L'invenzione attribuita a sistemi di AI può essere di per sé stessa brevettabile?
L'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha depositato le motivazioni di rigetto di due domande di brevetto designanti quale inventore un sistema di intelligenza artificiale (o, per meglio dire, aumentata (Augmented Intelligence o AI). Prima di qualsiasi verifica circa l'effettiva sussistenza dei requisiti di brevettabilità “sostanziali” (tra i quali, novità e altezza inventiva), gli esaminatori si sono domandati se l'invenzione attribuita a sistemi di AI possa essere di per sé stessa brevettabile. La risposta è stata negativa: per precisa scelta legislativa, un sistema di AI non è dotata dei necessari requisiti formali per rivestire la qualifica di inventore.
L'Ufficio europeo dei brevetti (“EPO”) ha negato la brevettabilità di due invenzioni attribuite a sistemi di intelligenza artificiale, non ritenendo di potere attribuire a tali sistemi la qualifica di inventore. Ed infatti, ai sensi della normativa applicabile, prima tra tutte la Convenzione sul Brevetto Europeo [Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, riveduta Monaco il 29 ottobre 2000 (“EPC”)] “la domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore” [si veda l'articolo 81 EPC, che aggiunge “Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto”: la Regola 19(1) del Regolamento di esecuzione dell'EPC indica, inoltre, che “La menzione dell'inventore deve essere fatta nella richiesta di concessione del brevetto europeo. Tuttavia, se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, questa menzione deve essere fatta in un documento distinto. Essa deve contenere il cognome, i nomi e l'indirizzo completo dell'inventore, a dichiarazione di cui all'articolo 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario”].
La questione si è posta a fronte di due domande di brevetto europeo riguardanti, rispettivamente, un contenitore per alimenti e un particolare dispositivo di segnalazione [si tratta, in particolare, delle domande n. EP18275163 e n. EP18275174. La prima concerne un contenitore per alimenti caratterizzato da un profilo frattale che permette di adattarne la forma e lo rende particolarmente resistente; la seconda riguarda un dispositivo luminoso lampeggiante specificatamente ideato per far fronte a situazioni di emergenza] depositate nell'autunno del 2018 e frutto della “invenzione” di un sistema di intelligenza artificiale, denominato “DABUS” [il Sistema in questione sarebbe costituito da due distinte reti neurali in grado di cooperare fra loro, elaborando concetti originali e sondandone la portata inventiva.
19-03-2020 10:55
Richiedi una Consulenza