Negare ai detenuti un pasto conforme ai loro precetti religiosi viola la Cedu.
Cedu SEZ. IV NEAGU E SARAN C. ROMANIA
10 NOVEMBRE 2020, RIC.21969/15 E 65993/16
Sono due carcerati che si lamentano del rifiuto delle autorità carcerarie di servirgli pasti rispettosi dei dettami dell'islam (senza carni suine), religione cui si sono convertiti durante la detenzione. Le Corti interne hanno sempre rigettato i loro ricorsi concordando con le autorità penitenziarie sul fatto che non avessero provato l'avvenuta conversione. Il secondo però sostiene di aver dato prova scritta delle sue convinzioni religiose ex lege e di essere discriminato rispetto alla maggioranza dei detenuti di religione cristiana ortodossa
Violato l'art. 9 Cedu: le autorità rumene non hanno attuato un giusto equilibrio tra i contrapposti interessi tanto più che il diritto e la prassi interna del 2013 impongono di offrire ai detenuti pasti conformi ai loro precetti religiosi. I carcerati una volta entrati in carcere hanno l'unico onere di fornire una dichiarazione sul loro onore di appartenere ad un dato credo e, durante la detenzione, di essersi convertiti ad un altro. In limine la CEDU rimarca come le ragioni addotte dalla Romania sui problemi ad accogliere le richieste dei ricorrenti siano infondate dato che a Saran in uno dei carceri in cui è stato ristretto gli sono stati serviti pasti privi di carni suine secondo i precetti dell'Islam.
Sul tema: Raccomandazione n.2/2006 del Consiglio dei Ministri del COE sul regime penitenziario europeo in particolar modo su ciò che concerne il regime alimentare e le libertà religiosa e di opinione dei detenuti; Erlich e Kastro c. Romania del 20/6/20 e Leyla Şahin c. Turchia [GC] del 2005. È analoga ad Associazione cristiana dei Testimoni di Geova della Bulgaria c. Bulgaria (ric.5301/11) della stessa data sulla mancata concessione edilizia per costruire un edificio di culto su un suo terreno.
30-12-2020 22:47
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