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Sentenza

La benedizione a scuola non è un atto d'indottrinamento che viola la libertà religiosa altrui.
La benedizione a scuola non è un atto d'indottrinamento che viola la libertà religiosa altrui.
Cedu SEZ.III PEROVY C. RUSSIA
20 OTTOBRE 2020, RIC. 47429/09

I ricorrenti sono una famiglia che si ritiene vittima di una violazione dei loro diritti religiosi e sono fedeli della Chiesa della comunità di Cristo. Quando il figlio (terzo ricorrente) aveva 7 anni, senza che fossero preavvertiti, una ventina di muniti prima che iniziassero le lezioni, fu organizzata una benedizione secondo il rito ortodosso, voluta dai genitori dei compagni di scuola ed officiata da uno di loro, durante la quale furono distribuite piccole icone cartacee ed i bimbi furono obbligati a baciare il crocifisso. Il minore ricorrente fu costretto a subire il rito e fu anche malmenato da alcuni compagni di scuola perché non si faceva il segno della croce secondo la tradizione ortodossa. I genitori denunciarono subito il tutto alle competenti autorità che, svolte le dovute indagini, sanzionarono disciplinarmente sia il professore presente che il preside per aver violato la libertà religiosa del bambino. Intentarono invano anche una causa civile per essere indennizzati dalla scuola: il rito non si era svolto durante l'orario delle lezioni e quanto successo era ascrivibile ad un errore di valutazione del professore.
Nessuna violazione dell'art. 2 protocollo 1 (diritto allo studio) e 9 Cedu: il bambino ed i suoi compagni non sono stati costretti a partecipare alla benedizione, baciare il crocifisso e prendere le icone posate sui loro banchi. La benedizione non è una vera e propria cerimonia religiosa, ma un evento «d'importanza secondaria, limitata e temporanea». Il minore non ha subito alcuna pressione per parteciparvi né è stato provato il suo effettivo turbamento. Le autorità interne hanno agito correttamente sanzionando il professore, che aveva commesso un mero errore di valutazione ed il preside.

Sul tema: Papageorgiou ed altri c. Grecia del 31/10/19 e Lautsi e altri [GC] del 2011. Inserito nei fachtsheets Children rights.
Avv. Antonino Sugamele

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