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Sentenza

Lecito raccogliere i dati biometrici di un recidivo per tutelare la pubblica sicurezza.
Lecito raccogliere i dati biometrici di un recidivo per tutelare la pubblica sicurezza.
Cedu  SEZ. V P.N.  C. GERMANIA 11 GIUGNO 2020, RIC. 74440/17

Il ricorrente fu processato perché sospettato di avere commesso il reato di ricettazione. Visti i suoi precedenti penali la polizia ordinò la raccolta e la conservazione dei suoi dati biometrici, anche dopo che il processo a suo carico fu archiviato: impronte delle dita e dei palmi delle mani, foto del viso, della figura intera, dei tatuaggi, descrizione dettagliata della sua persona etc. Vani i ricorsi per chiederne la cancellazione.
Nessuna violazione dell'art.8 Cedu: è un pregiudicato che ha commesso diversi reati nell'arco di 13-20 anni, sì che è logico attendersi che possa compierne altri in futuro. Le forze di polizia hanno adottato tutte le misure atte a conservare, archiviare e trattare tali dati, la cui raccolta non è stata invasiva come eventuali prelievi per il DNA. Questi dati non sono accessibili a terzi, ma solo alle autorità preposte previa richiesta e sono finalizzati alla lotta al crimine ed a facilitare eventuali future indagini di polizia. Quindi se da un lato la raccolta di qualsiasi dato biometrico e delle immagini (ivi compresa la sua dettagliata descrizione) dell'interessato possono costituire un'interferenza nei suoi diritti, dall'altro sono legittimati dalle suddette finalità di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, di prevenire e reprimere crimini etc. L'interessato può chiedere la cancellazione dei suoi dati non più necessari e lo stesso possono farlo le autorità in sede di revisione. La prassi interna inoltre su queste tematiche è accessibile e prevedibile, sì che è stato rispettato il principio della certezza del diritto.

Sul tema: MK c. Francia e Peruzzo e Martens c. Germania del 18/4 e 4/6/13. La violazione dell'art.8 è stata, invece, riscontrata nelle analoghe Boljevic c. Serbia del 16/6/20 sul diniego di riaprire un'azione di riconoscimento di paternità definita nel 1970 per effettuare l'esame del DNA, allora non disponibile e Draskovic c. Montenegro del 9/6/20 sulla mancata riesumazione e traslazione delle spoglie del marito della ricorrente dal Montenero alla Bosnia Erzegovina per l'opposizione di un nipote.
Avv. Antonino Sugamele

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