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Sentenza

Lecite e non discriminatorie le differenti misure del welfare adottate per gli invalidi civili ed i veterani di guerra.
Lecite e non discriminatorie le differenti misure del welfare adottate per gli invalidi civili ed i veterani di guerra.
CEDU  SEZ. IV POPOVIC ED ALTRI C. SERBIA
30 GIUGNO 2020, RIC.26944/13
Sono alcuni invalidi civili divenuti paraplegici a seguito di cadute, fucilate, incidenti stradali etc. che lamentano una discriminazione in quanto l'importo del loro beneficio è la metà di quello riconosciuto ai veterani, cui, per altro erano liquidate ulteriori voci non previste per i civili. Vani i ricorsi contro questa asserita diseguaglianza.
Esclusa una violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) Cedu: i veterani, in quanto ex combattenti, sono rimasti feriti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo esposti perciò a maggiori rischi e difficoltà per ottenere indennizzi. Inoltre, non avevano accesso ad altre prestazioni sociali riconosciute invece agli invalidi civili, che erano divenuti tali in seguito ad ordinari incidenti e non durante la guerra come i veterani. La modifica della legge, contestata dai ricorrenti, aveva il fine di riequilibrare detta disparità subita dai veterani e si basa su ragionevoli basi. La discriminazione, diretta e/o indiretta è esclusa anche dal fatto che le due categorie, per quanto esplicato, non erano assolutamente paragonabili.

Sul tema: si veda la sez. II per le leggi dell'ONU ed internazionali a tutela dei disabili (e nello specifico ai soggetti divenuti tali per la guerra tra Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina) e sull'assistenza medica e sociale agli invalidi; Molla Sali c. Grecia [GC] del 19/12/18 e Vučković ed altri c. Serbia [GC] del 25/3/14. La deroga a questo divieto è stata esclusa anche nel caso Tershana c. Albania del 4/8/20 in cui è stata, però, ravvisata una violazione dell'art.2 Cedu sotto il profilo procedurale per la mancata individuazione e punizione di chi l'ha aggredita versandole addosso una sostanza acida mai ben indentificata, scagionando il suo ex che pur l'aveva minacciata di morte numerose volte e che era stato trovato in possesso di armi detenute illegalmente. Non è stata, invece presa in considerazione nel caso Yordanovi c. Bulgaria del 3/9/20 in cui è stata, però, ravvisata una grave lesione alla libertà di associazione ex art.11 Cedu nella condanna penale dei ricorrenti, appartenenti alla minoranza etnica turca musulmana, che volevano fondare «un partito su una base religiosa» (Unione musulmana democratica).
Avv. Antonino Sugamele

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