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Sentenza

Ricorso volto a denunciare l'invasione di poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea - Motivo inerente alla giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti di Stato.
Ricorso volto a denunciare l'invasione di poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea - Motivo inerente alla giurisdizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie in tema di aiuti di Stato.
SEZ. UNITE Civili
SENTENZA DELL'11 MARZO 2020, n. 7012
In tema di sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera z-sexies, del d.lgs. n. 104 del 2010, abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione europea, quale organo di merito gestorio dell'Unione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto insussistente l'eccesso di potere giurisdizionale nella decisione del Consiglio di Stato che ha qualificato un finanziamento pubblico disposto dal Ministero dell'Istruzione come aiuto di Stato, in quanto tale assoggettato al procedimento ex art. 108 TFUE, senza tuttavia valutarne il presupposto della compatibilità con il mercato interno, apprezzamento riservato in via esclusiva alla Commissione europea, il cui potere è rimasto pertanto inalterato).

Si richiama Cass. Sez. U - , Sentenza n. 29391 del 2018: In tema di sindacato consentito alle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, la violazione dell'obbligo di rimessione alla Corte di giustizia U.E. delle questioni relative all'interpretazione delle norme dell'Unione europea non integra una questione inerente alla giurisdizione, né secondo l'accezione tradizionale, come riparto tra ordini giudiziari - non contemplando le norme sul detto riparto, tipiche ed esclusive dell'ordinamento nazionale italiano, la Corte di giustizia tra i destinatari del riparto medesimo -, né secondo l'accezione funzionale della giurisdizione, nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, dato che non è la Corte di giustizia ad erogare la tutela del caso concreto, bensì il giudice di rinvio, ossia il giudice nazionale.
Avv. Antonino Sugamele

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