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Sentenza

Limiti dell'attività del geometra alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Limiti dell'attività del geometra alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.
Inammissibile una interpretazione estensiva ed evolutiva della previsione sub lett. m) dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 - che limita l'attività del geometra a quella di progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili - atteso che la stessa in quanto norma eccezionale non si presta ad applicazione analogica e non potendosi pervenire a una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 legge n. 1086 del 1971 e art. 17 della legge n. 64 del 1974 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.
Cassazione –Sezione II – Ordinanza 12novembre 2019 n. 29227 
Esclusa la possibilità di un'interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire a una diversa conclusione neppure in virtù delle norme - art. 2 della legge 5 novembre 1971, n.1086 e art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 - che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale, Cassazione, sentenza, 7 settembre 2009 n. 19292.
Avv. Antonino Sugamele

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