Le manifestazioni di volontà delle parti devono essere contestuali nei contratti della Pa
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam" e devono, di regola, essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge non ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi, prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923 n. 17, di contratti conclusi con imprese commerciali; peraltro, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, che disciplina la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi, la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di tali protesi.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 marzo 2010 n. 6827
24-04-2020 14:58
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