Rifiuti solidi urbani - Gestione affidata in forza di ordinanze contingibili e urgenti - Domanda di corresponsione del corrispettivo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Cassazione SEZ. UNITE
ORDINANZA DEL 24 GIUGNO 2020, N. 12483
La controversia concernente la corresponsione del corrispettivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidato sulla base di ordinanze contingibili ed urgenti adottate (per ragioni di emergenza ambientale) ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che essa riguarda unicamente l'esecuzione del rapporto di natura privatistica intercorrente tra le parti e la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, senza involgere il sindacato, in via diretta o incidentale, della legittimità dell'attività provvedimentale urgente posta "a monte" dello stesso, la quale costituisce uno strumento alternativo e sostitutivo del contratto di appalto.
Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5303 del 2017: La controversia concernente l'accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, il quale contesti la determinazione emessa al riguardo da una Commissione tecnica, appositamente costituita in virtù di un accordo concluso, tra l'ente concedente ed il concessionario del servizio, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 e dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), atteso che un tale giudizio è volto a stabilire l'esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato accordo e non presuppone un accertamento giudiziale in via principale (ma soltanto una delibazione incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, implica una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo.
02-12-2020 23:02
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