Misure cautelari. Il detenuto verrà tradotto in udienza solo se la domanda è contenuta nella richiesta di riesame.
Il detenuto o la persona sottoposta a misure che limitano la sua libertà di partecipare all'udienza camerale ha diritto di essere presente solo se lo chiede, anche attraverso il difensore, con l'istanza di riesame. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 11803) mettono fine ai dubbi sulla tempestività della domanda, che aveva spaccato la giurisprudenza, tra i sostenitori della necessità fare l'istanza nella richiesta di riesame, o se fosse sufficiente arrivare in tempo per consentire la tempestiva traduzione del detenuto per il regolare svolgimento del procedimento. Le Sezioni unite, scelgono la via più restrittiva, dimostrando come sia in realtà quella più “garantista” anche per la parte e in linea con la giurisprudenza della Consulta e con quella di Strasburgo. La questione si è posta dopo le modifiche apportate dalla legge 47/2015 all'articolo 309 del Codice di rito penale - sul riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari personali - che ha affermato il diritto a comparire del detenuto a prescindere dal luogo in cui si trova.
Per i giudici la scelta, adottata nel rispetto del tenore letterale della norma, si impone per consentire ai giudici del riesame di programmare il proprio lavoro - al riparo da variabili rimesse all'amministrazione penitenziaria o da eventuali tecniche dilatorie delle parti - oltre che nel rispetto dei rigidi termini che connotano l'iter del riesame. Una soluzione che non va letta come adesione ad una prospettiva di semplice efficienza organizzativa a scapito dei diritti della difesa.
Il bilanciamento dei diritti non è, infatti, più rimesso al giudice, ma alla legge. A garanzia dell'imputato c'è la celerità del procedimento con tempi certi per la decisione. La richiesta di comparizione è poi fissata in un momento in cui la difesa è al corrente degli atti a sostegno della misura e in grado di confrontarsi con l'accusa.
Corte di cassazione - Sezioni unite -Sentenza 9 aprile 2020 n. 11803
15-04-2020 12:23
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