumatore sia soggetta a una condizione imposta dal vettore aereo, che riserva la gratuità del servizio di cui trattasi a beneficio di una cerchia ristretta di consumatori privilegiati e obbliga, de facto, i consumatori che non fanno parte di tale cerchia o a rinunciare alla gratuità di tale servizio o a rinunciare a una conclusione del loro acquisto nell'immediato e ad effettuare operazioni potenzialmente costose per poter soddisfare la condizione richiesta, con il rischio, una volta effettuate dette operazioni, di non poter più beneficiare dell'offerta o di non poterne più beneficiare al prezzo inizialmente indicato.
34Ne consegue che siffatta tariffa amministrativa deve essere qualificata non solo come prevedibile, ma anche come inevitabile e, di conseguenza, non può rientrare nella nozione di supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008.35Occorre peraltro precisare che, ai fini della qualificazione di tale tariffa, non è rilevante stabilire se la maggior parte dei consumatori disponga della carta di credito prescelta dal vettore aereo e sia quindi in grado di evitarne il pagamento. Infatti, dato che il regolamento n.1008/2008 mira a tutelare individualmente i consumatori (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2015, Air Berlin, C-573/13, EU:C:2015:11, punto 33), non si può stabilire se un supplemento di prezzo sia evitabile in funzione di un criterio che sia soddisfatto unicamente dalla maggioranza dei consumatori.36Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008 deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un'opzione di check-in gratuito nonché l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.Sulle spese37Nei confronti delle parti nel procedimentoprincipale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questimotivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un'opzione di check-in gratuito nonché l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.XuerebvonDanwitzKuminCosì deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 aprile 2020.
Il cancellier
24-04-2020 15:06
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