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Sentenza

Notifiche. quelle per compiuta giacenza bloccate fino al 30 aprile 2020.
Notifiche. quelle per compiuta giacenza bloccate fino al 30 aprile 2020.
A prevedere queste importanti novità è una norma contenuta nel maxiemendamento al Dl cura Italia in occasione della conversione in legge.

Il decreto nella versione originaria aveva già previsto (articolo 108) una speciale procedura per questo periodo di emergenza sanitaria, volto ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione.

In particolare, fino al 30 giugno 2020 per gli invii raccomandati, assicurati, i pacchi, nonché per le notifiche a mezzo posta, gli operatori postali procedono alla consegna mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La firma è poi apposta direttamente dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

Con tale previsione, quindi, da un lato gli operatori postali erano tenuti al preventivo riscontro che presso l'indirizzo ci fosse qualcuno per il ritiro dell'invio, dall'altro, con la firma apposta direttamente dall'agente postale, si evitava qualunque contatto ravvicinato.

In molti casi, in questi giorni di quarantena, gli operatori postali hanno inserito nella cassetta l'avviso di giacenza del plico/pacco da ritirare.

Per gli atti giudiziari, in caso di assenza momentanea del destinatario, vi è l'obbligo di invio di una raccomandata informativa con l'indicazione dell'ufficio postale presso cui è possibile effettuare il ritiro.

In tali situazioni, quindi, il destinatario trova nella propria cassetta postale l'avviso del plico da ritirare e la raccomandata che informa del tentativo di notifica del plico.

La stessa disposizione (articolo 8 della legge 890/82) ritiene eseguita la notificazione decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della citata raccomandata informativa ovvero dalla data del ritiro se anteriore.

Tuttavia, in questo periodo emergenziale, stante il divieto pressoché generalizzato di uscire dalle proprie abitazioni, il limite di dieci giorni rischiava di compromettere la tutela del destinatario della missiva soprattutto ove il recapito fosse avvenuto non presso la dimora dell'interessato (studio, ufficio, domiciliazione eccetera). Basti pensare che un atto giudiziario (accertamento, cartella di pagamento, o altro), inviato prima del blocco delle attività degli uffici, potrebbe aver già compiuta la giacenza decorsi i dieci giorni.

Per superare queste delicate problematiche, nel maxi emendamento al Dl cura Italia viene previsto che per i servizi di notificazione a mezzo posta, nell'ipotesi in cui non sia possibile la consegna, sarà comunque necessario inviare la raccomandata informativa, ma la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizierà a decorrere dal 30 aprile 2020.

In tale contesto va comunque ricordato che per gli atti impositivi, il termine per impugnare dovrà comunque considerare la sospensione fino all'11 maggio. In ogni caso poi è previsto che i termini di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate in questo periodo sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza.
Avv. Antonino Sugamele

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