Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell’UE – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa.
EU:C:2020:453, C-581/18
11 GIUGNO 2020
L'art. 18, comma I, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile ad una clausola, prevista in un contratto concluso tra una compagnia assicurativa e un produttore di dispositivi medici, la quale limiti l'estensione geografica della copertura assicurativa della responsabilità civile derivante da tali dispositivi ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro, in quanto una situazione siffatta non rientra, allo stato attuale del diritto dell'UE, nel campo di applicazione di quest'ultimo.
L'art. 18 è applicabile «in maniera autonoma soltanto in situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione per le quali i Trattati non prevedano norme specifiche che vietano discriminazioni». Nello specifico il contratto contestato prevedeva un limite territoriale della responsabilità del produttore delle protesi difettose (Francia e suoi territori d'oltremare): il diritto dell'UE e la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici non contengono alcuna norma che disciplini tale responsabilità, sì che sono soddisfatte le condizioni per applicare l'art. 18 TFUE.
Sul tema: EU:C:2019:497, 2018:898 ed è analoga anche alla EU:C:2020:304, C-101/19 del 23/4/20 sull'onere informativo dei bugiardini dei medicinali omeopatici.
11-08-2020 21:54
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