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Sentenza

Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso
Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso "incidentale" può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento; né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale.
SEZIONI UNITE
ORDINANZA 24 GENNAIO 2020, N. 1605
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE.

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE.
Mandante residente all'estero - Procura “ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l'ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell'atto cui afferisce - Rilevanza. 
In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura "ad litem" apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce. 
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO.
Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione “allo stato degli atti” - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento. 
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione "allo stato degli atti" con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento. 
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE.
Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento. 
Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano; con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione: a) dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (l. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda. 

In ordine al primo principio si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 2010: In tema di querela di falso "incidentale", l'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. prescrive che essa sia proposta "con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza", in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria. 
Con riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 13482 del 2016: In caso di mandante residente all'estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura "ad litem" in Italia, può essere desunta da vari elementi (quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonché dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti. 
Per il terzo, in precedenza Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 307 del 2005: La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo. 
Con riferimento al quarto, si veda Sez. U, Ordinanza n. 25875 del 2008: Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il "de cuius" si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero: a)in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano (legge n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità (spettante allo stesso giudice "ex" art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995), con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.
Avv. Antonino Sugamele

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