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Sentenza

Risarcimento del danno endofamiliare al nonno per la perdita del nipote
Risarcimento del danno endofamiliare al nonno per la perdita del nipote
Tribunale Rieti Sent., 26/03/2019 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE

Il Giudice, in persona del dott. Raffaello Scarpato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 1011/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 11.9.2018 e promosso da:

G.C., M.R., A.R., C.C., L.P., F.C., M.G.C., S.D.A., A.D.A. ed E.D.A. elettivamente domiciliati in Fiano Romano, via Guglielmo Marconi n. 6 presso lo studio dei difensori avv. Piera Pezzola ed avv. Antonio Giannotti, che li rappresentano e difendono come da mandato in atti

ATTORI

contro

A.C., U.C. ed O.L., rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Ricci, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via Premuda nr. 18

CONVENUTI

Nonché contro

G.I. s.p.a.,., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Panama nr. 26

CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori agivano in giudizio nelle rispettive qualità di:

G.C., madre del minore defunto M.R., anche in rappresentanza della figlia minore A.R., sorella del minore defunto M.R.;

M.R., padre del minore defunto M.R., anche in rappresentanza della figlia minore A.R., sorella del minore defunto M.R.;

C.C., nonno del minore defunto M.R.;

L.P., nonna del minore defunto M.R.;

F.C., zio del minore defunto M.R.;

M.G.C., zia del minore defunto M.R., anche in rappresentanza dei figli minori A.D.A. ed E.D.A., cugini del minore defunto M.R.;

S.D.A., zio del minore defunto M.R., anche in rappresentanza dei figli minori A.D.A. ed E.D.A., cugini del minore defunto M.R.,

al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità del sinistro che aveva cagionato la morte di M.R. in capo ad A.C. ed ai responsabili civili U.C. ed O.L. ed al fine di ottenere la condanna della convenuta G.I. spa, quale impresa designata per la Regione Lazio per la gestione del Fondo Vittime della Strada, al risarcimento del danno non patrimoniale subito iure proprio a causa della morte del minore M.R., nelle seguenti misure:

"- in favore dei genitori della somma di Euro 320.000,00 ciascuno, aumentata di un terzo per il danno biologico iure proprio o comunque nella maggiore o minore somma accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu;

- in favore della sorella Asia la somma di Euro 140.000,00 aumentata di un terzo per il danno biologico iure proprio o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;

- in favore dei nonni la somma di Euro 140.000,00 ciascuno aumentata di un terzo per il danno biologico iure proprio o nella maggiore o minore somma accertata in sede di causa a mezzo della richiesta ctu e che il Giudicante riterrà di giustizia;

- in favore degli zii la somma di Euro 100.000,00 ciascuno aumentata di un quarto per il danno biologico iure proprio o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia;

- in favore dei cugini la somma di Euro 75.000,00 ciascuno o nella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà di giustizia.

Il tutto con gli interessi legali dal fatto e rivalutazione del credito alla data della decisone. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari."

Esponevano gli attori che il giorno 14.7.2011, alle ore 14:00 circa, i coniugi M.R. e G.C. percorrevano a piedi via T. unitamente ai propri figli M., di anni cinque, che era tenuto per la mano dal padre ed Asia, di anni tre; mentre stavano completando l'attraversamento della strada Via C.A. D. C., costeggiando il marciapiede-aiuola posto tra Via T. e Via D. C., sopraggiungeva a forte velocità un motociclo Honda targato (...), di proprietà di U.C. e condotto da A.C., che investiva il piccolo M., rovinando successivamente al suolo. Subito dopo l'impatto, M.R. prendeva il braccio il piccolo M. e si faceva accompagnare dal conducente di un'autovettura di passaggio presso il pronto soccorso di Fiano Romano. Il minore veniva successivamente trasportato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove la gravità delle lesioni riportate cagionava il decesso, avvenuto in data 16.07.2011.

Successivamente, veniva accertato che il mezzo risultava sfornito di assicurazione obbligatoria e che il conducente A.C., minorenne all'epoca del sinistro, era sprovvisto di patente.

Esponevano ancora gli attori che contro A.C. veniva aperto procedimento penale presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per i reati di cui agli articoli 589 c.p. commi 1 e 2 e 116 comma 13 del N.C.d.S., nel corso del quale il minore ammetteva la propria responsabilità, chiedendo la misura della messa alla prova, concessa dal Tribunale penale.

Ciò posto, gli attori, premessa la competenza del fondo garanzia vittime della strada in ragione dell'assenza dell'assicurazione del motoveicolo, dopo aver inutilmente richiesto il pagamento dei danni alla G.I. spa, adivano l'intestato tribunale rassegnando le conclusioni specificate in premessa.

Si costituivano A.C., U.C. e O.L., eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, madre di A.C., in quanto alla data di introduzione del giudizio (28.05.2014) A.C., all'epoca dei fatti minorenne, aveva oramai raggiunto la maggiore età, non essendovi perciò ragione per l'autonoma chiamata in giudizio della madre.

Nel merito i convenuti C.A. e C.U. controdeducevano che l'incidente non si era verificato a causa della condotta di giuda colposa del primo, ma da un fatto imprevedibile e fortuito, costituito dall'improvvisa invasione della corsia di marcia da parte del minore, e che il motociclista aveva fatto tutto il possibile per evitarlo.

In particolare, i convenuti contestavano che A.C. avesse ammesso la propria responsabilità dinanzi al Tribunale per i minorenni di Roma e che la sentenza penale mai avrebbe potuto avere efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 10 D.P.R. n. 488 del 1988 e che, peraltro, il C. con sentenza del 18.09.2014, pronunciata a seguito del buon esito della messa alla prova, era stato prosciolto ed il reato contestatogli era stato dichiarato estinto.

Tanto premesso, i convenuti C. contestavano la ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori, evidenziando che all'atto degli incidente A.C. procedeva a velocità moderata ed al di sotto del limite imposto, che la famiglia R. stava costeggiando la strada sulla parte sinistra della carreggiata priva di marciapiede e stava attraversando la carreggiata in un punto sprovvisto di strisce pedonali (presenti invece pochi metri prima del punto dell'impatto) e che, infine, il minore era stato investito di striscio in quanto si era verosimilmente allontanato dai genitori ed era sbucato improvvisamente sulla carreggiata percorsa dalla motocicletta condotta dal C., che non aveva potuto evitarlo. Di conseguenza, secondo la ricostruzione dei fatti sostenuta dai convenuti, il bambino al momento dell'impatto non era tenuto per mano dai genitori, come confermato peraltro dal fatto che nessun altro dei presenti era stato investito dalla motocicletta. Di qui l'eccezione di omesso controllo del minore da parte dei genitori, da valutare quale fattore imprevedibile e fortuito, eziologicamente escludente la responsabilità del danneggiate, ovvero quale concausa valida ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c..

I convenuti contestavano inoltre la sussistenza dello stesso nesso causale tra l'incidente ed il decesso, evidenziando che subito dopo l'incidente il padre aveva preso in braccio il figlio e l'aveva condotto al pronto soccorso; ebbene tale condotta avrebbe potuto determinare traumi e lesioni ulteriori, considerato che le comuni regole di esperienza impongono in caso di grandi traumi di aspettare in loco l'arrivo dei soccorsi.

Ancora, i convenuti controdeducevano l'insussistenza di responsabilità in capo al proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c., in quanto U.C. non aveva acconsentito a che il figlio utilizzasse la motocicletta, né ne era a conoscenza, con applicazione del terzo comma dell'art. 2054, che prevede l'esenzione di responsabilità del proprietario del veicolo che dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Infine, sul quntum debeatur, i convenuti C. contestavano la misura del risarcimento richiesto dai genitori e la stessa prova del danno in capo a nonni, zii e cugini, essendo necessario dare la prova della convivenza di questi ultimi con la vittima, mancante nel caso di specie.

Si costituiva G.I. spa, eccependo in primis che nel processo penale non vi era stato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori, alcun accertamento di responsabilità a carico di A.C..

Nel merito, la Compagnia controdeduceva che dagli atti di causa era emerso che il danneggiato si trovava, al momento del sinistro, in una posizione protesa in avanti rispetto ai genitori, non essendo questi stati attinti dal motoveicolo e che, con alta probabilità, il piccolo era sfuggito al controllo del padre lasciandogli la mano, con conseguente culpa in vigilando da parte dei genitori ed applicazione dell'art. 1227 c.c., implicante la riduzione dell'importo da riconoscere a titolo di risarcimento.

L'assicurazione convenuta contestava anche il profilo del quantum debeatur, ritenendo eccessive le richieste risarcitorie degli attori ed offrendo, banco iudicis, la somma di Euro 250.000,00 per ciascun genitore, riservando offerta per il danno subito da A.R. ed opponendosi invece alle richieste risarcitorie di nonni, zii e cugini della vittima, in assenza della prova del rapporto di convivenza o di un dato esteriore e certo equipollente alla stessa.

Infine, in via subordinata, G.I. spa chiedeva che i convenuti U.C., A.C. ed O.L. venissero condannati, anche ex art. 292 del codice delle assicurazioni private, al rimborso in proprio favore di tutte o parte delle somme che quest'ultima dovesse essere condannata a pagare in caso di accoglimento della domanda attorea.

La causa veniva istruita ed all'udienza del 09.11.2014 la convenuta Generali depositava banco judicis due assegni circolari per l'importo di Euro 250.000,00 cadauno per ciascun genitore e le somme venivano accettate a titolo di acconto dagli attori; inoltre la Compagnia riservava ulteriore offerta nei confronti della figlia minore A.R., successivamente quantificata nella misura di Euro 85.000,00 ed accettata dagli attori a titolo di acconto.

Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi ammessi ed espletata CTU modale sulla dinamica del sinistro con consulente l'ing. M.T.. All'udienza del 11.9.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da O.L., la quale ha eccepito di essere stata citata in giudizio in via autonoma e non quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne al momento del sinistro e che, in ogni caso, la stessa doveva essere considerata estranea ai fatti di causa, in quanto il figlio A.C. aveva raggiunto la maggiore età all'atto dell'introduzione del giudizio con la notifica della citazione.

Sul punto gli attori hanno evidenziato che la convenuta O.L. veniva citata in giudizio in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio A.C., minorenne all'epoca del sinistro, anche ai sensi dell'art. 2048 c.c., per non aver adempiuto ai doveri di educazione e vigilanza correlati all'esercizio della potestà genitoriale e quindi per non aver impedito il verificarsi del fatto illecito.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Nell'atto di citazione viene specificato che "i genitori del minore U.C. e O.L. devono ritenersi responsabili civili risultando essere il conducente del mezzo il loro figlio A.C. che all'epoca del sinistro era minorenne", ed ancora che "la responsabilità del sinistro debba essere ascritta alla condotta colposa del conducente del veicolo , nonché all'omessa vigilanza dei di lui genitori", con ciò individuandosi specificamente il titolo della citazione in giudizio nella responsabilità genitoriale per omessa vigilanza su soggetto minore all'epoca dei fatti.

Nel merito al domanda va parzialmente accolta, come di seguito specificato.

Non è contestato il fatto storico dell'investimento del minore M.R. da parte di A.C. il quale, alle ore 14:00 circa del 14.7.2011 - sul tratto della strada C. A. Dalla Chiesa che corre parallelo e in adiacenza alla via T. da cui e separato da aiuola spartitraffico - in sella al motociclo Honda targato (...), di proprietà di U.C. e condotto in assenza di patente e senza copertura assicurativa, ha investito il bambino.

Risultano punti controversi tra le parti:

1) il nesso causale tra l'investimento ed il decesso del minore, posto in discussione dai convenuti C. e L.;

2) la dinamica dell'incidente e, in particolare, la posizione del minore al momento dell'impatto ed il corretto espletamento dei doveri di vigilanza da parte del padre della vittima al momento del sinistro.

Quanto al primo aspetto, la difesa dei convenuti ha evidenziato che, per espressa ammissione degli attori, subito dopo l'incidente il padre aveva preso in braccio il figlio e l'aveva condotto in presso il pronto soccorso e che tale condotta avrebbe potuto determinare traumi e lesioni ulteriori, considerato che le comuni regole di esperienza impongono in caso di grandi traumi di aspettare in loco l'arrivo dei soccorsi.

L'assunto dei convenuti, oltre ad essere paventato quale mera evenienza, non risulta supportato da nessun elemento di prova a sostegno di quanto affermato.

Al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente che il decesso del minore M.R. è stata causato dai traumi riportati in occasione dell'investimento per cui è causa, come dimostrato dalla documentazione allegata dagli attori e, in particolare:

- la relazione del dott. F.A., che ha svolto ispezione esterna sul cadavere della vittima, certificando che il decesso si era verificato a seguito di insufficienza respiratoria conseguente alle complicanze cranio-encefaliche ed a carico del torace;

- la relazione della dottoressa D.M., la quale ha attestato che la causa della morte doveva riconoscersi in una insufficienza respiratoria conseguente alle complicanze cranio-encefaliche ed a carico del torace riportate nel traumatismo del 14.07.2011;

- la relazione del dr. A., consulente del PM nel proc. Pen. NRG 1736/2011, in cui ancora una volta è affermato che la morte è stata determinata da insufficienza respiratoria conseguente alle complicanze cranio-encefaliche ed a carico del torace riportate nel traumatismo del 14.07.2011 a seguito di incidente stradale.

Al contrario, i convenuti non hanno supportato le proprie asserzioni con alcuna evidenza probatoria, limitandosi a paventare l'ipotesi che la mancata attesa dei soccorsi in loco e l'autonomo trasporto presso il pronto soccorso avessero potuto aggravare le conseguenze del sinistro, fino ad a spezzare il nesso causale tra quest'ultimo e la morte. Tale ipotesi risulta sprovvista di elementi di riscontro, oltre che smentita dalle allegazioni in atti già citate, le quali depongono per una chiaro e diretto rapporto di causa-effetto tra l'investimento e la morte della vittima.

Venendo, ora, alle diverse posizioni delle parti in merito alla ricostruzione dell'incidente, la parte attrice ha sostenuto che l'investimento era avvenuto nel momento in cui il minore M. stava attraversando la strada tenuto per mano dal padre ed era posizionato tra quest'ultimo e la madre, che teneva per mano l'altra figlia Asia e che, giunto l'intero gruppo nella immediata prossimità della ideale linea di mezzeria della strada, il minore M., tirando per il braccio il padre, aveva sopravanzato il gruppo stesso, esponendosi così al sopraggiungente motociclo.

Secondo la versione dei fatti fornita dal C.A., invece, questi si era improvvisamente visto parare dinanzi "un bambino che scappava dalle mani di uno dei due genitori e attraversava improvvisamente la strada", e che, pur avendo tentato di frenare, non aveva potuto evitarlo. Pertanto, stando alla versione dei fatti sostenuta dai convenuti, il solo minore aveva attraversato improvvisamente la strada, mentre il resto della famiglia era rimasta al margine della carreggiata.

Tra le due versioni fornite, ritiene il Tribunale che dagli atti e documenti di causa e dall'istruttoria orale espletata, oltre che dagli esiti della consulenza tecnica, è emersa la maggiore verosimiglianza e probabilità della versione fornita dal C.A., rispetto a quella fornita dagli attori.

In particolare, si ritengono determinanti, non tanto la deposizione testimoniale di M.R. (lontano parente della madre di A.C. che ha dichiarato di aver assistito al sinistro, precisando che il bambino era al centro della strada, mentre i genitori erano sul marciapiede), che non risulta coerente con quanto verbalizzato dai C.C. di Fiano Romano e con quanto dichiarato dai testimoni Y.C. e D.L. (i quali non riportavano la presenza di nessun testimone al sinistro), quanto piuttosto le risultanze della CTU redatta in corso di causa.

Ebbene, dalle verifiche e misurazioni effettuate dall'ausiliario del giudice è emerso che il probabile punto d'urto era interno rispetto alla corsia di marcia di pertinenza del motociclo ed a distanza dalla linea ideale di mezzeria di circa 0,50 metri (e di circa 3,00 metri dal margine di destra), a distanza dal margine sinistro di non meno di 4,00 metri.

Tale valutazione dell'ausiliario viene ritenuta logica e credibile, in quanto intrinsecamente coerente e motivata, avendo il consulente effettuato tale calcolo di traiettoria e posizione ponendo a confronto i danni subiti dal motoveicolo (parte sinistra dello scudo anteriore) con quelli subiti dal minore (parte destra del corpo), per farne derivare la traiettoria assunta dal corpo dopo l'urto (inizialmente aerea e nella parte finale in scivolata sulla pavimentazione stradale come mostrano le plurime abrasioni subite), quest'ultima compatibile anche con le ferite riportate dal motociclista (ferita escoriata, edema e dolore e dolorabilità alla digitopressione ed ai movimenti a livello del ginocchio, gamba e piede sinistro, non deficit vascolo-nervosi in atto. Ferita escoriata a livello dell'avambraccio destro e sinistro, non deficit funzionali vascolo-nervosi in atto) e con i graffi della motocicletta dopo l'urto (fiancata sinistra).

Da tutti tali elementi, unitamente alle tracce lasciate sulla strada dallo slittamento del motoveicolo, il consulente ha fatto coerentemente derivare che il minore, all'atto dell'investimento, si trovasse in prossimità del centro della carreggiata.

Le parti attrici, del resto, non hanno fornito una puntuale e precisa indicazione del punto di impatto e della posizione del piccolo, avendo dichiarato che l'incidente era avvenuto mentre la famiglia stava completando l'attraversamento di via C.A. D. C., mentre dalle annotazioni di p.g. versate in atti (che riportano le dichiarazioni di M.R. nell'immediatezza del fatto ai C.C.

A.C. e C.U.G.) si legge che il R. ebbe a dichiarare che, mentre si trovava unitamente alla moglie ed ai figli a piedi sulla via D. C., "mentre si accingeva ad attraversare la strada", sopraggiungeva un motorino, che urtava sul fianco del piccolo M..

Ciò posto, rimane da stabilire se, come affermato dagli attori, il minore era tenuto per mano dal padre al momento dell'impatto, oppure se, come invece sostenuto dai convenuti, lo stesso era distante dal padre, per aver verosimilmente lasciato la mano di questi.

Ritiene il Tribunale, in base alle risultanze probatorie, più probabile che il bambino non fosse condotto con la mano dal padre nel momento dell'investimento piuttosto che il contrario.

Tale convincimento si trae, innanzitutto, dalla circostanza che, laddove il minore fosse stato condotto per la mano dal padre, considerata la statura del piccolo (114 cm), quest'ultimo non avrebbe potuto distanziare il padre di molti centimetri nel sopravanzare il gruppo, con la conseguenza che ben difficilmente il mezzo avrebbe potuto attingere il minore e non il padre (come accaduto) e che quest'ultimo, inoltre, ben avrebbe potuto ritrarre il minore, sottraendolo all'impatto, in ragione della modesta velocità a cui procedeva il veicolo all'atto dell'impatto.

Risulta peraltro poco verosimile e, dunque, scarsamente probabile che, come sostenuto dagli attori, il minore, pur se tenuto con la mano dal padre, aveva sopravanzato il gruppo esponendosi al sopraggiungere del motoveicolo. Ed infatti, come è stato rilevato dalla CTU depositata in atti, la velocità di marcia del motoveicolo (di cui si discuterà più diffusamente in seguito) era moderata (stimata in 45 km/h) e, pertanto, M.R. si sarebbe potuto sicuramente avvedere del sopraggiungere del mezzo e ritrarre il minore, anche in considerazione del fatto che rientra tra le regole di comune esperienza quella in base alla quale chi si accinge ad attraversare una strada o nel mentre la sta attraversando si preoccupa di controllare se sopraggiungono veicoli e ciò a maggior ragione se sono presenti soggetti incapaci.

Ciò posto in punto di ricostruzione della dinamica del sinistro, vanno a questo punto scrutinati i correlati profili di responsabilità riferibili ai soggetti coinvolti.

Va innanzitutto affrontata la questione afferente alla valenza della sentenza penale 574/2012 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con cui è stata dichiarata l'estinzione dei reati contestati al C.A. per esito positivo della prova.

Ebbene, è appena il caso di rilevare che la sentenza in questione non contiene alcun accertamento di responsabilità a carico dell'imputato anche se, come noto, l'estinzione del reato non determina l'estinzione delle obbligazioni civili da esso nascenti ex art. 198 c.p..

Tanto premesso, deve ulteriormente precisarsi che le dichiarazioni del C. in occasione del giudizio penale, allegate agli atti e che pure potrebbero valere quali "prove atipiche" nel presente giudizio, non posseggono alcuna peculiare valenza probatoria, in ragione del fatto che non descrivono la dinamica del sinistro, limitandosi il danneggiate ad ammettere il fatto storico dell'investimento.

Passando alla valutazione dei profili di responsabilità connessi alla vicende de quo, ritiene il Tribunale che la responsabilità del danno debba essere ascritta in maniera preponderante, anche se non esclusiva, alla condotta del C.A..

Questi ha innanzitutto posto in essere una condotta altamente pericolosa, ponendosi alla giuda di un ciclomotore in assenza della prescritta abilitazione, mai conseguita, e senza la prescritta assicurazione obbligatoria, con ciò ponendo in essere una condotta di base imprudente e negligente, oltre che contra ius, sulla quale si è poi innestata una condotta di guida connotata da grave imperizia e da imprudenza, avendo il motociclista proceduto a ridosso del centro della carreggiata anziché sulla propria destra e non avendo lo stesso rallentato alla vista dei pedoni sul margine della carreggiata, dei quali avrebbe dovuto e potuto percepire la presenza, soprattutto con riferimento ai minori, la vista dei quali avrebbe dovuto a maggior ragione indurre il guidatore a rallentare.

Sul punto appaiono condivisibili le osservazioni dell'ausiliario del giudice, nella parte in cui il consulente ha rilevato che la velocita del motociclo al momento dell'urto poteva essere stimata in 34 km/h, mentre la velocita iniziale al momento della percezione del pericolo da parte del motociclista poteva essere valutata nella misura di 45 km/h. Il calcolo, oltre che essere supportato da diffusa e condivisibile argomentazione fisico-matematica, è confermato dalle dichiarazioni del C., che ha sempre sostenuto di aver mantenuto una velocità moderate ed al di sotto dei limiti (50 km/h).

Ebbene, proprio la velocità moderata avrebbe potuto consentire di arrestare la marcia (cfr. sul punto la diffusa argomentazione inerente i tempi e gli spazi di frenata nel caso concreto di cui alla ctu in atti) ben prima dell'impatto o, quantomeno, di evitare il minore, il quale, in considerazione della dinamica dell'incidente, come sopra ricostruita, avrebbe secondo i calcoli del ctu necessitato di almeno 3 secondi per raggiungere il punto d'urto, partendo da fermo ("Nella ipotesi che il bambino avesse attraversato in direzione ortogonale all'asse stradale (e cioè che avesse seguito la traiettoria più breve tra l'aiuola spartitraffico e il punto d'urto), egli, prima di essere investito, avrebbe percorso circa 4,00 metri ad una velocita media che, stante l'età di meno di cinque anni e considerando che e partito da fermo, e valutabile in non più di 1,5 m/sec (tenuto conto dell'altezza del soggetto di 114 cm e di una lunghezza della gamba, fino all'articolazione coxo-femorale, di circa 50-55 centimetri, tale velocita comporta 4-5 passi per secondo e cioe un passo ogni 2-2,5 decimi di secondo); il bambino ha dunque impiegato poco meno di 3 secondi (circa 2,7 secondi) a raggiungere il punto d'urto)."

Tanto premesso in punto di fatto, non può che rilevarsi il contrasto della condotta tenuta dal motociclista con le regole imposte per la circolazione dei veicoli dal Codice della Strada.

Risulta infatti violato, nel caso di specie, l'art. 143 del Codice della Strada, nella parte in cui lo stesso prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.

Risulta altresì violato l'art. 191 comma 1 e 2 del Codice della strada, nella parte in cui la norma prevede che. "1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4. (1 ) 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.".

Qualora il C. si fosse attenuto a tali basilari regole di circolazione, avrebbe potuto mantenere una condotta di giuda più sicura, impegnando la carreggiata di marcia sulla propria destra ed avrebbe potuto azionare l'impianto frenante alla vista dei pedoni e dei minori in lontananza, riuscendo sicuramente ad arrestare la marcia per tempo, in considerazione della velocità moderata a cui il motociclista procedeva.

Ebbene, il rispetto delle norme del codice della Strada (laddove conosciute) e la normale perizia nell'utilizzo dell'impianto di frenata del motociclo (laddove il relativo funzionamento fosse stato conosciuto), ben avrebbero potuto e dovuto consentire al guidatore di evitare l'impatto.

Pertanto, se il danneggiante avesse tenuto una condotta di guida adeguata alle circostanze concrete (presenza di bambini molto piccoli sul marciapiede, avvistabile a distanza tale da consentire un adeguato rallentamento della marcia) avrebbe potuto fermarsi o comunque adottare tempestive manovre idonee ad evitare l'investimento.

E' da escludere radicalmente la tesi dei convenuti, i quali hanno ritenuto che il comportamento del minore potesse integrare, nel caso di specie, gli estremi del fortuito, con la conseguenza che l'investimento determinasse un fattore eccezionale imprevedibile e non evitabile, con esonero di responsabilità dell'investitore.

Al contrario, deve ancora una volta rilevarsi che il conducente, scorgendo un bambino in movimento o fermo al margine della strada, doveva rallentare o fermarsi, per norma di comune prudenza, che impone di prevenire le imprudenze altrui, probabili e ragionevolmente prevedibili, dovendo i bambini considerarsi come pedoni incerti e inesperti, portati per loro natura a movimenti inconsulti e improvvisi.

Invero, al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo (Cass. n. 524/2011).

Pertanto, in caso di investimento, la giurisprudenza è orientata nel senso di affermare la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e di escludere che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una concausa sopravvenuta fornita di un'efficienza causale esclusiva e configurare, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 41 comma 2 c.p. (cfr. Cassazione penale , sez. V , 25/03/1982).

La giurisprudenza della S.C. ha peraltro in diverse occasioni avuto modo di rilevare che "in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo; ne consegue che il conducente, ove sia accertata la presenza di bambini sul tratto di strada percorso e sul latistante marciapiede, deve anche dimostrare che il pedone investito non aveva tenuto un comportamento che denunciasse il suo intento di attraversamento della strada nonostante il divieto (Cass. 6395 del 1994; Cassazione civile sez. III, 13/02/2013, n.3542).

Nel caso di specie, le risultanze di causa, così come interpretate, portano ad affermare che il convenuto debba rispondere del fatto illecito, dovendosi applicare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., non avendo lo stesso provato di aver fatto di tutto per evitare il danno.

Né in contrario valgono le osservazioni dei convenuti in merito al mancato utilizzo delle strisce pedonali da parte dei pedoni, in considerazione del fatto che dalla CTU espletata in corso di causa è emerso che al momento dell'incidente la viabilità della zona, di recente urbanizzazione, era ancora priva di segnaletica orizzontale (non erano presenti la striscia di mezzeria e quelle di margine nel tratto a doppio senso ove e avvenuto l'incidente per cui e causa ne era presente sullo stesso tratto alcun attraversamento pedonale).

Tanto premesso, deve comunque essere rilevato che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento, allorché questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato e ciò sulla base dell'art. 1227 c.c., espressivo del principio di carattere generale del concorso di colpa del creditore nella verificazione del danno e della cui applicazione anche al comportamento colposo dell'incapace non può dubitarsi. Infatti, come ampliamente riconosciuto in giurisprudenza, quando un soggetto incapace per minore età o per altra causa subisce un evento in danno quale conseguenza di fatto illecito altrui in concorso con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo (Cassazione civile sez. III, 13/02/2013, n.3542).

Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nella produzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato - creditore previsto dall'art. 1227 cod. civ., comma 1, applicabile in tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ. - che il giudice deve valutare anche d'ufficio al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione (Cass. n. 6529/2011; 23734/2009; 1213/2006; 5127/2004) - con la conseguente riduzione proporzionale del danno da risarcire - in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nell'art. 1227 cod. civ., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo (così specificamente, Cass. n. 14548/2009).

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il comportamento colposo del danneggiato abbia concorso a determinare il danno, spiegando un'incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso.

Infatti, per le ragioni già indicate in premessa, deve ritenersi più probabile che il minore non tenesse la mano del padre al momento dell'impatto con il motociclo, ma che si trovasse distante di qualche metro dai genitori in prossimità del centro della carreggiata, punto in cui non avrebbe dovuto trovarsi, in quanto l'art. 190 del codice della strada impone ai pedoni che non attraversano la carreggiata nei punti consentiti, di farlo con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata. Tali prescrizioni risultano violate dal pedone nel caso di specie e, in ragione dell'incapacità di quest'ultimo, dai genitori, tenuti al controllo ed alla vigilanza sul minore.

Il comportamento anomalo del minore, che sfugge al controllo divincolandosi dalla mano del padre, ovvero che semplicemente si sporge esponendosi al pericolo di essere investito, costituisce comportamento non imprevedibile, tanto per il conducente di un mezzo che si avvede della presenza di soggetti minori, tanto per i soggetti che sono tenuti alla vigilanza del minore medesimo.

Tale comportamento anomalo è in altre parole un fatto, materiale ed oggettivo, che in termini di concausa efficiente si giustappone agli altri antecedenti causali del sinistro che sotto tale angolo prospettico deve essere valutato e quantificato, in termini percentualistici rispetto alla produzione del danno.

Ebbene, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il comportamento colposo del minore abbia concorso a causare la produzione dell'evento dannoso nella misura del 20%, dovendosi la causazione del sinistro ascrivere per il rimanente 80% al comportamento gravemente colposo del danneggiante, la cui incidenza causale rispetto all'evento traumatico è di gran lunga superiore, in ragione della massima imprudenza e negligenza denotata dalla guida di un mezzo in assenza della patente e dell'assicurazione e della rilevante imprudenza ed imperizia denotata nella condotta di guida (le circostanze di tempo e di luogo imponevano una maggiore prudenza ed una minore velocità).

Può ora passarsi a scrutinare la responsabilità di U.C. e di O.L. ai sensi dell'art. 2048 c.c. in quanto genitori esercenti la potestà su A.C., minore all'epoca del fatto, oltre alla responsabilità del solo U.C. ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. in qualità di proprietario del motoveicolo ed obbligato in solido con il conducente.

Quanto al primo aspetto, va premesso che la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c. ha natura di responsabilità diretta per fatto proprio colpevole, consistente nel non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso. Essa è fondata su di una duplice presunzione di colpa di natura specifica (cd culpa in vigilando e culpa in educando), la quale non consiste tanto nel non aver impedito il verificarsi del fatto, ma in una condotta anteriore alla commissione dell'illecito, consistente nella violazione dei doveri inderogabili posti a carico dei genitori dall'art. 147 c.c. (obbligo di istruire, mantenere ed educare la prole) a mezzo di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 c.c. (Cassazione civile , sez. III , 06/12/2011 , n. 26200).

Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all'art. 147 c.c. ed alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti ed a realizzare una personalità equilibrata e consapevole. Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze (quali l'età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute) idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando (Cassazione civile sez. III, 22/04/2009, n.9556).

Nel caso di specie, U.C. e O.L. non hanno allegato alcun elemento idoneo a dimostrare che era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità e dal comportamento del minore, che non si è mostrato consapevole della relazionalità della propria esistenza e della necessità di salvaguardare la propria e l'altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito. Ciò si evince chiaramente dalle modalità del fatto, in quanto è pacifico che il minore non aveva la patente ed aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne e, pertanto, può affermarsi che il comportamento illecito sia ascrivibile anche a oggettive carenze educative, come tipicamente nel caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale (v. Cass. civ., 14 marzo 2008, n. 7050).

Questi elementi vengono ritenuti dal Tribunale come decisivi a confermare la colpa dei genitori in quanto avrebbero dovuto indurli, data l'età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito.

Il che non solo non si rinviene nella linea difensiva svolta, la quale, onde corroborare il fondamento della censure finisce per confondere l'obbligo educativo con l'obbligo di vigilanza.

Questo ultimo obbligo, secondo la fattispecie di cui all'art. 2048 c.c., può coesistere con l'obbligo educativo, ma può anche non esserci e, comunque, diventa rilevante solo se si rinviene, anche dal fatto illecito determinatosi, la sussistenza (o non se ne da efficace prova liberatoria) della culpa in educando.

Da quanto esposto emerge la responsabilità di L.O. e C.U., ex art. 2048 c.c., in solido con C.A., nella causazione del sinistro.

Va infine affrontata la questione della responsabilità del solo U.C. ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. in qualità di proprietario del motoveicolo ed obbligato in solido con il conducente.

La difesa dei convenuti ha eccepito che, nel caso di specie, tale prova liberatoria è stata fornita, in quanto A.C. aveva dichiarato, in diverse occasioni, di aver adoperato il motoveicolo all'insaputa del padre, come peraltro documentato in atti.

Rileva il Tribunale che il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà", manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità ed in relazione al caso concreto (per tutte Cassazione civile , sez. III , 27/09/2017 , n. 22449 Cassazione civile sez. III, 14/07/2011, n.15478).

Nel caso di specie, U.C. non ha fornito la prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, non avendo questi allegato alcun elemento da cui poter desumere che il proprietario aveva effettivamente posto in essere atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all'uopo adottate.

Di conseguenza opera la presunzione di responsabilità imposta dall'art. 2054 c.c. in capo al proprietario ed U.C. va dichiarato responsabile in solido dei danni unitamente al figlio minore conducente del motoveicolo.

Per concludere, la responsabilità del sinistro è da ascrivere nella misura dell'80% a fatto e colpa del conducente A.C., in solido con i responsabili civili U.C. e O.L. ai sensi dell'art. 2048 c.c. ed in solido con U.C. ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c..; nella rimanente misura del 20% la responsabilità del sinistro deve essere ascritta a fatto e colpa della vittima e, per essa, dei genitori tenuti alla vigilanza ed al controllo sul minore.

Ciò posto, gli attori hanno chiesto che, fermo l'accertamento delle responsabilità, la sola compagnia convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, mentre quest'ultima ha chiesto, in caso di propria condanna, che A.C., U.C. ed O.L., fossero condannati, anche ex art. 292 codice assicurazioni private, al rimborso in proprio favore delle somme dovute agli attori a titolo di risarcimento.

Ebbene, è fondata la richiesta di risarcimento del danno diretta nei confronti della compagnia convenuta, che dunque deve essere condannata a risarcire il danno agli attori, negli importi di seguito determinati, in quanto impresa designata per la Regione Lazio per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada, quest'ultimo tenuto ex lege al pagamento (art. 283 Codice delle assicurazioni private).

Ai sensi del successivo articolo 292 del medesimo Codice, la compagnia assicuratrice ha diritto a rivalersi su A.C., U.C. ed O.L., in solido fra loro, delle somme corrisposte agli attori a titolo di risarcimento del danno. Tale rivalsa non deve qualificarsi come obbligo risarcitorio, che sorge in capo all'impresa designata in connessione del fatto illecito in sé e per sé, bensì alla stregua di obbligo ex lege in presenza di determinati presupposti fattuali, fra i quali la mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro e l'avvenuto pagamento del danno da parte dell'impresa assicurativa designata (Tribunale , Roma , sez. XII , 08/03/2018 , n. 5006).

In punto di quantum debeatur va premesso, quanto ai danni risarcibili, che questo Tribunale condivide l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008, secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre 2012, n. 20292).

L'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo, ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale.

Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso (sul punto vedasi Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15373; Cass. civ., sez. III, 28 giugno 2011, n. 14263) deve essere correttamente inteso ed infatti la Suprema Corte è ripetutamente tornata sul punto, chiarendo che "Il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori" (Così Cass n. 19402 del 22/08/2013).

Pertanto, nell'ambito della suddetta dicotomia danno non patrimoniale/danno patrimoniale può dirsi che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce pur sempre danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato.

La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici e ciò sia nel caso in cui tale pregiudizio venga qualificato come danno morale, sia nel caso in cui venga qualificato come danno esistenziale (cfr., da ultimo, Cass. civile sez. III, 10/05/2018, n.11269).

Nel caso di specie gli attori hanno lamentato il danno da perdita del rapporto parentale, che rientra nel novero del danno non patrimoniale, ampia categoria in cui il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde come già precisato ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita (cfr. Cassazione civile , sez. III , 30/11/2018 , n. 30997).

Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, e può costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002 e cfr. Cass.Sez. U, n. 26972 del 11.11.2008). In particolare, affermare che alla morte di una persona legata da stretto vincolo familiare corrisponda, generalmente, un pregiudizio di carattere non patrimoniale, vuol dire esprimere un giudizio inferenziale che si caratterizza per trarre dalla accertata esistenza di un elemento costitutivo (il decesso del congiunto) l'esistenza di altro elemento costitutivo della fattispecie (il danno in capo ai superstiti). Detto tipo di inferenza deve ritenersi possibile atteso che consente di muoversi su un piano diverso da quello del danno in re ipsa (ormai ritenuto non più ammissibile dalla giurisprudenza) e atteso che la stessa si fonda non su una implicazione necessaria (id quod semper necesse) bensì su una implicazione meramente probabile che, a propria volta, si traduce in una regola probatoria (id quod plerumque accidit) (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012). Del resto, il ragionamento inferenziale su indicato, fondato sulla costruzione di una massima di esperienza, si fonda su un processo di generalizzazione dei caratteri comuni di una serie di fatti passati che, pur estranei al processo, vengono assunti come dati di partenza. In dette ipotesi il giudice fa uso di un ragionamento di tipo induttivo nel quale, però, il fatto ignorato è tratto non da un fatto secondario ma da altro fatto principale.

Il Tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte abbiano particolare valore ai fini di causa.

Dare ingresso a questo tipo di ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del danno non patrimoniale, infatti, consente di evitare che le parti si vedano costrette, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ad allegare un pregiudizio del fare.

Pertanto, può ritenersi non necessaria nel caso di specie la prova specifica della sussistenza del danno non patrimoniale in esame in capo ai genitori del minore M.R. e della sorella, esistendo tra gli stessi ed il congiunto deceduto un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova di tale danno è, infatti, desunta dalle indubbie sofferenze patite dalla sorella e dai genitori a seguito del decesso. Né la controparte ha offerto elementi da cui desumere che i rapporti tra attori e deceduto fossero di intensità e qualità inferiori a quelli che, secondo l' id quod plerumque accidit, sono i normali rapporti tra genitori e figlio e tra fratelli. Parte convenuta, in altri termini, non ha provato che non vi era alcuna affezione tra i soggetti in questione, sì da escludere che alla lesione non è seguito un effettivo pregiudizio.

Con riferimento al risarcimento invocato dai nonni, la questione va affrontata e risolta su di un piano diverso.

Deve innanzitutto rilevarsi come sia oramai superato il precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale solo la convivenza consentiva di esteriorizzare l'intimità delle relazioni di parentela (anche allargate) e far assumere rilevanza al collegamento tra danneggiato primario e secondario.

Secondo la giurisprudenza più recente (cfr. Cassazione civile , sez. III , 04/10/2018 , n. 24162 Cassazione civile , sez. III , 20/10/2016 , n. 21230), invece, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile dimostrarne l'ampiezza e la profondità dei rapporti familiari, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l' articolo 29 Costituzione, all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"; il rapporto nonni-nipoti, pertanto, non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

La morte di un congiunto conseguente a fatto illecito configura per tutti i superstiti del nucleo famigliare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità famigliare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Nell'ambito di una famiglia cosi intesa non può disconoscersi, in quanto appartenente al comune sentire, tutta l'importanza dei legami generazionali tra nonni e nipoti con la loro intrinseca capacità di trasmettere valori, educazione e cultura.

Osservando l'evolversi dei costumi sociali, anche se è vero che a seguito delle trasformazioni subite dal sistema famiglia, che da patriarcale è diventato mononucleare, il ruolo del nonno ha anch'esso subito modifiche sostanziali, ma non per questo ha perso importanza. Ed infatti, pur se i nonni non convivono con nessuno dei nipoti, tale situazione è imputabile a circostanze di vita e non vale comunque ad escludere il permanere di vincoli affettivi e di una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. Pertanto nel caso in cui sia stata offerta ampia prova di detti vincoli affettivi e non sia stata ammessa la prova di essi per il fatto che le circostanze dedotte potevano con tutta ragionevolezza essere ritenute veritiere, deve evidenziarsi che il danno lamentato, incidendo esclusivamente sulla psicologia e sugli affetti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, ravvisabili anche in semplici allegazioni e documentazioni valutabili con il criterio di normalità, senza necessità di una prova in senso tecnico a dimostrazione del dolore dei superstiti.

Nel caso di specie, sono stati allegati elementi indiziari precisi e concordanti da cui poter desumere l'esistenza di una fitta trama di rapporti tra nonni e nipote defunto. Ed infatti, il testimone D.T. ha affermato di aver visto frequentemente i nipoti che trascorrevano l'intera giornata dai nonni, pernottando anche presso la casa di questi; mentre il teste F.P. ha dichiarato di aver visto spesso i bambini giocare in giardino con il nonno. A ciò si aggiunga che costituisce elemento incontestato e dunque provato, il fatto che il sinistro sia avvenuto proprio mentre la famiglia R. rincasava dopo aver trascorso del tempo a casa dei nonni, circostanza quest'ultima che avvalora l'esistenza di un forte legame affettivo tra nonni e nipoti.

Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi sussistente il diritto ad ottenere il risarcimento del danno a favore dei nonni di M.R., nella misura che viene indicata di seguito.

Diversamente, invece, con riferimento al danno invocato dagli zii e dai cugini del minore defunto non può farsi a meno di osservare che la parte attrice non ha allegato alcun elemento da cui desumere la sussistenza di una certa intensità del vincolo affettivo con la vittima.

L'assenza di qualsiasi elemento probatorio a supporto della richiesta, unitamente all'impossibilità di fare ricorso alle presunzioni - non sussistendo tra zii e nipoti e tra cugini quel legame affettivo di particolare intensità che vale a fondare l'utilizzabilità del meccanismo di prova per presunzioni - fanno ritenere non raggiunta la prova della comunanza di vita e della fitta rete di relazioni che sole potrebbero fondare la risarcibilità del danno richiesto.

Ciò posto, passando alla quantificazione dei danni a favore di genitori, sorella e nonni, il Tribunale ritiene di dover procedere al calcolo del danno non patrimoniale adoperando il consolidato strumento delle Tabelle del tribunale di Milano, edizione 2018.

Sul punto si richiama il noto arresto della Corte di cassazione (Cass. 12408/2011) secondo il quale "la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

Nel caso di specie, le Tabelle in puto di danno cd. da perdita del rapporto parentale prevedono una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, come la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

I valori indicati in tabella sono quelli medi che, di regola, la giurisprudenza ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti. La misura massima di personalizzazione prevista in tabella, pertanto, può essere applicata solo se la parte alleghi e provi rigorosamente circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Ciò posto, le tabelle prevedono, a favore dei ciascun genitore per morte del figlio un importo che va da un minimo di Euro 195.960,00 ad un massimo di Euro 331.920,00.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale applicabile la misura massima del risarcimento, in ragione della tenera età del danneggiato e della peculiare modalità di verificazione dell'evento, particolarmente tragico e traumatizzante (il minore è stato falciato dal motoveicolo alla presenza dell' intera famiglia) con sicuro, grave e profondo sconvolgimento d'animo dei familiari che hanno assistito, impotenti, alla produzione dell'evento ed al rapido precipitare delle condizioni del minore, fino alla morte.

Ciò nondimeno, deve essere valutata, in detrazione rispetto al precitato valore massimo, l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento, che per tutte le ragioni esplicitate in precedenza è stata quantificata in misura percentualistica nel 20%; tale percentuale dovrà pertanto essere portata in diminuzione dall'importo di Euro 331.920,00 per ciascun genitore.

Si ottiene pertanto l'importo di Euro 265.536,00 (331.920,00 - 66.384,00) che G.I. spa dovrà corrispondere a ciascun genitore attore.

Dovendo detrarre da tali importi le somme già riconosciute agli attori a titolo di provvisionale, si ottiene che G.I. spa va condannata a pagare a ciascun genitore l'importo di Euro 15.536,00 (Euro 265.536,00 meno Euro 250.000,00).

Detti importi vanno poi aumentati degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n. 25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010).

Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo e andranno rivalutati secondo gli indici ISTAT soltanto per il periodo successivo alla sentenza e fino al saldo effettivo perché l'importo dei danni è già quantificato in valori monetari attuali. Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.

Venendo alla sorella Asia, le tabelle milanesi prevedono, a favore di un fratello per morte di un altro fratello un importo che va da un minimo di Euro 24.020,00 ad un massimo di Euro 144.130,00.

Ebbene, per le stesse ragioni già richiamate con riferimento al risarcimento dei genitori, ritiene il Tribunale applicabile anche nel scaso della sorella Asia la misura massima del risarcimento previsto dalle tabelle.

Anche in tal caso, deve essere valutata, in detrazione rispetto alla precitato valore massimo, l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento e conseguentemente l'importo come sopra individuato deve essere decurtato del 20% del suo valore.

Si ottiene pertanto l'importo di Euro 115.304,00 (144.130,00 - 28.826,00) che G.I. spa dovrà corrispondere ad Asia Rutilio e, per essa, ai legali rappresentanti.

Dovendo detrarre da tali importi le somme già riconosciute a titolo di provvisionale, si ottiene che G.I. spa deve essere condannata a pagare ad A.R. l'importo di Euro 30.304,00 (Euro 115.304,00 meno Euro 85.000,00).

Detti importi vanno poi aumentati degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n. 25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010).

Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo e andranno rivalutati secondo gli indici ISTAT soltanto per il periodo successivo alla sentenza e fino al saldo effettivo perché l'importo dei danni è già quantificato in valori monetari attuali. Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.

Venendo al risarcimento spettante ai nonni della vittima, le tabelle milanesi prevedono, a favore del nonno per morte di un nipote, un importo che va da un minimo di Euro 24.020,00 ad un massimo di Euro 144.130,00.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, risulti congruo stimare il risarcimento nell'importo di Euro 40.000,00 per ciascun nonno, dovendosi ritenere che sulla misura del risarcimento viene comunque ad incidere, pur non escludendolo, l'assenza di convivenza che, comunque, non è stata dimostrata, oltre al fatto che i nonni non hanno assistito al sinistro.

Anche in tal caso, deve essere valutata, in detrazione, l'incidenza causale della condotta del danneggiato nella produzione dell'evento, e conseguentemente dall'importo come sopra individuato deve essere decurtato il 20% del valore.

Si ottiene pertanto l'importo di Euro 32.000,00 (40.000,00 - 8.000,00) che G.I. spa dovrà corrispondere a ciascuno dei due nonni della vittima C.C. e L.P..

Detti importi vanno poi aumentati degli interessi nella misura legale da calcolare sugli importi devalutati alla data del sinistro in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutati, anno per anno, in base allo stesso parametro, dalla data del sinistro fino a quella del pagamento delle somme (cfr., in tal senso, ex plurimis Cass. sez. III sent. 30.11.2011 n. 25571 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3931 del 18/02/2010).

Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo e andranno rivalutati secondo gli indici ISTAT soltanto per il periodo successivo alla sentenza e fino al saldo effettivo perché l'importo dei danni è già quantificato in valori monetari attuali. Gli importi così calcolati saranno aumentati degli interessi nella misura legale dal momento della sentenza sino al soddisfo.

Nulla infine spetta, per le considerazioni già effettuate e che si richiamano, agli zii ed ai cugini del danneggiato.

Le spese di giudizio devono essere regolate utilizzando il criterio della soccombenza sostanziale, che si attesta in capo a tutti i convenuti in forza del criterio generale previsto dall'articolo 91 del Codice di procedura civile, il quale impone che le spese del processo vadano poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo a una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua prosecuzione. Pertanto, causare un processo significa anche costringere a proporre un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie a un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta, cosa che nel caso di specie fa gravare le spese di giudizio in capo ai convenuti responsabili diretti del danno, in ragione dei plurimi titoli di responsabilità di cui si è ampiamente trattato, ed in capo a G.I. spa, per aver reiteratamente omesso di provvedere sulle richieste risarcitorie avanzate dagli attori e per aver offerto, solo in corso di causa, i pagamenti da questi ultimi accettati a titolo di acconto.

Per le medesime ragioni vanno altresì poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U..
P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- dichiara che la responsabilità del sinistro verificatosi in data 14.7.2011 a danno di M.R. è da ascrivere nella misura dell'80% a fatto e colpa del conducente del motoveicolo Honda targato (...) A.C., in solido con i responsabili civili U.C. e O.L. ai sensi dell'art. 2048 c.c. ed in solido con U.C. ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c..; nella rimanente misura del 20% la responsabilità del sinistro deve essere ascritta a fatto e colpa della vittima e, per essa, dei genitori tenuti alla vigilanza ed al controllo sul minore;

- condanna, G.I. spa, in persona del l.r.p.t., quale impresa designata per la Regione Lazio per la gestione del Fondo Vittime della Strada, al pagamento:

- di Euro 15.536,00 in favore di G.C.;

- di Euro 15.536,00 in favore di M.R.;

- di Euro 30.304,00 in favore di A.R.;

- di Euro 32.000 in favore di C.C.;

- di Euro 32.000,00 in favore di L.P.,

oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro, con gli interessi calcolati sulla somme indicate, via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza;

rigetta la richieste risarcitorie avanzate dagli altri attori;

- condanna, A.C., in solido con U.C. ed O.L. a corrispondere a G.I. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, gli importi che questa è stata condannata a corrispondere agli attori titolo di risarcimento del danno;

- condanna A.C., in solido con U.C. ed O.L., tutti e tre in solido con G.I. spa, in persona del l.r.p.t., a rifondere agli attori le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 21.424,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge ed in Euro 1.550,0 per diritti ed esborsi, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

- pone definitivamente a carico delle parti convenute in solido le spese di C.T.U..

Così deciso in Rieti, il 25 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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