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Sentenza

Procedimento di riesame - Esercizio del diritto del detenuto di partecipare all’udienza - Termine.
Procedimento di riesame - Esercizio del diritto del detenuto di partecipare all’udienza - Termine.
Cassazione SEZIONI UNITE
9 APRILE 2020, N. 11803/20

Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare ii diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
Interpretazione, questa, che valorizza l'ulteriore arricchimento del patrimonio di garanzie del detenuto sancito dalla legge n. 47 del 2015 con l'attribuzione all'imputato della possibilità di ottenere, in presenza di giustificati motivi, il differimento della data di udienza ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. Tra le varie ipotesi potenzialmente idonee a giustificare il differimento, va senz'altro annoverata quella dell'imputato che, personalmente, può esercitare - non già il diritto, bensì - la facoltà di chiedere con l'istanza di differimento, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, di essere sentito su specifici temi (riguardanti, eminentemente, la quaestio facti): qualora la richiesta e le allegazioni su cui si fonda siano ritenute idonee a dar corpo a giustificati motivi, attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e non meramente pretestuosi tribunale del riesame disporrà, a norma dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., il differimento della data di udienza così come stabilito dalla disposizione (da cinque a dieci giorni) e con le conseguenze in punto di proroga dei termini per la decisione e per il deposito dalla stessa previsti. Attraverso l'"utilizzazione" dell'istituto del differimento dell'udienza (con il conseguente "slittamento" dei vari termini, idoneo a salvaguardare le esigenze connesse alla programmazione del lavoro del tribunale del riesame), nella disciplina codicistica, sotto il profilo qui in esame, viene così prevista la facoltà dell'imputato di chiedere, pur dopo la presentazione della richiesta ai sensi del comma 6 dell'art. 309 cod. proc. pen., di essere sentito nell'udienza camerale. Facoltà che, sussistendo i presupposti di legge, offre all'imputato uno strumento per far valere le ragioni alla base della rivalutazione - rispetto al momento della richiesta di riesame - dell'opzione relativa al suo intervento all'udienza: tale strumento completa l'assetto normativo del procedimento di riesame, che, anche attraverso l'esercizio della facoltà di chiedere il differimento ex art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. in funzione della partecipazione dell'imputato all'udienza camerale, risponde alle esigenze del tutto coerenti con il quadro sistematico descritto.
Avv. Antonino Sugamele

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