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Sentenza

Quando l’uso della forza da parte della polizia è legittimo e quando è un trattamento degradante?
Quando l’uso della forza da parte della polizia è legittimo e quando è un trattamento degradante?
Cedu SEZ. V CASTELLANI C. FRANCIA
30 APRILE 2020, RIC. 43207/16
Il ricorrente subì un'irruzione, la mattina molto presto, da parte delle forze speciali della polizia: era stato arrestato davanti alla famiglia (aveva una figlia piccola all'epoca dei fatti) perché chiamato in causa in un giudizio penale per subornazione di testimoni e minacce di morte, in cui furono condannati i membri di una famiglia, con cui asseritamente avrebbe avuto rapporti di amicizia. Nel trambusto e vista l'ora, svegliato di soprassalto, aveva preso a sprangate un poliziotto scambiato per un ladro, ma dopo che gli agenti si erano qualificati non aveva opposto alcuna resistenza: durante l'arresto ed il trasporto in caserma subì diverse lesioni per le percosse ricevute. Vani i ricorsi per essere indennizzato.
In generale l'uso della forza da parte della polizia durante le sue operazioni è lecito se strettamente necessario e proporzionato alle circostanze, sì che prima di agire deve attentamente pianificare i suoi interventi: valutare se ci sono effettive prove di colpevolezza, pericolosità della persona da arrestare, se è solo od in compagnia di terzi estranei alle indagini, se c'è il rischio che sia una minaccia per l'incolumità degli agenti o terzi, che possa fuggire o sopprimere/inquinare le prove. Nella fattispecie invece era stata minata la dignità del ricorrente e provocato un forte stato d'ansia anche ai familiari svegliati di soprassalto da un nutrito gruppo di poliziotti armati, in assetto antisommossa e protetti da scudi. La violenza esercitata sul ricorrente, che non aveva opposto resistenza, non era giustificata e proporzionata: i mezzi impiegati non erano strettamente necessari per permettere il suo interrogatorio e l'uso della violenza era stata eccessiva stante la sua condotta remissiva. Inoltre l'intera operazione non era stata debitamente pianificata ed eseguita: violato l'art. 3 Cedu.

Sul tema: Bouyid v. Belgium [GC] del 2015, Giuliani e Gaggio c. Italia [GC] del 2011 e Kucera v. Slovacchia del 17/7/07.
Avv. Antonino Sugamele

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