Le Sezioni Unite Penali chiariscono la natura dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa
Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 3 marzo 2020 n. 8545
Il metodo mafioso, di cui alla prima parte dell'articolo416 bis 1 c.p., è costituito dall'avvalersi della forza intimidatoria, caratteristica dell'organizzazione mafiosa, così da ingenerare, a scapito dei soggetti passivi coinvolti, un clima di timore e di assoggettamento. L'incidenza di tale metodo sull'azione, rende la circostanza inevitabilmente oggettiva, non palesandosi pertanto, alcun dubbio sulla natura della stessa. L'agevolazione dell'attività mafiosa, di cui alla seconda parte dell'articolo, si configura quando un soggetto agevoli, mediante una propria condotta il sodalizio mafioso, a prescindere dall'essere parte integrante in modo stabile della compagine. Su di essa si sono formate, nel corso degli anni, tre orientamenti. Secondo il primo, essa si sostanzierebbe in una circostanza di tipo soggettivo, incentrata sull'intenzione del soggetto agente, e dunque caratterizzata dal dolo specifico della finalità di supporto al sodalizio. Il secondo, viceversa, sostiene la natura oggettiva dell'aggravante, in quanto afferente alla modalità dell'azione ma necessitante, comunque, del dolo specifico in capo ad almeno uno dei correi.
Secondo l'ultimo orientamento, cosiddetto misto, è necessario valutare in concreto caso per caso, in base al reato cui la circostanza accede. Risulta importante comprendere se si configura in modo tale da oltrepassare l'intenzione del singolo, e riguardare la commissione del reato da parte degli altri concorrenti, coinvolgendo il piano dell'azione.
A fronte delle tre tesi, i punti cruciali individuati dalla Suprema Corte appaiono due: la presenza del dolo specifico o della mera consapevolezza ed il requisito necessario per l'estensibilità ai concorrenti. Quanto al primo punto, la Corte ritiene indispensabile la presenza dell'intento specifico di arrecare vantaggio all'associazione, sebbene poi, l'effettivo raggiungimento del fine possa non verificarsi. La circostanza assume quindi connotati soggettivi.
Riguardo, invece, all'estensibilità della aggravante ai correi, in base alla novella legislativa di cui si è detto, l'applicabilità di una circostanza soggettiva ai concorrenti, dipende – ad oggi – dalla riconoscibilità della stessa da parte degli altri soggetti agenti.
L'estensibilità non può basarsi sul mero sospetto o su un'ignoranza colposa, necessitando, al contrario, del dolo diretto anche nella forma del dolo eventuale. Si valuta la riconoscibilità all'esterno di quel determinato intento agevolatore e la conseguente condotta del compartecipe, che non venga dissuaso dal porre in essere il reato.
05-05-2020 14:23
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