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Sentenza

Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del
Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del "processo di prenotazione" la compagnia deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.
Al momento della pubblicazione in rete esse devono indicare l'Iva applicata ai voli nazionali, le tariffe per il pagamento con carta di credito e gli oneri di web check-in qualora non sia proposta alcuna modalità alternativa gratuita. Lo ha stabilito la Corte Ue,sentenza nella causa C 28/19, dando ragione all'Agcom italiana che nel 2011 aveva irrogato a Ryanair delle ammende per pratica commerciale sleale.
Nel mirino dell'Antitrust era finita la pubblicazione sul sito internet del vettore aereo dei prezzi privi dell'indicazione, sin dalla loro prima visualizzazione, dei seguenti elementi: 1) l'importo dell'Iva per i voli nazionali, 2) gli oneri di web check-in e 3) le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair.

Ryanair si è rivolta al giudice amministrativo ma il suo ricorso è stato respinto in primo grado. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha adito la Corte di giustizia dell'Ue per sapere se, alla luce del regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, questi elementi di prezzo siano "inevitabili e prevedibili" e dunque debbano essere inclusi nella pubblicazione dell'offerta iniziale.

Con la sentenza del 23 aprile, i giudici di Lussemburgo affermano che Ryanair ha l'obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell'offerta iniziale), la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, soltanto all'inizio del "processo di prenotazione" la compagnia deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente.

Per quanto concerne gli oneri di web check-in, la Corte ritiene che, quando sussiste almeno un'opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri debbano essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell'offerta iniziale. Invece, quando ciò non sia possibile essi devono essere visualizzati nell'offerta iniziale.
Con riferimento, poi, all'Iva applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte afferma che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale (al contrario dell'Iva applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell'offerta iniziale).
Infine, la Corte rileva che la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell'offerta iniziale.








SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)23 aprile 2020(*)«Rinvio pregiudiziale–Trasporti–Servizi aerei–Regolamento (CE) n.1008/2008–Articolo 23, paragrafo 1–Indicazione del prezzo finale da pagare–Oneri di web check-in dei passeggeri–IVA–Tariffa amministrativa per acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo–Elementi inevitabili e prevedibili del prezzo finale da pagare–Supplementi di prezzo opzionali–Nozione»Nella  causa  C-28/19,avente  ad  oggetto  la  domanda  di  pronuncia  pregiudiziale  proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267TFUE,  dal  Consiglio  di  Stato  (Italia),  con  ordinanza  del  18 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 2019, nel procedimentoRyanair Ltd,Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato–AntitrustcontroAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato–Antitrust,Ryanair Ltd,Ryanair DAC,LA CORTE (Settima Sezione),composta da P.G.Xuereb (relatore), presidente di sezione, T.vonDanwitz e A.Kumin, giudici,avvocato generale: M.Szpunarcancelliere: A.Calot Escobarvista la fase scritta del procedimento,considerate le osservazioni presentate:–per  Ryanair  DAC,  da  M.Castioni,  G.Mazzei  e  A.Pecchia,  avvocati,  nonché  da B.Kennelly, QC;–per il governo italiano, da G.Palmieri, in qualità di agente, assistita da A.Collabolletta, avvocato dello Stato;–per il governo francese, da D.Colas, A.-L.Desjonquères e I.Cohen, in qualità di agenti;–per il governo austriaco, da J.Schmoll e G.Hesse, in qualità di agenti;–per la Commissione europea, da L.Malferrari e B.Sasinowska, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,ha pronunciato la seguenteSentenza1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L293, pag.3).2Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone, in un caso, Ryanair  Ltd  all'Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del  Mercato–Antitrust  (Italia)  (in prosieguo: l'«AGCM»), e, nell'altro caso, quest'ultima a Ryanair Ltd ed a Ryanair DAC, in merito a pratiche commerciali scorrette contestate alla compagnia aerea Ryanair (in prosieguo: «Ryanair»).Contesto normativoDiritto dell'Unione3Il considerando 16 del regolamento n.1008/2008 così recita:«I clienti dovrebbero poter confrontare efficacemente i prezzi per i servizi aerei delle diverse linee aeree. È opportuno, pertanto, che il prezzo finale che il cliente dovrà pagare per i servizi aerei in partenza dalla Comunità sia sempre indicato, comprensivo di tutte le tasse, i diritti ed i supplementi.  Si  incoraggiano  inoltre  i  vettori  aerei  comunitari  a  indicare  il  prezzo  finale  dei loro servizi aerei da paesi terzi verso la Comunità».4L'articolo 2, punto 18, di tale regolamento prevede quanto segue:«Ai fini del presente regolamento si intende per:(...)18)“tariffe aeree passeggeri”, il prezzo in euro o in valuta locale che i passeggeri devono pagare ai vettori aerei o ai loro agenti o altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei, nonché tutte le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la rimunerazione e le condizioni offerte all'agenzia ed altri servizi ausiliari».5L'articolo 23, paragrafo 1, del medesimoregolamento è così formulato:«Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto  situato  nel  territoriodi  uno  Stato membro  soggetto  alle  disposizioni  del  trattato.  Il prezzo  finale  da  pagare  è  sempre  indicato  e  include  tutte  le  tariffe  aeree  passeggeri  o  merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all'indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:
a)tariffa aerea passeggeri o merci;b)tasse;c)diritti aeroportuali; ed)altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti;dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci.  I  supplementi  di  prezzo  opzionali  sono  comunicati  in  modo  chiaro,  trasparente  e  non ambiguo all'inizio di qualsiasi  processo  di  prenotazione  e  la  loro  accettazione  da  parte  del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato (“opt-in”)».Diritto italiano6L'articolo  20  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.206–Codice  del  consumo (supplemento  ordinario  alla  GURI  n.235, dell'8 ottobre 2005), nella versione applicabile ai fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «Codice del consumo»), vieta le pratiche commerciali scorrette quali, segnatamente, le pratiche commerciali ingannevoli, ai sensi degli articoli da 21 a 23 di tale codice. In particolare, l'articolo 20, comma 2, di detto codice precisa che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsarein misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.7Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, le pratiche commerciali ingannevoli possono riguardare, tra l'altro, il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo.Procedimento principale e questioni pregiudiziali8Con decisione del 15 giugno 2011 l'AGCM ha riconosciuto Ryanair responsabile di varie pratiche commerciali scorrette alla luce del Codice del consumo e le ha irrogato una serie di ammende. In particolare, l'AGCM ha qualificato come pratica scorretta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del Codice del consumo, la presentazione dei prezzi applicati, all'epoca dei fatti in esame nel procedimento principale, nel sistema  di prenotazione on line di Ryanair (http://ryanair.com/it).9Secondo l'AGCM, i prezzi pubblicati su tale sito Internet non comprendevano taluni elementi qualificati  da  Ryanair  come  oneri  facoltativi,  ossia  gli  oneri  di  web  check-in  dei  passeggeri, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali,  nonché  la  tariffa  amministrativa  per  gli  acquisti  effettuati  con  una  carta  di  credito diversa  da  quella  prescelta  da  Ryanair  (Mastercard  prepagata),  mentre,  sempre  secondo l'AGCM,  tali  elementi,  che  rivestivano  invero  natura  obbligatoria,  erano  addebitati  ai consumatori  nel  corso  del  processo  di  prenotazione  on  line  e  contribuivano  pertanto  ad aumentare la tariffa inizialmente proposta.10Ryanair ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) diretto ad ottenere l'annullamento di tale decisione.
11Per quanto attiene alla pratica commerciale relativa alla presentazione dei prezzi, con sentenza del 12 aprile 2012 detto giudice ha confermato la decisione dell'AGCM del 15 giugno 2011, dichiarando che gli oneri di web check-in dei passeggeri nonché l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali non costituivano oneri facoltativi, ma dovevano essere considerati, al pari della tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair, come oneri «inevitabili», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, oneri la cui mancata visualizzazione all'inizio del processo di prenotazione non consentiva di informare correttamente il consumatore circa il prezzo effettivo del servizio offerto da Ryanair.12Riguardo, in particolare, alla tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) ha dichiarato che l'inevitabilità di tali oneri trovava giustificazione nel fatto che un normale  acquirente  che  intenda  effettuare  una  prenotazione  on  line  sul  sito  Ryanair  non  ha concretamente  alcuna  ragionevole  possibilità  di  evitare  l'aggravio  indotto  dagli  oneri summenzionati, allorché non disponga della carta di credito prescelta da Ryanair. A tal riguardo detto  giudice  ha  affermato  che  la  finalità  dell'articolo  23,  paragrafo  1,  del  regolamento n.1008/2008  è  quella  di  garantire  assoluta  trasparenza  sul  prezzo  dei  biglietti  aerei  sin  dal momento in cui l'interessato ha deciso di avviare il processo di prenotazione e non quella di spingere il pubblico a munirsi preventivamente dello strumento di pagamento più vantaggioso.13Ryanair ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (Italia) avverso i capi della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) aveva respinto il suo ricorso confermando la decisione dell'AGCM.14Pur rilevando che, nella sua giurisprudenza, la Corte non si è pronunciata riguardo agli specifici elementi del prezzo controversi,il giudice del rinvio rileva che occorre stabilire, ai fini della soluzione della controversia, se tali elementi possano essere considerati come rientranti nella categoria  dei  supplementi  di  prezzo  inevitabili  e  prevedibili,  ai  sensi  della  seconda  frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase di tale disposizione. In quest'ultimo caso, il giudice del rinvio si chiede se la natura opzionale del supplementopossa essere riferibile a oneri evitabili dalla maggioranza dei consumatori.15In tali circostanze, il Consiglio di Stato (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:«1)Se  il  disposto  dell'articolo  23,  paragrafo  1,  seconda  frase,  del  regolamento  [n. 1008/2008] debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.2)Se il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori».Sulle questioni pregiudiziali
16Con  le  sue  due  questioni,  alle  quali  è  opportuno  rispondere  congiuntamente,  il  giudice  del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008  debba essere interpretato nel senso che gli oneri di web check-in dei passeggeri, l'IVA applicata alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione, oppure in quella dei supplementi di prezzo opzionali, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.17A tal riguardo si deve ricordare che, in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento  n.1008/2008,  il  prezzo  finale  da  pagare  per  il  trasporto  aereo  di  un  passeggero deve essere sempre indicato e includere, tra l'altro, tutte le tariffe passeggeri, come definite all'articolo 2, punto 18, di detto regolamento, nonché le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta. L'articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento summenzionato precisa che l'offerta deve indicare almeno i diritti aeroportuali nonché i diritti, tasse e supplementi connessi alla sicurezza o ai carburanti, dove tali voci sono addizionate alle tariffe aeree passeggeri.18La Corte ha precisato al riguardo che le tasse, i diritti ed i supplementi di cui all'articolo 23, paragrafo  1,  seconda  e  terza  frase,  del  regolamento  n.1008/2008  non  possono  essere  inclusi nella tariffa passeggeri, ma devono essere indicati separatamente (sentenza del 6 luglio 2017, Air  Berlin,  C-290/16,  EU:C:2017:523,  punto  36).  Risulta  inoltre  dal  punto  35  della  sentenza del  15  gennaio  2015,  Air  Berlin  (C-573/13,  EU:C:2015:11),  che  i  diversi  elementi  che compongono il prezzo finale da pagare, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008, devono essere precisati sin dalla prima indicazione del prezzo dei servizi aerei.19Inoltre, l'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008 stabilisce che i supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e che la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell'esplicito consenso dell'interessato («opt-in»).20A  tal  proposito,  dal  punto  14  della  sentenza  del  19  luglio  2012,  ebookers.com  Deutschland (C-112/11,  EU:C:2012:487),  risulta  che  la  nozione  di  «supplementi  di  prezzo  opzionali» comprende  supplementi  di  prezzo  che  non  sono  inevitabili,  contrariamente  agli  elementi  del prezzo finale dapagare di cui all'articolo 23, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento n.1008/2008, e che sono quindi connessi a servizi che, venendo a completare il servizio aereo stesso,  non  sono  né  obbligatori  né  indispensabili  per  il  trasporto  dei  passeggeri,  cosicché  il cliente  può  scegliere  se  accettarli  o  rifiutarli.  La  Corte  ha  avuto  modo  di  dichiarare  che  i supplementi di prezzo nell'ambito dell'assicurazione di cancellazione del volo o del trasporto dei bagagli registrati devono essere considerati opzionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta  frase,  del  regolamento  n.1008/2008  (sentenze  del  19  luglio  2012,  ebookers.com Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487, punto 20, e del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, EU:C:2014:2232, punto 39).21Risulta  quindi  dall'articolo  23,  paragrafo  1,  del  regolamento  n.1008/2008  e  dalla  citata giurisprudenza che, nelle sue offerte on line destinate al trasporto di passeggeri, un vettore aereo come Ryanair ha l'obbligo di far figurare, sin dalla  prima  indicazione  del  prezzo,  la  tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili, mentre deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio delprocesso di prenotazione.
22È sulla base di tali elementi che occorre esaminare la qualificazione, alla luce dell'articolo 23, paragrafo  1,  del  regolamento  n.1008/2008,  dei  diversi  elementi  di  prezzo  di  cui  trattasi  nel procedimento principale.23Per  quanto  riguarda,  in  primo  luogo,  gli  oneri  di  web  check-in  dei  passeggeri,  occorre considerare  che,  contrariamente  a  quanto  affermano  il  governo  austriaco  e  la  Commissione europea  nelle  loro  osservazioni  scritte,  non  si  può  automaticamente  dedurredal  carattere indispensabile e obbligatorio del check-in che tali oneri siano inevitabili, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008. Infatti, ai vettori aerei deve essere riconosciuta la possibilità di proporre ai passeggeri diverse modalità di check-in a titolo oneroso o gratuito, quali il web check-in o il check-in effettuato in aeroporto.24Pertanto, quando il consumatore è chiamato a scegliere tra almeno due modalità di check-in, occorre constatare, comeaffermato dal governo francese nelle sue osservazioni scritte, che la modalità di check-in offertagli nel corso del processo di prenotazione non è necessariamente un servizio  obbligatorio  né  indispensabile  per  il  suo  trasporto.  Infatti,  qualora  il  vettoreaereo proponga un servizio di web check-in a pagamento offrendo nel contempo soluzioni alternative che consentano ai passeggeri di effettuare il check-in gratuitamente, gli oneri di web check-in dei  passeggeri  non  possono  essere  considerati  un  elemento  inevitabile  del  prezzo  finale  da pagare, ai sensi della seconda frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, ma devono essere qualificati come supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase di tale disposizione, che il consumatore può scegliere di accettare o rifiutare.25Tali oneri possono essere considerati inevitabili solo nell'ipotesi in cui tutte le modalità di check-in  proposte  dal  vettore  aereo  siano  a  pagamento  oppure  qualora,  come  rilevato  dal governo  italiano  nelle  sue  osservazioni  scritte,  non  venga  proposta  al  consumatore  alcuna opzione tra più modalità di check-in. Infatti, nel primo caso, il consumatore dovrà, in un modo o nell'altro, pagare oneri di web check-in, dal momento che l'apparente libertà di scelta che gli è  lasciata  è  solo  illusoria,  mentre,  nel  secondo  caso,  il  consumatore  non  ha,  in  realtà, nessun'altra scelta se non quella di effettuare il web check-in.26Spetterà  quindi  al  giudice  del  rinvio  verificare  se  Ryanair  abbia  proposto  ai  passeggeri  una possibilità di check-in gratuito. Qualora quest'ultima abbia proposto soltanto la possibilità di web check-in a pagamento, come rilevato dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, o qualora  essa  abbia  proposto,  quale  alternativa  al  servizio  di  web  check-in  a  pagamento,  solo modalità di check-in a pagamento, come affermato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte,  si  dovrà  concludere  che  il  cliente  non  poteva  evitare  di  pagare  gli  oneri  connessi  al check-in e che questi ultimi, la cui prevedibilità risulta dalla politica tariffaria del vettore aereo, rientrano nell'ambito degli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n.1008/2008.27Per  contro,  qualora  Ryanair  abbia  proposto,  in  alternativa,  una  o  più  possibilità  di  check-in gratuito, gli oneri di web check-in dovrebbero essere considerati come supplementi di prezzo opzionali, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008.28Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, occorre constatare che si tratta di una tassa, ai sensi della seconda e della terza frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, e che tale tassa, relativa alle tariffe aeree passeggeri, è inevitabile e prevedibile, ai sensi della terza frase di tale disposizione, in quanto è prevista dalla normativa nazionale e si applica automaticamente in occasione di qualsiasi prenotazione di un volo nazionale.
29Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, occorre considerare, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n.1008/2008. Infatti, benché possa essere qualificata come inevitabile a causa  del  suo  carattere  obbligatorio,  l'IVA  applicata  ai  supplementi  facoltativi  per i  voli nazionalinon  può  essere  considerata  prevedibile,  poiché  è  intrinsecamente  connessa  ai supplementi  facoltativi  la  cui  scelta  spetta  esclusivamente  al  passeggero.  Orbene,  il  vettore aereo  non  può  avere  conoscenza,  sin  dall'inizio,  dei  supplementi  opzionali  che  il  cliente sceglierà, cosicché l'importo dell'IVA relativa a tali supplementi non può essere incluso nel prezzo finale prevedibile che deve essere indicato al momento della pubblicazione dell'offerta.30In tali circostanze, occorre osservare che l'indicazione di una determinata tassa deve sempre seguire l'elemento di prezzo al quale tale tassa si ricollega, come risulta peraltro dall'ultima parte della terza frase dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n.1008/2008, in forza del quale  le  tasse  «addizionate  alle  tariffe  aeree  passeggeri»  devono  essere  indicate  nel  prezzo finale da pagare. Pertanto, se una tassa è relativa alla tariffa passeggeri, essa deve essere indicata separatamente con tale tariffa sin dalla prima indicazione del prezzo finale dapagare, mentre, se riguarda un supplemento di prezzo opzionale, essa dovrà e potrà essere indicata nel prezzo finale da pagare solo al momento dell'indicazione del supplemento.31In  quest'ultimo  caso,  occorre  precisare  che,  come  rilevato  dalla  Commissione  nelle  sue osservazioni scritte, l'importo della tassa deve risultare chiaramente nel prezzo dei servizi opzionali  sin  dalla  visualizzazione  di  questi  ultimi.  Infatti,  il  requisito  di  chiarezza  e  di trasparenza   che   il   vettore   aereo   deve   rispettare   almomento   della   comunicazione   dei supplementi  di  prezzo  opzionali,  in  forza  dell'articolo  23,  paragrafo  1,  quarta  frase,  del regolamento  n.1008/2008, implica che la parte dell'importo del supplemento rappresentata dall'IVA  sia  comunicata  al  passeggero  non appena  questi  abbia  optato  per  un  servizio opzionale.  La  comunicazione  di  tale  parte  risponde  altresì  all'obiettivo  di  comparabilità effettiva del prezzo dei servizi aerei perseguito dal regolamento n.1008/2008 in forza del suo considerando 16, giacché ilconsumatore deve essere in grado di confrontare i supplementi di prezzo al netto dell'IVA proposti dai vettori aerei sulla rotta nazionale interessata.32Per quanto riguarda, in quarto e ultimo luogo, la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo, occorre constatare che il carattere prevedibile di tale tariffa è indubbio, in quanto la sua applicazione è riconducibile alla politica stessa del vettore aereo in materia di modalità di pagamento.33Quanto al suo carattere inevitabile ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento  n.1008/2008,  occorre  rilevare  che,  a  prima  vista,  il  cliente  può  evitarne  il pagamento  pagando  il  prezzo  finale  tramite la  carta  di  credito  prescelta  dal  vettore  aereo. Tuttavia,  un  supplemento  di  prezzo  non  può  essere  considerato  evitabile  e  avente,  di conseguenza, carattere opzionale qualora l'opzione offerta al consumatore sia soggetta a una condizione  imposta  dal  vettore  aereo,  che  riserva  la  gratuità  del  servizio  di  cui  trattasi  a beneficio di una cerchia ristretta di consumatori privilegiati e obbliga, de facto, i consumatori che non fanno parte di tale cerchia o a rinunciare alla gratuità di tale servizio o a rinunciare a una conclusione del loro acquisto nell'immediato e ad effettuare operazioni potenzialmente costose  per  poter  soddisfare  la  condizione  richiesta,  con  il  rischio,  una  volta  effettuate  dette operazioni, di non poter più beneficiare dell'offerta o di non poterne più beneficiare al prezzo inizialmente indicato.
34Ne  consegue  che  siffatta  tariffa  amministrativa  deve  essere  qualificata  non  solo  come prevedibile, ma anche come inevitabile e, di conseguenza, non può rientrare nella nozione di supplemento di  prezzo  opzionale,  ai  sensi  dell'articolo  23,  paragrafo  1,  quarta  frase,  del regolamento n.1008/2008.35Occorre peraltro precisare che, ai fini della qualificazione di tale tariffa, non è rilevante stabilire se la maggior parte dei consumatori disponga della carta di credito prescelta dal vettore aereo e sia quindi in grado di evitarne il pagamento. Infatti, dato che il regolamento n.1008/2008 mira a  tutelare  individualmente  i  consumatori  (v.,  in  tal  senso,  sentenza  del  15  gennaio  2015,  Air Berlin, C-573/13, EU:C:2015:11, punto 33), non si può stabilire se un supplemento di prezzo sia  evitabile  in  funzione  di  un  criterio  che  sia  soddisfatto  unicamente  dalla  maggioranza  dei consumatori.36Alla  luce  di  tutte  le  considerazioni  che  precedono,  occorre  rispondere  alle  questioni  poste dichiarando  che  l'articolo  23,  paragrafo  1,  del  regolamento  n.1008/2008   deve   essere interpretato nel senso  che  gli oneri connessi  al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l'IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di  credito  diversa  da  quella  prescelta  dal  vettore  aereo  costituiscono  elementi  di  prezzo inevitabili  e  prevedibili,  ai  sensi  della  seconda  frase  di  tale  disposizione.  Per  contro,  detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un'opzione di check-in  gratuito  nonché l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.Sulle spese37Nei confronti delle parti nel procedimentoprincipale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.Per questimotivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento non può essere evitato in mancanza di modalità alternative di check-in gratuito, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicata alle tariffe dei voli nazionali nonché la tariffa amministrativa per gli acquisti effettuati con una carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituiscono elementi di prezzo inevitabili e prevedibili, ai sensi della seconda frase di tale disposizione. Per contro, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli oneri connessi al check-in dei passeggeri il cui pagamento può essere evitato avvalendosi di un'opzione di check-in gratuito nonché l'IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali costituiscono un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi della quarta frase della medesima disposizione.XuerebvonDanwitzKuminCosì deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 aprile 2020.
Il cancellier
Avv. Antonino Sugamele

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