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Sentenza

Oggetto utilitario – Nozione di “opera” – Protezione delle opere ai sensi del diritto d’autore – Condizioni – Forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Oggetto utilitario – Nozione di “opera” – Protezione delle opere ai sensi del diritto d’autore – Condizioni – Forma di un prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
EU:C:2020:461, C-833/18
11 GIUGNO 2020
Gli artt. 2-5 Direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che la protezione a titolo del diritto d'autore da essi prevista si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale.

I principi sottesi alla fattispecie sono già stati codificati dalle EU:C:2010:816, 2012:259 e 2019:721 nella rassegna del 13/9/19.
Avv. Antonino Sugamele

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