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Sentenza

La stazione della polizia in uno stabile residenziale viola i diritti dei condomini.
La stazione della polizia in uno stabile residenziale viola i diritti dei condomini.
CEDU SEZ.III
YEVGENIY DMITRYIEV
1 DICEMBRE 2020, RIC.17840/06
Promosse con i vicini una class action contro la stazione di polizia che occupava il pianterreno dello stabile ove risiedeva: per oltre 13 anni ha subito inquinamento acustico (vocio, motori delle "gazzelle", rumori sordi etc.). Accusa le autorità di non aver fatto nulla per proteggere la sua salute e serenità familiare: asserirono che era impossibile spostare la caserma anche dopo che erano stati approvati fondi per costruirne una nuova altrove.
Violati i diritti ex art. 8 Cedu del ricorrente (assorbite le doglianze ai sensi degli artt. 6 e 13): la stazione era stata collocata nella palazzina ove abitava il ricorrente in violazione della legge, tanto più che l'immobile non era destinato ad un uso non residenziale. I condomini hanno subito per anni non solo l'inquinamento acustico, ma anche altre forme d'inquinamento e lo Stato non ha fatto nulla per tutelare i loro diritti alla tranquillità ed alla salute: le soluzioni proposte sono state inefficaci ed insufficienti. La CEDU nota inoltre che detta stazione non rientra tra «le istituzioni di interesse pubblico», perciò questo ultimo non poteva essere invocato per giustificare il rifiuto di tutelare il ricorrente e gli altri residenti. Infine lo Stato, anche dopo la class action, ha perseverato a lasciare lì la stazione, adducendo la scusa che era una sistemazione temporanea nell'attesa di reperire i fondi per costruire una nuova caserma altrove: è chiaro che non lo sia stato. Nel 2008 visto il perdurare della situazione e le patologie insorte a causa di questo inquinamento il ricorrente è stato anche costretto a vendere l'appartamento e trasferirsi altrove: sono carenze ed ingerenze gravi. La Russia, perciò, è venuta meno ai suoi doveri e le autorità interne non sono state in grado di bilanciare equamente gli interessi pubblici con quelli privati, in primis al rispetto della loro quiete e della loro salute, del ricorrente e degli altri condomini.
Avv. Antonino Sugamele

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