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Sentenza

Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio
Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio "tempus regit actum".
SEZIONI UNITE
ORDINANZA 24 GENNAIO 2020, N. 1611
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO.


In precedenza:
i) Sez. U, Sentenza n. 5873 del 2012:Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio da parte del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è tempestivamente riproposto a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, è legittimato a sollevare d'ufficio il conflitto, dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, a condizione che il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione non sia ormai precluso, come nel caso in cui la questione di giurisdizione non sia stata esaminata dal Tar in primo grado, salvo che tale giudizio si sia chiuso in base all'esame di questioni attinenti all'ordine del processo e, quindi, logicamente pregiudiziali rispetto alla stessa questione di giurisdizione (la S.C. ha così interpretato l'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 104 del 2010, enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.). 
ii) Sez. U., Ordinanza n. 11988 del 2017: In tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d?ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell?art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito. 
iii) Sez. U, Ordinanza n. 8981 del 2018:Il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione, ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, del cit. d.lgs. n. 104, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione - indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata - né, ancora, precisando di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. n. 104 del 2010. La medesima preclusione opera allorché il medesimo giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, abbia, nella prima udienza, manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una, ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3, riguardo alla domanda principale.
Avv. Antonino Sugamele

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