La Suprema Corte a SS.UU. spiega le condizioni per contestare l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis 1 c.p. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità.
Cassazione penale, sezioni Unite, sentenza 3 marzo 2020, n. 8545
Cass. pen. Sez. Unite, Sent., (ud. 19/12/2019) 03-03-2020, n. 8545
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico - Presidente -
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. ANDRONIO A. M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.P., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/11/2018 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI LEO Giovanni, che
ha depositato note per l'udienza ed ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Luca Cianferoni, che ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio
del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 27 novembre 2018, ha respinto l'appello
proposto da C.P. avverso la decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze
del 14 marzo 2014 e, ritenuta la sua responsabilità per i reati di usura, tentata estorsione, ed
abusiva attività finanziaria contestati ai capi 1, 3, 6, 7 ed 11, aggravati dalla finalità di
agevolazione mafiosa svolta in favore del clan dei C., ha confermato la condanna alla pena di
anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa.
In particolare, si è accertato che C. agiva quale intermediario tra coloro i quali ricercavano dei
finanziatori ed i coimputati R. e T., che tali crediti riconoscevano a tassi usurari, e svolgeva la
successiva attività di recupero crediti, sollecitando i debitori all'adempimento, anche con il ricorso
a violenze e minacce.
2. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso dal difensore di C. che, con unico motivo ha
dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
ed e), in relazione all'applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Con il ricorso si deduce che le due sentenze di merito, pur convergenti nell'esito finale, hanno
espresso valutazioni antitetiche quanto alla natura della richiamata aggravante, in quanto il
primo giudice l'ha ritenuta "oggettiva", pertanto estensibile a tutti i concorrenti, mentre la Corte
d'appello "soggettiva", pur pervenendo alle medesime conseguenze in punto di applicabilità al
caso concreto.
Nella sentenza impugnata si è ritenuta la sussistenza della prova della consapevolezza della
funzione agevolatrice dell'associazione mafiosa da parte del concorrente C., senza
argomentazioni di sostegno, e si è confermata, su tale assertivo presupposto, l'applicazione
dell'aggravante.
Le pronunce di merito hanno accertato il collegamento di R. e T., partecipi dei reati unitamente
a C., giudicati separatamente, con il gruppo mafioso del clan dei C., del quale gli stessi non
facevano parte, e, quanto all'odierno ricorrente, i suoi rapporti esclusivi con i concorrenti nei
reati attribuitigli, senza alcuna connessione diretta o collegamento personale con i componenti
dell'associazione di stampo mafioso. Cosicchè, mentre per i sodali è stata verificata la sussistenza
della prova del dolo di agevolazione, tale aggravante è stata applicata anche nei confronti di C.
sulla base dell'assunto, indimostrato, della conoscenza dei rapporti dei suoi concorrenti con il
clan. Quest'ultimo passaggio argomentativo, svolto senza individuazione degli elementi
dimostrativi, secondo il ricorrente, ripropone una configurazione oggettiva dell'aggravante, a
fronte di una esplicitazione astratta della qualificazione soggettiva della stessa, contenuta in
premessa nella medesima pronuncia.
Si illustra che nella sentenza impugnata si ritiene l'esistenza del dolo specifico di agevolazione
da parte del C. sulla base della sua risalente conoscenza dei sodali, e dal suo collegamento,
altrettanto risalente, con lo zio di R.A., mentre nessuna conferma dell'assunto può trarsi dalle
dichiarazioni delle parti lese. Inoltre, si assume accertato che il ricorrente agiva di concerto con
i concorrenti, anche per soddisfare sue esigenze di finanziamento, il che escluderebbe una
condivisione di intenti agevolativi della compagine mafiosa.
Si deduce, inoltre, l'intrinseca contraddizione contenuta nella sentenza, che ha desunto
l'applicabilità dell'aggravante al C. dall'appartenenza dei suoi sodali al clan dei C., e dalla sua
consapevolezza al riguardo, mentre l'affiliazione dei sodali alla compagine illecita è stata
radicalmente smentita dalla pronuncia di primo grado; per contro, la Corte ha ricostruito il
rapporto dei correi con il clan mafioso in termini di contiguità, circostanza che ha creato una
insanabile contraddizione interna nel provvedimento.
Si sottolinea un'ulteriore discrasia della decisione impugnata, laddove attribuisce valenza al
metodo usato da C. presso i debitori, in assenza di contestazione dell'aggravante del metodo
mafioso.
Si chiede conseguentemente l'annullamento della sentenza, in relazione all'aggravante ritenuta.
Con motivi aggiunti, la difesa ha formulato ulteriori deduzioni quanto all'aggravante di cui all'art.
416-bis c.p., comma 1, in cui è stata trasfusa quella prevista dal D.L. cit., art. 7 con le quali ha
posto in rilievo il contrasto sulla natura della circostanza nelle due pronunce e la mancata verifica
negli atti della finalità agevolatrice della compagine mafiosa in capo al ricorrente.
3. La Seconda Sezione penale, cui è stato assegnato il ricorso, preso atto del contrasto
interpretativo sussistente nelle pronunce della Corte di Cassazione in ordine alla natura oggettiva
o soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7,
oggi trasfusa nell'art. 416-bis c.p., comma 1, ha rimesso il procedimento alla cognizione di
questo Collegio, ai sensi dell'art. 618 c.p.p..
4. Con decreto dell'11 ottobre 2019, il Presidente Aggiunto, preso atto del contrasto
giurisprudenziale ravvisato nell'ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni
Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica.
5. La difesa ha depositato note di udienza il 4 dicembre 2019.
Motivi della decisione
1. La questione di diritto per la cui soluzione il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite può
illustrarsi nei termini seguenti: "se l'aggravante speciale già prevista dal D.L. n. 152 del
1991, art. 7, ed oggi inserita nell'art. 416-bis c.p., comma 1, che prevede l'aumento di pena
quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura
oggettiva concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la
direzione della volontà".
2. L'aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito con modificazioni
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il cui contenuto è oggi trasfuso nell'art. 416-bis c.p., comma 1,
norma cui si farà riferimento nel prosieguo, rappresenta garanzia di una maggiore efficacia della
funzione preventivo-repressiva del fenomeno mafioso.
La novella normativa è intervenuta a seguito della verifica dell'assoluta pericolosità dell'attività
mafiosa in quel periodo storico ove si accertò che le associazioni illecite di stampo mafioso
evidenziavano una sempre maggiore pervasività, e per la prima volta mostravano di estendersi
anche a finalità eversive. Tale constatazione impose l'intervento finalizzato al tentativo di isolare
l'attività illecita, comunque riferibile a quel contesto, con la previsione di una circostanza di
carattere generale.
Appare sintomatica di tale finalità l'uniformità delle risposte che emergono dalla strutturazione
testuale della fattispecie nei medesimi termini previsti per i reati in materia di terrorismo o
eversione dell'ordine democratico dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito con
modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980 n. 15.
La disposizione dell'art. 416-bis c.p., comma 1, prevede anche l'aggravante del metodo mafioso,
la cui applicazione ha dato luogo a minori problemi interpretativi. Con essa si dispone l'aumento
della pena prevista per qualsiasi reato, nell'ipotesi in cui l'illecito sia stato realizzato con
l'utilizzazione di una forza intimidatoria che -a prescindere da qualsiasi legame del suo autore
con l'organizzazione mafiosa o con l'esistenza stessa di tale compagine in quel contesto- ne
mutui le modalità di azione, per proporre il clima di assoggettamento che le è caratteristico.
Sotto questo profilo, la norma evidenzia un duplice carattere preventivo: evitare fenomeni
emulativi, essi stessi forieri di un rafforzamento della tipica struttura mafiosa, volta alla
sopraffazione, e liberare i soggetti passivi dal potenziale giogo conseguente a tali atti,
restituendo loro strumenti per una pronta reazione, a tutela della liberà di autodeterminazione.
Pacifica la natura oggettiva di questa circostanza, che si caratterizza e si esaurisce per le
modalità dell'azione.
Controversa invece la natura dell'aggravante prevista nella seconda parte dell'art. 416-bis c.p.,
comma 1, caratterizzata dalla finalità di agevolazione.
3. Appare utile esaminare le varie letture interpretative cui ha dato origine l'istituto che prevede
l'aggravamento di pena ove qualsiasi reato sia stato commesso "al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p. ", per poi individuare la disciplina applicabile in
caso di concorso di persone nel reato.
3.1. Secondo un primo orientamento tale circostanza è integrata da un atteggiamento di tipo
psicologico dell'agente, che richiama i motivi a delinquere ed è riconducibile alle circostanze
indicate nell'art. 118 c.p.: quindi non estensibile ai concorrenti nel reato.
Secondo un contrapposto orientamento, l'aggravante è integrata da un elemento obiettivo,
attinente alle modalità dell'azione, ed è quindi riconducibile alle circostanze di natura oggettiva
ai sensi dell'art. 70 c.p., non contemplate dall'art. 118 c.p., con conseguente estensibilità ai
concorrenti, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, purchè conosciuta e conoscibile.
Secondo un ulteriore orientamento, la natura dell'aggravante e la disciplina in caso di concorso
di persone nel reato dipendono da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato cui essa
acceda.
3.2. Secondo l'orientamento che ritiene l'aggravante di natura soggettiva, essa sarebbe integrata
da un atteggiamento psicologico, per lo più definito in termini di dolo specifico: occorre cioè che
l'agente, oltre alla coscienza e volontà del fatto materiale integrante l'elemento oggettivo del
reato base, agisca per un fine particolare (quello di agevolare l'attività dell'associazione di tipo
mafioso), la cui realizzazione non è necessaria per l'integrazione dell'aggravante. Questa viene
quindi ritenuta di natura soggettiva, in quanto concernente i motivi a delinquere o l'intensità del
dolo, e riconducibile nell'ambito di quelle contemplate dall'art. 118 c.p., che "sono valutate
soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono" e non si estendono, pertanto, ai concorrenti nel
reato.
Nell'ambito di questo orientamento non è tuttavia pacifico come deve individuarsi l'elemento
soggettivo necessario ad integrare l'aggravante, se cioè occorra che l'agente persegua
esclusivamente come scopo finale quello di agevolare l'associazione, in quanto molte sentenze
ritengono che l'aggravante non sia esclusa dal fatto che l'agente persegua un diverso scopo,
purchè sia sicuramente consapevole di avvantaggiare l'associazione mafiosa.
Analogamente non appare pacifico, nell'ambito del medesimo orientamento, quale sia il requisito
necessario ai fini dell'applicazione della circostanza in caso di concorso di persone nel reato, ai
sensi dell'art. 118 c.p., e cioè se sia necessario individuare in capo a ciascun concorrente il dolo
specifico richiesto dalla norma o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia arrecato il
proprio contributo nella consapevolezza della finalità agevolatrice perseguita dall'agente.
Infatti, mentre in alcune pronunce la Corte richiede la necessità di accertare il dolo specifico di
agevolazione in capo a ciascun concorrente a cui deve essere applicata, secondo molte altre
l'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata al concorrente nel reato, in
base all'art. 118 c.p., non soltanto quando risulti che lo stesso abbia agito con lo scopo di
agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, ma anche quando abbia fatta propria tale
finalità, perseguita da altro concorrente. Ciò in linea con quanto ritenuto per altre aggravanti di
natura soggettiva, quali quelle del nesso teleologico, dei motivi abietti o futili o della
premeditazione.
Nelle pronunce che seguono questo percorso esegetico è poi generalmente richiesta la necessaria
presenza, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, di un elemento di natura oggettiva,
costituito dalla direzione o dall'idoneità dell'azione ad agevolare l'associazione mafiosa.
Se tale requisito è prevalentemente richiesto a fini di prova dell'elemento soggettivo che integra
l'aggravante, tuttavia talora la giurisprudenza ne ha evidenziato la necessità, quale ulteriore
elemento costitutivo dell'aggravante, ai fini del rispetto del principio di offensività.
Nel senso della natura soggettiva dell'aggravante cd. agevolativa si sono già espresse le Sezioni
Unite, nelle due decisioni che si sono occupate di questioni, diverse da quella oggi rimessa,
concernenti l'applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7.
Nella sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218378, l'aggravante dell'agevolazione - a
differenza di quella del metodo mafioso - è stata ritenuta di "tipo soggettivo", rilevando che essa
"si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere,
l'attività del gruppo" ed è "relativa alla semplice volontà di favorire, indipendentemente dal
risultato, l'attività del gruppo, e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo"; concetto,
quest'ultimo che non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il
dolo dell'illecito tipizzato dall'art. 416-bis c.p..
Secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009,
Antonucci, Rv. 241575, l'aggravante in esame è di "natura soggettiva", giacchè è "costituita
dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso",
e, inoltre, si pone in rapporto di specialità con l'aggravante comune dei motivi abietti o futili.
Tra le pronunce delle sezioni semplici che hanno valutato in senso analogo la natura della
richiamata circostanza cfr. da ultimo Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988;
Sez. 6, n. 52910 del 24/10/2018, Vitale, non mass; Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Inzillo,
Rv. 274685; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280; Sez. 1, n. 52505 del
20/12/2017, dep. 2018, Lamanna, Rv. 276150; Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017, dep. 2018,
Castiglione, Rv. 272335; Sez. 2, n. 6021 del 29/11/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 272007;
Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641; Sez. 6, n. 11356 del 08/11/2017, dep.
2018, Ardente, Rv. 272525; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652; Sez. 6,
n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538; Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017,
Aruta, Rv. 271098. Alcune di esse precisano di non ritenere che la direzione della volontà nel
senso agevolativo debba essere esclusiva: Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018, Inzillo, Rv. 274685;
Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464; Sez. 3, n. 36364 del 20/05/2015, Mancuso,
non mass.; Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262713; Sez. 1, n. 49086 del
24/05/2012, Acanfora, Rv. 253962.
3.3. Il contrapposto orientamento è nel senso che la circostanza in esame sia integrata da un
elemento oggettivo, consistente nell'essere l'azione "rivolta ad agevolare un'associazione di tipo
mafioso", e che sia quindi di natura oggettiva ai sensi dell'art. 70 c.p., in quanto concernente le
modalità dell'azione. In tal senso, si sono espresse: Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017, Tarantino,
Rv. 270300; Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Napolitano, Rv. 244261; Sez. 2, n. 52025 del
24/11/2016, Vernengo, Rv. 268856; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv.
269365; Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206.
Secondo le sentenze riconducibili a tale orientamento, quindi, l'aggravante dell'agevolazione non
è riconducibile a quelle contemplate dall'art. 118 c.p., ed è pertanto estensibile ai concorrenti
nel reato.
Dette pronunce, per quanto è dato comprendere dalle motivazioni, non ritengono però
sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza, un atteggiamento riconducibile all'ignoranza
incolpevole.
L'ignoranza incolpevole può essere sufficiente ai fini dell'estensione della circostanza ai
concorrenti nel reato, ma non per l'integrazione dell'aggravante, per la quale sembra richiesta
la sussistenza, in capo ad almeno uno dei concorrenti, o del dolo specifico o della consapevolezza
della funzionalizzazione della condotta all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso.
Si rileva quindi che, anche la classificazione della circostanza quale oggettiva, non si sottrare
alla necessità di verifica dell'elemento psicologico caratterizzante la finalizzazione della condotta.
L'analisi del percorso valutativo appena riportata chiarisce che in entrambe le chiavi di lettura si
conferisce rilievo, nel primo caso, ad una ricaduta oggettiva dell'aspirazione dell'agente, e nel
secondo ad una direzione di volontà, che comunque deve accompagnare l'utilità potenziale ed
astratta del risultato per la compagine illecita, sotto l'aspetto della previsione dell'agente.
3.4. L'orientamento intermedio è nel senso che la natura dell'aggravante (e la disciplina in caso
di concorso di persone nel reato) dipende da come la stessa si atteggia in concreto e dal reato a
cui accede: quando l'aggravante, in concreto, si configura come un dato oggettivo, che travalica
la condotta del singolo agente, e che, piuttosto che denotare una specifica attitudine delittuosa
del singolo concorrente, finisce per agevolare la commissione del reato, deve ritenersi estensibile
ai concorrenti, in base al principio ubi commoda ibi incommoda che deve guidare l'interpretazione
nei casi dubbi, e far ritenere oggettive le aggravanti che abbiano facilitato la commissione del
reato.
Ciò viene ritenuto ravvisabile, con riferimento al reato associativo, allorquando la finalità di
agevolare un'associazione mafiosa risulti direttamente connessa alla concreta struttura
organizzativa dell'associazione semplice, perchè questa si pone in collegamento con
l'associazione mafiosa (vuoi perchè la seconda le garantisce spazi di operatività nei territori
controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della
propria attività, vuoi perchè la prima sostiene la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce
a formare una cassa comune, o comunque la agevola con altre modalità), e rappresenta un dato
oggettivo e strutturale, che riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità
di commissione del fatto di reato.
Anche tale orientamento richiede, in via generale, ai fini dell'integrazione dell'aggravante, che
l'attività dell'agente esprima comunque una oggettiva capacità di agevolare, almeno
potenzialmente, l'associazione criminale, ritenendo necessaria un'interpretazione della norma
che prevede l'aggravante in termini che, non confinandosi entro il tenore letterale della
disposizione, si conformino alla struttura di un diritto penale (quale è quello del vigente sistema
italiano) del comportamento.
3.5. L'ordinanza di rimessione fonda il rilevato contrasto sulla considerazione che l'orientamento
secondo cui l'aggravante di natura soggettiva non richiederebbe, ai fini dell'integrazione, il dolo
specifico, ma il solo dolo generico, in quanto, postulando la necessità di un elemento di natura
oggettiva, ridurrebbe la rilevanza dell'elemento psicologico alla "copertura volitiva" di tale
elemento obiettivo. Conseguentemente il contrasto sarebbe ridotto alla "copertura volitiva"
dell'elemento materiale consistente nella "concreta funzionalizzazione dell'attività criminosa
contestata all'agevolazione di un'associazione mafiosa", nel senso cioè che il contrasto si
configurerebbe tra una tesi che ritiene necessaria "la volizione piena e specifica ovvero la piena
consapevolezza" della oggettiva finalità agevolatrice della condotta, ed una contrapposta tesi
per la quale "è sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa sia
sorretto da una 'volizione attenuatà cioè l'ignoranza colposa".
3.6. In realtà, dall'analisi delle sentenze riconducibili all'orientamento che ritiene l'aggravante di
natura soggettiva emerge che, quando è richiesto un ulteriore elemento, di natura oggettiva,
attinente alle "modalità dell'azione", questo, prevalentemente, non viene configurato come
elemento costitutivo della fattispecie che prevede la circostanza aggravante, bensì quale fatto
da cui desumere la prova della sussistenza dell'elemento psicologico, che rappresenta l'unico
elemento costitutivo dell'aggravante.
Non si tratta quindi di stabilire quale sia la "copertura volitiva di tale elemento", perchè questo
rileva, unicamente, ai fini di prova dell'elemento psicologico integrante l'aggravante,
prevalentemente individuato nel dolo specifico.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione, dalla lettura dei
precedenti in argomento risulta che la richiesta di tale ulteriore requisito, di natura oggettiva,
attenendo alla prova dell'elemento soggettivo che integra l'aggravante, e non essendo quindi
configurato quale ulteriore elemento costitutivo della fattispecie che prevede la circostanza, non
escluda che quest'ultima possa essere inquadrata tra quelle relative ai motivi a delinquere.
3.7. Peraltro, all'esclusione della configurabilità dell'aggravante come relativa ai motivi a
delinquere non conduce neppure la tesi che ha valorizzato la necessità di tale ulteriore elemento
obiettivo non a meri fini di prova del dolo specifico, bensì quale ulteriore elemento costitutivo
dell'aggravante, nell'ottica di rendere la disposizione di cui all'art. 416-bis c.p., comma 1,
maggiormente aderente al principio di offensività.
Tale tesi, infatti, ritiene elementi costitutivi dell'aggravante tanto l'elemento soggettivo del dolo
specifico, quanto l'ulteriore elemento, di natura oggettiva, individuato nell'idoneità del fatto a
realizzare il fine dell'agente, e quindi nell'idoneità del fatto ad agevolare l'attività
dell'associazione mafiosa: in tal modo sembra configurare una circostanza mista, i cui elementi
costitutivi sono uno di natura soggettiva e uno di natura oggettiva, riconducibili tanto a quelle
attinenti ai motivi a delinquere, quanto a quelle oggettive inerenti le modalità della condotta.
3.8. D'altra parte, l'orientamento che ritiene di natura oggettiva l'aggravante dell'agevolazione
mafiosa, non considera sufficiente, ai fini dell'integrazione della circostanza, un atteggiamento
riconducibile all'ignoranza incolpevole, per essa richiedendo la sussistenza, in capo ad almeno
uno dei concorrenti, o del dolo specifico o della consapevolezza della funzionalizzazione della
condotta all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso.
Pertanto, non potendosi escludere che l'orientamento secondo cui la natura soggettiva
dell'aggravante richieda anche la prova del dolo specifico dell'agente, e non potendosi ritenere
che per l'orientamento che ritiene la natura oggettiva dell'aggravante sia sufficiente ai fini della
sua integrazione la colpevole ignoranza dell'elemento oggettivo della funzionalizzazione della
condotta all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso, il contrasto non sembra poter essere
ricondotto alla contrapposizione tra una tesi che ritiene necessaria "la volizione piena e specifica
ovvero la piena consapevolezza della finalità agevolatrice " della condotta e una contrapposta
tesi per la quale "è sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa
sia sorretta da una "volizione attenuata" cioè l'ignoranza colposa".
3.9. L'analisi delle sentenze che hanno seguito gli opposti orientamenti, e la loro lettura, anche
alla luce delle fattispecie in cui si sono pronunciate, conduce a ravvisare il contrasto sotto i
seguenti profili:
- l'individuazione dell'elemento soggettivo necessario ad integrare l'aggravante, dovendosi
stabilire se esso consista nel dolo specifico ovvero nella mera consapevolezza della direzione (o
idoneità) della condotta ad agevolare l'attività dell'organizzazione criminale (con la
puntualizzazione che entrambe le tesi sono sostenute nell'ambito di ciascuno dei contrapposti
orientamenti);
- il requisito necessario per l'"estensione" o l'applicabilità dell'aggravante ai concorrenti nel reato,
individuato nel dolo specifico o nella consapevolezza dalle sentenze riconducibili all'orientamento
che la ritiene di natura soggettiva, ovvero nella mera ignoranza colposa dalle sentenze che la
ritengono di natura oggettiva.
Infatti, per quanto attiene all'individuazione dell'elemento soggettivo integrante l'aggravante
dell'agevolazione mafiosa:
- nell'ambito dell'orientamento che ritiene soggettiva l'aggravante, l'elemento psicologico
necessario ad integrarla, per alcune sentenze, consiste nel dolo specifico, mentre, per altre, si
esaurisce nella consapevolezza che la condotta sia funzionale ad agevolare l'organizzazione
criminale;
- analogamente, anche nell'ambito del contrapposto orientamento che ritiene oggettiva
l'aggravante, ai fini della sua integrazione, oltre all'elemento oggettivo inerente alle modalità
della condotta, è richiesto che in capo ad almeno uno dei concorrenti sia configurabile il dolo
specifico, oppure, secondo alcune sentenze, è sufficiente la mera consapevolezza della oggettiva
finalizzazione dell'azione all'agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa.
4. Analizzando le decisioni che si occupano di individuare la disciplina applicabile in caso di
concorso di persone nel reato, il contrasto non si riduce alla mera alternativa tra chi sostiene
l'applicabilità dell'art. 118 c.p. e chi ritiene, invece, applicabile l'art. 59 c.p., comma 2 e quindi
sufficiente l'ignoranza colposa per l'estensione dell'aggravante al concorrente.
Infatti, nell'ambito dell'orientamento che ritiene di natura soggettiva l'aggravante si distingue la
tesi che richiede per la sua applicazione al concorrente nel reato che anch'esso sia animato dal
dolo specifico, da quella che ritiene sufficiente la mera consapevolezza della finalità perseguita
dall'agente o, addirittura, la sola ignoranza colposa dell'idoneità della condotta ad agevolare
l'attività dell'associazione mafiosa.
L'individuazione dei requisiti necessari per l'applicazione della circostanza in esame al
concorrente dipende da come si ricostruisce l'elemento soggettivo integrante la stessa
aggravante, essendo evidente che là dove si ritenga sufficiente la mera consapevolezza
dell'idoneità della condotta ad agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, ai fini del riferimento
dell'aggravante tanto a carico dell'agente, quanto a carico del concorrente, ai sensi dell'art. 118
c.p., risulterebbe sufficiente tale mera consapevolezza.
Il tema oggetto del contrasto è poi complicato dal fatto che spesso le sentenze riconducibili ad
entrambi i contrapposti orientamenti si sono pronunciate in fattispecie nelle quali il delitto, in
relazione al quale era contestata l'aggravante in esame, aveva in concreto agevolato l'attività
dell'associazione di tipo mafioso, nelle quali cioè il fine richiesto per l'integrazione dell'aggravante
si era realizzato.
Si tratta, per lo più, di fattispecie in cui il delitto commesso (in genere, ma non solo, si tratta di
favoreggiamento personale) agevoli un partecipe dell'associazione mafiosa e, quale conseguenza
(diretta o indiretta), l'associazione stessa.
La peculiarità di tali fattispecie incide sulla ricostruzione, in concreto, dell'elemento psicologico
integrante l'aggravante, in quanto, se il fine previsto dall'art. 416-bis c.p., comma 1, si è
realizzato, da un lato può essere ravvisabile la consapevolezza del vantaggio arrecato
all'associazione mafiosa dal delitto commesso (e non solo dell'idoneità del delitto ad agevolare
l'associazione), e, dall'altro lato, il dato oggettivo del vantaggio arrecato (anche) all'associazione
è spesso ritenuto sufficiente ai fini della prova del dolo specifico.
5. E' bene evidenziare che alle oscillazioni giurisprudenziali sulla natura della aggravante in
oggetto non ha fatto sponda l'analisi dottrinale, che proprio sulla base del dato testuale ha
sostenuto la sua natura soggettiva, limitandosi ad esigere che tale rappresentazione si
accompagni ad elementi di fatto di natura oggettiva, proprio per evitare di punire più
severamente un'azione la cui potenzialità lesiva si esaurisca nell'elaborazione intenzionale, cosi
giungendo a punire il pericolo del pericolo. Solitamente si ritiene quindi che l'aggravante si
configuri in maniera simile ai reati di pericolo, con dolo di danno.
La ricerca della concreta potenzialità offensiva, che deve caratterizzare ogni condotta illecita, ha
suggerito un parallelo tra i reati a dolo specifico o intenzionale, ai quali si ascrive, per quanto
detto, il reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis c.p., comma 1 ed il reato tentato, richiedendo
per la configurazione della fattispecie, non solo l'intenzione, ma elementi concreti, idonei a
rendere possibile la realizzazione dell'intento avuto di mira, quali l'esistenza del gruppo criminale
ed il possibile raccordo tra quanto programmato dall'agente e l'attività illecita che caratterizza il
primo.
Quel che è dato sottolineare nella ricostruzione operata dalla dottrina è inoltre una sostanziale
fungibilità della funzione del soggetto agevolatore che, proprio in quanto estraneo alla
compagine, non è essenziale ai suoi scopi, ma occasionalmente ne agevoli, almeno in parte, le
attività, anche quelle di natura marginale, e l'irrilevanza dell'effettivo ritorno di utilità della
condotta illecita in favore della compagine, perchè possa configurarsi l'aggravante.
6. In tali elementi può cogliersi il senso della previsione dell'aggravante, che tende ad evitare
effetti emulativi connessi all'esistenza del gruppo illecito, con le finalità pervasive previste quale
elemento caratterizzante dall'art. 416-bis c.p., comma 3, e crea una sorta di cordone di
contenimento, con il proposito di colpire tutte le aree che, attraverso le modalità della condotta,
o attraverso la consapevole agevolazione, producano l'effetto del rafforzamento, se non
concretamente della compagine, del pericolo della sua espansione, con la forza che le è tipica e
la tacitazione di tutte le forze sociali che dovrebbero ad essa resistere.
Non si può dimenticare inoltre, nel tentativo di ricostruzione della natura giuridica
dell'aggravante in esame che, oltre ad un ostacolo di carattere testuale, una lettura in termini
puramente oggettivi della sua previsione deve essere esclusa anche in quanto connessa al
pericolo di una individuazione postuma delle finalità, che consenta di ravvisare l'agevolazione
tutte le volte in cui una condotta illecita abbia di fatto prodotto, o abbia le potenzialità per
produrre, vantaggi alla compagine. Basti pensare all'amplissima gamma di condotte illecite
ascrivibili al gruppo mafioso, spesso orbitante nell'ambito delle ordinarie attività economiche,
per rendersi conto che un difetto di rappresentazione e volizione di tali conseguenze
comporterebbe un difetto di tipicità della fattispecie, suscettibile di censure di costituzionalità.
In tal senso, l'evocazione dell'espressione "per agevolare comunque l'attività delle associazioni"
contenuta nella relazione di accompagnamento alla proposta di modifica, richiamata nelle note
di udienza del Procuratore generale per avvalorare la lettura oggettiva della fattispecie, non
risulta significativa, in quanto tale termine non è presente nella descrizione normativa; per
contro, una diversa lettura, evidenzia il pericolo di un'applicazione che prescinda dalla volizione,
in termini del tutto oggettivi, realizzata a seguito di una individuazione postuma dell'utilità della
compagine territoriale, che finisce con l'ignorare del tutto la consapevolezza dell'agente,
malgrado il testuale richiamo al fine della condotta.
7. Sulla base di quanto precede ritiene il Collegio che il dato testuale imponga la qualificazione
della circostanza nell'ambito di quelle di natura soggettiva, inerenti al motivo a delinquere.
E' necessario approfondire se il richiamo alla finalità agevolativa debba esaurire la volizione
dell'agente o se possa accompagnarsi a finalità più egoistiche.
In argomento è bene prendere le mosse dall'analisi svolta in punto di elemento intenzionale dalle
Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109, per evidenziare che nella forma
del dolo specifico o intenzionale la volontà della condotta si accompagna alla rappresentazione
dell'evento, che è tenuto di mira dall'agente e giustifica l'azione, ancorchè non necessariamente
in forma esclusiva; tale forma di atteggiamento psicologico si distingue dal dolo diretto per la
specifica direzione della condotta rispetto all'evento, che nella forma diretta si limita alla
rappresentazione e non alla volizione, oltre che dell'azione, delle sue conseguenze.
La forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione
di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinchè il reato non
sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via
principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis
c.p. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non
essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del
soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione.
Trattandosi invero di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una condotta, ove
finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un
minimo di concretezza, anche attraverso una mera valutazione autonoma dell'agente, che non
impone un raccordo o un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattutto, non
prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli
elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo.
E' bene ribadire che tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad
esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine
dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che
si coniughi con l'esigenza di agevolazione.
8. Sia pure con le richiamate specificazioni non vi è dubbio quindi che il fine agevolativo
costituisca un motivo a delinquere; peraltro il nostro sistema penale riconosce la rilevanza del
motivo, non solo come elemento caratterizzante la fattispecie (finalità di terrorismo o di
arricchimento patrimoniale per il sequestro di persona), ma anche nella forma circostanziale
(quale il motivo abietto e futile, la finalità di discriminazione e odio etnico-razziale, la finalità di
profitto nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico).
Non risulta pertanto condivisibile la perplessità espressa nell'ordinanza di rimessione, relativa
all'inquadramento di un elemento strutturale della fattispecie, quale il dolo specifico,
nell'elemento accidentale, costituito dalla circostanza. A parte il richiamo a fattispecie analoghe,
appena riferite, il dato si rivela anche concettualmente del tutto compatibile con il sistema, posto
che il particolare atteggiamento psicologico è richiesto per la configurazione del solo elemento
accidentale che, ove riscontrabile, si salda con quelli del reato a cui è applicabile per definire una
autonoma fattispecie, che accede alla diversa disciplina nascente dalla fusione delle due
previsioni.
Giova sul punto ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40982 del
21/06/2018, P., Rv. 273937, ove si è richiamata la mancanza di differenza strutturale tra
elementi costitutivi e circostanze del reato, in ragione di quanto emerge dalle disposizioni di cui
agli artt. 61, 62 e 84 c.p. e la libertà del legislatore di configurare determinate ipotesi quali
elementi costitutivi o elementi circostanziali.
Nel concreto, all'ordinario elemento psicologico che caratterizza il reato, si deve aggiungere la
rilevanza della finalità specifica, per giustificare l'aggravamento sanzionatorio.
Assume rilievo in proposito sottolineare quanto già emerso dall'analisi della giurisprudenza e
della dottrina, che univocamente richiedono per la configurazione dell'aggravante agevolativa,
la compresenza di elementi oggettivi e soggettivi, al di là della scelta in tema di classificazione
astratta operata.
Quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante,
è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi.
Tale atteggiamento soggettivo può essere individuato quale elemento tipizzante del reato (come
ad esempio nell'abuso di ufficio, nel sequestro di persona a scopo di estorsione, nel furto) o
elemento circostanziale (aggravante di discriminazione o di odio razziale o la finalità di
terrorismo, o i motivi abietti e futili) ed è conseguenza della rilevanza attribuita dalla legge al
motivo a delinquere per caratterizzare la fattispecie o giustificare l'aggravamento di pena.
9. Come si accennava la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva,
poichè plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano
elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma
incriminatrice. Costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che
determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della
condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del
25/10/2000, Di Mauro, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, Fachini, Rv.
203770). E' quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla
configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua
condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del
19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv.
262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011,
dep. 2012, Porcari, Rv. 252498).
Tenuto conto della richiesta di elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta, che
non assume alcuna pericolosità ulteriore ove non abbia alcuna possibilità o potenzialità di
realizzazione, la ricostruzione ermeneutica impone quindi un approccio alla fattispecie, che vada
al di là della classificazione formale, per valutare l'estensibilità della circostanza al concorrente.
Tale chiave interpretativa del reato risulta seguire le stesse linee ermeneutiche applicate per
l'aggravante della finalità di terrorismo, in relazione alla quale si è univocamente sostenuto che
l'intenzione dell'agente deve assumere una connotazione oggettiva, esplicitando gli effetti della
condotta, tipizzati dalla previsione normativa di cui all'art. 270-sexies c.p.. Si è osservato al
riguardo che la norma, pur descrivendo una finalità, comprende anche elementi di carattere
obiettivo, "quali misuratori della specifica offensività, e quali garanzie di un ordinamento che,
per necessità costituzionale, deve rimanere distante dai modelli del diritto penale dell'intenzione
e del tipo d'autore" (Sez. 6, n. 28009 del 15/05/2014, Alberto, Rv. 260077).
10. Delicata è la ricostruzione dello spazio di autonomia tra la fattispecie aggravata dalla finalità
agevolatrice ed il concorso esterno in associazione mafiosa.
Partendo dal dato comune alle figure giuridiche richiamate, inerente alla esistenza
dell'associazione territoriale illecita, quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto
all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il
gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere
l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorchè unico, alla sopravvivenza o vitalità del
gruppo. Inoltre perchè possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il
risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si
caratterizza per la sua infungibilità. Non a caso elemento differenziale della condotta è
l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la c.d.
fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che
rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività. Rispetto allo sviluppo
dello scopo sociale l'azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di atipicità
ed al contempo di necessarietà in quel particolare ambito temporale.
Gli elementi costitutivi appena richiamati sono estranei alla figura aggravata, con cui condivide
solo la necessità dell'esistenza dell'associazione mafiosa, mentre nella forma circostanziale
l'utilità dell'intervento può essere anche valutata astrattamente solo da uno degli agenti, senza
estensione ai componenti del gruppo, e del tutto estemporanea e fungibile rispetto all'attività
delinquenziale programmata e, soprattutto, non necessariamente produttiva di effetti di concreta
agevolazione.
Si è chiarito inoltre che anche l'associato può consumare condotte aggravate dalla finalità
agevolativa, mentre non può essere concorrente esterno, per la intrinseca contraddizione logica
di un concorso ex art. 110 c.p., del partecipe.
Non appare per contro rilevante, al fine di escludere la natura di dolo intenzionale nella forma
circostanziale, la possibile esistenza di una discrasia logica di una figura delittuosa, quale il
concorso esterno, per cui è sufficiente il dolo diretto, e la richiesta del dolo intenzionale per la
figura circostanziale.
Basterà sul punto rilevare la differente struttura delle due figure delittuose, delle quali l'art. 416-
bis c.p. non opera alcun riferimento ad una finalità specifica, per escludere che la sua forma
concorsuale possa essere ricostruita diversamente; per contro l'illogicità di un dolo specifico
inerente ad un elemento accessorio della fattispecie, come si accennava, è superata agevolmente
dal richiamo ad altre figure analoghe (per tutte l'art. 61 c.p., n. 1) che avvalorano la possibilità
di una richiesta del dolo per la circostanza. La considerazione che questa si applichi ad una
fattispecie delittuosa che deve essere perfetta nei suoi elementi essenziali, non priva di rilievo
la possibilità che si richieda un particolare collegamento psicologico, con l'ulteriore finalità della
realizzazione di un evento specifico, che si aggiunge a quello tipico della fattispecie.
11. Definite le caratteristiche dell'aggravante della finalità agevolativa della associazione
mafiosa, si deve chiarire la sua applicabilità ai concorrenti nel reato.
11.1. Il dibattito sulla natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante in esame è stato
determinato, soprattutto, per le diverse conseguenze in ordine all'applicazione delle disposizioni
di cui agli artt. 59 o 118 c.p.. Deve in proposito sottolinearsi che le due norme richiamate sono
state ridisegnate dalla novella contenuta nella L. 7 febbraio 1990, n. 19, modifica normativa che
non ha toccato invece l'art. 70 c.p., che classifica le circostanze a seconda della loro natura
soggettiva od oggettiva.
L'esigenza perseguita da tale intervento novellatore è stata quella di garantire l'eliminazione di
qualsiasi riflesso di responsabilità oggettiva, anche su elementi non costitutivi del reato, per
l'esigenza di ricollegare qualsiasi componente dell'illecito, costitutivo o circostanziale, alla
volontà del soggetto agente, imposta dall'attuazione del criterio costituzionale della
responsabilità personale.
In tal senso l'art. 59 c.p., che prima prevedeva l'attribuzione all'autore delle aggravanti e delle
attenuanti, anche se da lui non conosciute, è stato modificato nel senso di consentire
l'applicazione delle aggravanti solo se conosciute dall'agente; contestualmente se prima l'art.
118 c.p., imponeva l'applicazione a tutti i concorrenti delle circostanze aggravanti soggettive
non inerenti alla persona del colpevole, se avevano agevolato la consumazione del reato, cosi
attribuendo maggiore gravità al fatto, a prescindere dall'adesione a tutte le sue componenti da
parte dei singoli concorrenti, attualmente il nuovo testo circoscrive l'applicazione di alcune
aggravanti soggettive alla persona a cui si riferiscono.
Appare importante rilevare, per contro, che la modifica non ha raggiunto la bipartizione tra
circostanze oggettive e soggettive, di cui all'art. 70 c.p., rimasto immutato.
L'analisi storica della modifica porta a correggere l'assunto generalizzato secondo cui le
circostanze soggettive devono essere escluse dall'estensione ai concorrenti, posto che, a ben
vedere, tale esclusione, sancita solo dall'art. 118 c.p., è circoscritta a quelle aggravanti attinenti
alle sole intenzioni dell'agente, pertanto potenzialmente non riconoscibili dai concorrenti.
Se le circostanze soggettive richiamate dall'art. 70 c.p. sono quelle che concernono "la intensità
del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra
il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole", l'art. 118 c.p., non
prevede l'impossibilità di estensione delle circostanze soggettive tout court, ma opera
un'indicazione autonoma, limitata alle "circostanze che aggravano o diminuiscono le pene
concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti
alla persona del colpevole" che richiede siano "valutate soltanto riguardo alla persona cui si
riferiscono"; vengono così escluse da tale delimitazione le condizioni e le qualità personali del
colpevole, ed i rapporti tra il colpevole e l'offeso, elementi che, pur nella chiara connotazione
soggettiva, possono essere percepite anche ab externo. Si pensi, in particolare, alla qualifica
soggettiva del colpevole, derivante dalla sua natura professionale, o ai rapporti di parentela di
questi con l'offeso, elementi personali, ma nei fatti astrattamente conoscibili dal coimputato.
Il discrimine, ai fini della possibilità di estensione delle circostanze, non sembra riguardare la
natura, oggettiva o soggettiva della circostanza, secondo la classificazione contenuta nel codice,
ma piuttosto la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno, cosicchè rimane
esclusa dall'attribuzione al compartecipe qualsiasi elemento, di aggravamento o di attenuazione
della fattispecie, confinato all'intento dell'agente che, proprio in quanto tale, non può subire
estensione ai concorrenti, perchè da questi non necessariamente conoscibile.
In conseguenza, qualora si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento
dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso
dalla collaborazione, non vi è ragione per escludere l'estensione della sua applicazione, posto
che lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici
elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per
assicurare il rispetto del principio di offensività.
11.2. La soluzione qui accolta, del resto, non appare nuova, ma ampiamente acquisita nella
giurisprudenza, con riferimento ad altre figure di aggravanti che riguardano altri motivi a
delinquere o l'intensità del dolo.
E' quanto avvenuto in tema di premeditazione, circostanza inesorabilmente connessa all'intensità
del dolo e, quindi, compresa nell'art. 118 c.p., e tuttavia ritenuta chiaramente estensibile al
concorrente non partecipe di tale intensa programmazione, ove ne sia consapevole (sul punto v.
Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv.271952; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C.,
Rv. 262383; Sez.1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866, che concludono tutte nel senso
che la circostanza aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non
abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena
consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento).
In tale ambito ricostruttivo particolarmente rilevante risulta la precisazione contenuta nelle
sentenze Sez. 1, n. 6182 del 28/04/1997, Matrone, Rv. 207997, e Sez. 1, n. 7205 del
17/05/1994, Caparrotta, Rv.199812, ove, pur dandosi specificamente conto della modifica
normativa dell'art. 118 c.p., si chiarisce che la conoscenza effettiva e non la mera conoscibilità
della premeditazione altrui impone l'applicazione dell'aggravante anche al partecipe,
sgomberando il campo dalla possibilità di una imputazione colposa della circostanza ex art. 59
c.p., comma 2, parte seconda.
Ad analoghe conclusioni si è giunti in tema di estensione al concorrente dell'aggravante dei
motivi abietti e futili, anch'essa pacificamente ascrivibile al motivo a delinquere, estensione
condizionata solo alla conoscenza di tali fini a cura del partecipe, prima di assicurare il suo
intervento di collaborazione (Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, Gjergji Kastriot Rv. 274538; Sez.
1, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 2012, Corodda, Rv. 252348; Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005,
Erra, Rv. 230147).
In senso conforme si è concluso anche nell'ipotesi dell'aggravante del nesso teleologico,
connessa allo scopo dell'agente, ma ritenuta applicabile al concorrente che non abbia elaborato
tale nesso, ove lo stesso fosse a questi conoscibile ed a lui attribuibile, anche a titolo di dolo
eventuale (Sez. 1, n. 20756 del 02/02/2018, Giangreco, Rv. 273125) in forza della intervenuta
rappresentazione.
In definitiva, là dove l'elemento interno proprio di uno degli autori sia stato conosciuto anche dal
concorrente che non condivida tale fine, quest'ultimo viene a far parte della rappresentazione
ed è quindi oggetto del suo dolo diretto ove il concorrente garantisce la sua collaborazione nella
consapevolezza della condizione inerente il compartecipe.
12. Quanto esposto induce a ritenere che il concorrente nel reato, che non condivida con il
coautore la finalità agevolativa, ben può rispondere del reato aggravato, le volte in cui sia
consapevole della finalità del compartecipe, secondo la previsione generale dell'art. 59 c.p.,
comma 2, che attribuisce all'autore del reato gli effetti delle circostanze aggravanti da lui
conosciute. Tale disposizione è applicabile al concorrente ex art. 110 c.p., atteso che
l'impostazione monistica del reato plurisoggettivo impone l'equivalenza degli apporti causali alla
consumazione dell'azione concorsuale, cosi che la realizzazione della singola parte dell'azione,
convergente verso il fine, consente di attribuire al partecipe l'intera condotta illecita, che rimane
unitaria.
In tal caso per il coautore del reato, non coinvolto nella finalità agevolatrice, è sufficiente il dolo
diretto, che comprende anche le forme di dolo eventuale.
E' evidente però che la natura soggettiva dell'aggravante di pertinenza del partecipe non
consente di estendere l'imputazione soggettiva alla colpa, prevista dalla seconda parte della
disposizione richiamata, in quanto la condizione in esame è incompatibile con un obbligo giuridico
di conoscenza o di ordinaria prudenza, necessariamente ricollegabile all'imputazione colposa.
Invero le situazioni contingenti, l'occasionalità della compartecipazione, l'ignoranza
dell'esistenza di una compagine mafiosa o dei suoi collegamenti con l'occasionale partecipe, non
potrebbe mai generare un obbligo giuridico di diligenza, suscettibile di sostenere le condizioni
dell'imputazione colposa.
La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in
definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli
elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poichè in tal caso si
porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta.
A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira
dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte
dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti,
quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di
fatto che emergano dalle prove assunte.
In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59
c.p., comma 2, concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione
dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie
aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al
perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concorrenti.
13. Sulla base di quanto illustrato, può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
"L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis c.p., comma 1, ha
natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al
concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità".
14. Alla luce di quanto indicato può ora valutarsi la ricaduta dei principi esposti nel caso concreto.
Giova puntualizzare al riguardo che, in senso opposto a quanto concluso dalla difesa, si è in
presenza di una c.d. doppia conforme, nel senso proprio di tale qualificazione, inerente al campo
valutativo specificamente rimesso al giudice di merito, e costituito dalla coincidenza della
valutazione delle prove. Invero le pronunce di merito differiscono solo sull'inquadramento
astratto della circostanza, qualificata in primo grado di natura oggettiva ed in secondo di natura
soggettiva. Per contro entrambe le sentenze, dopo questa divaricazione, convergono nella
identificazione e valorizzazione della natura dimostrativa degli elementi rivelatori della piena
consapevolezza da parte di C. della connessione esistente tra i suoi correi ed il clan dei C..
Preliminarmente occorre rilevare che nessuna contraddizione emerge dalla sentenza impugnata
sull'accertamento della natura dell'apporto dei compartecipi all'associazione richiamata.
Invero, se effettivamente nella parte ricostruttiva delle fasi processuali, nella sentenza di appello
si utilizza l'espressione "partecipi" per fare riferimento ai coimputati R. e T., questo richiamo non
ridonda in alcun modo nella parte valutativa, dove si esplicita la loro funzione di agevolatori della
compagine, ad essa estranei. Ne consegue che nessuna contraddizione può essere individuata
nel provvedimento, posto che tale vizio può essere riferito solo alla parte valutiva, non a quella
ricostruttiva, che sul punto presenta esclusivamente una imprecisione influente sulla successiva
argomentazione.
E' bene rimarcare che tale parte della pronuncia, inerente alla valutazione degli elementi di
prova, non ha costituito oggetto di alcuna censura specifica, con riferimento alla ritualità delle
prove assunte, ed alla loro portata dimostrativa, e risulta, per contro, ampiamente circostanziata
in punto di accertamento del profondo, ventennale legame personale esistente tra C. ed i
finanziatori delle usure che lui contribuiva a realizzare attraverso l'intermediazione garantita per
mettere in contatto domanda di credito ed offerta e per recuperare i pagamenti, elementi
desunti, tra l'altro, dalle dichiarazioni della parte lesa B. e del dichiarante P.G., in ordine al
collegamento, a loro rivelato da C., di R. e T. con l'associazione dei C.; con tale portato
dichiarativo la difesa non si confronta.
Risulta inoltre incontestato che la circostanza aggravante della finalità agevolativa è stata
riconosciuta ai correi nel separato procedimento, stante il riferimento contenuto in ricorso al
riguardo, e la mancata deduzione di una difforme valutazione intervenuta nei gradi successivi
del diverso procedimento.
Per contro irrilevante ed ultroneo risulta il riferimento operato in sentenza al metodo mafioso
utilizzato dal ricorrente nei confronti dei debitori per il recupero degli importi, in quanto non è
su tale base che si è giunti ad accertare l'applicabilità della finalità agevolativa, mentre è del
tutto evidente che, stante la difforme natura della duplice espressione della fattispecie, non
avrebbe potuto essere riconosciuta l'aggravante oggettiva, in assenza di contestazione.
Da ultimo, altrettanto irrilevante, anche alla luce di quanto illustrato in precedenza, è l'elemento
di fatto valorizzato dalla difesa ed inerente all'autonomo scopo del C., spinto alla collaborazione
da sue necessità economiche, poichè quel che rileva è che le circostanze di fatto da lui conosciute
gli abbiamo consentito di rappresentarsi lo scopo dei suoi compartecipi e lo abbiano indotto a
non recedere dalla collaborazione richiestagli.
In presenza di tali insuperabili dati di fatto, verificata, attraverso le prove acquisite, la
consapevolezza da parte del ricorrente della finalità che ha animato la condotta dei coimputati,
si perviene al rigetto del ricorso, che si fonda esclusivamente sulla pretesa disapplicazione
dell'aggravante, in ragione della riconducibilità della stessa nell'ambito delle circostanze
esclusivamente soggettive di cui all'art. 118 c.p..
15. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020
11-03-2020 14:36
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