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Sentenza

La natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da un medico presso una clinica privata, ove non e` agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, puo` legittimamente desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, qualora prive di autonomo contenuto professionale, giacche´ interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni.
La natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da un medico presso una clinica privata, ove non e` agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, puo` legittimamente desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, qualora prive di autonomo contenuto professionale, giacche´ interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni.
Infortunio sul lavoro di un medico presso una clinica privata
Cassazione civile, Sez. lav., 20 settembre 2019, n. 23520 – Pres. Nobile – Rel. Blasutto – P.G. Mastroberardino (conf.) –
Chiaramonti incisioni s.r.l. c. F.S.
Lavoro subordinato – Medico – Clinica privata
La questione: la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto da un medico presso una clinica privata, ove non e`
agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, puo`
legittimamente desumersi dalla natura delle mansioni assegnate al professionista, qualora prive di autonomo contenuto
professionale, giacche´ interamente predeterminate dai sanitari sovraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni.
Rileva in tal senso l'organizzazione, da parte di detti sanitari sovraordinati, del servizio, dei turni e delle sostituzioni del
prestatore (nonche´ nella specie l'ordine reso alla professionista di prestare servizio anche in reparti diversi da quello della
propria specializzazione).
Il fatto. La Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che, accogliendo la domanda
proposta dalla Dott.ssa D.M. nei confronti dell'Istituto Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario – Ospedale ‘‘Cristo
Re'', aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, formalmente regolato
da una serie di contratti di collaborazione autonoma, per lo svolgimento di attivita` di medico ospedaliero. Alla stregua
delle risultanze istruttorie, la Corte di appello ha posto, a fondamento del decisum, i seguenti elementi: la D. era inserita
nel turno unico diurno/notturno, in cui erano inseriti sia i medici con regolare contratto di lavoro subordinato,
sia quelli regolati da contratto libero-professionale; tale turno era organizzato dal primario sulla base della disponibilita`
di massima dei medici non strutturati; la D. era comandata, come gli altri medici, anche in reparti diversi
da quello della Medicina Interna, relativo alla sua specializzazione, per sostituzioni improvvise; le prestazioni erano le stesse dei medici strutturati, ma questi ultimi avevano
l'obbligo di pronta reperibilita` ; la D. non aveva il badge, ma firmava il foglio di presenza. Si osserva che le differenze
tra la posizione assunta dalla D. e quella degli altri medici strutturati nell'organizzazione dell'Ospedale ‘‘Cristo re''
dell'Istituto Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ex L. n. 222/
1985, erano essenzialmente riferibili ad aspetti formali, amministrativi o marginali (come il badge e la pronta disponibilita`
), visto che il potere conformativo della prestazione lavorativa era esercitato dal datore di lavoro con modalita`
indifferenziata nei confronti di tutti i medici inseriti, a diverso titolo, nell'organizzazione della struttura. Per la cassazione
di tale sentenza l'Istituto Figlie di Nostra Signora del Monte Calvario ha proposto ricorso cui ha resistito con
controricorso la Dott.ssa D.La decisione. Il caso in esame non presenta alcun tratto di novita` rispetto alla giurisprudenza formatasi sulle questioni
di diritto coinvolte dal giudizio. L'Istituto denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di appello del tutto omesso
di esaminare alcuni elementi fondamentali emersi nel corso dell'istruttoria espletata in primo grado e precisamente
mancanza di un inserimento stabile della D. nell'organizzazione aziendale e di un controllo gerarchico e direttivo da
parte dell'ospedale nell'espletamento delle mansioni svolte dal medico, la mancanza di un obbligo di osservanza di un
predeterminato orario di lavoro. Le risultanze istruttorie deponevano per un mero coordinamento.
Gli effetti. Il ricorso e` infondato. Proprio gli indici che si assumono trascurati sono stati vagliati dalla Corte di appello.
La sentenza ha evidenziato come l'inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ospedale fosse desumibile innanzitutto
dall'inserimento nei turni diurni/notturni al pari dei medici strutturati, senza alcuna differenza tra le due categorie
di medici: il turno era predisposto dal primario sulla base di una previa indicazione di disponibilita` ; la D. veniva
comandata a provvedere a sostituzioni improvvise e cio` anche in reparti diversi dalla sua specializzazione (Medicina
Interna). Gli elementi di differenziazione erano dunque solo formali ed amministrativi e non interessavano la natura,
ne´ le modalita` della prestazione lavorativa, in tutto assimilabile a quella svolta dai medici assunti con contratto di
lavoro subordinato. Con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di
legittimita` , proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere
direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto
la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento
in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attivita` , pur
tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensita` della
etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attivita`
del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e
continuativamente dall'interesse dell'impresa. Il giudice di merito si e` attenuto a questi criteri atteso che le prestazioni
rese dalla Dott.ssa D. erano interamente predeterminate dagli altri sanitari sovraordinati, che organizzavano il servizio,
i turni, le sostituzioni, comandando la predetta D. a provvedervi anche in reparti diversi da quello della propria
specializzazione.
In conclusione, il ricorso e` stato rigettato.
Avv. Antonino Sugamele

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