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Sentenza

L'avvocato non può, per accaparrarsi la clientela, offrire prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto detto comportamento suggestiona il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.
L'avvocato non può, per accaparrarsi la clientela, offrire prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto detto comportamento suggestiona il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 13 giugno - 6 dicembre 2019, n. 148
Presidente Mascherin – Segretario Capria

Fatto

Con il ricorso in trattazione, l'Avv. [RICORRENTE] impugna la decisione con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense dell'Umbria gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione forense, giudicando l'incolpato colpevole dei seguenti capi di incolpazione:
a) “Per aver indotto la signora [TIZIA] a conferirgli l'incarico di procedere in giudizio contro la [BANCA] con la promessa che i suoi onorari sarebbero stati pagati solo a causa vinta e che le sarebbero stati richiesti solo gli oneri per le spese processuali. Con violazione degli artt. 5, 6 e 19 del Codice Deontologico Forense. In Terni sino al gennaio 2013”;
b) “Per aver, successivamente, chiesto ed ottenuto dalla signora [TIZIA] compensi professionali che in precedenza aveva promesso dovergli essere pagati solo a causa vinta, giustificandoli, falsamente, quali mere spese proporzionali al valore della causa, con violazione degli artt. 5, 6 e 19 del Codice Deontologico Forense. In Terni sino al gennaio 2013”;
c) “Per aver indotto la signora [TIZIA], in occasione dell'incontro tenutosi per la prosecuzione del giudizio dopo la sua sospensione professionale, a non revocargli il mandato, dicendo, falsamente, che la causa era la sua e la doveva condurre lui. In Terni tra il 13/01/2012 e il 13/01/2013”.
d) “Per aver offerto alla signora [TIZIA], dopo che il giudizio di primo grado aveva dato esito negativo, di procedere al ricorso in appello ed eventuale Cassazione, gratuitamente. In Terni il 05/03/2014”.
La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, era contenuta nell'esposto presentato al COA di Terni dalla Sig.ra [TIZIA], in data 1 aprile 2014, integrato con missiva del 24 aprile 2014, con cui l'esponente precisava di aver ricevuto una nota dall'Avv. [RICORRENTE] per l'importo di Euro 11.233,26 con l'invito a pagare immediatamente e comunque entro tre giorni.
L'avv. [RICORRENTE] negava i fatti e gli accordi e, successivamente, il 31 ottobre 2014, comunicava l'intervenuta transazione bonaria della vertenza, confermata anche dall'esponente, che depositava copia dell'atto transattivo.
Malgrado ciò, il Consiglio Distrettuale Disciplinare dell'Umbria apriva il procedimento disciplinare e, acquisite le testimonianze del Dott. [omissis] e dell'Avv. [omissis], che confermavano le circostanze poste a base dell'esposto e la responsabilità dell'incolpato per i comportamenti illeciti disciplinari ascritti, irrogava nei confronti del ricorrente la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi tre (ritenendo applicabile la sanzione “base” della censura che, ai sensi dell'art. 37 del vigente CDF e stante la ritenuta gravità dei fatti, poteva essere aumentata fino alla sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per un periodo non superiore a un anno).
Proponeva ricorso avverso tale decisione l'Avv. [RICORRENTE] in data 18 gennaio 2017 (e, dunque, tempestivamente), a firma dello stesso, il quale censurava la decisione per i motivi che seguono:
1. Prescrizione dell'azione disciplinare. A giudizio del ricorrente, l'azione disciplinare avente ad oggetto l'illecito consistito, secondo la decisione impugnata, nell'avere l'incolpato offerto alla Sig.ra [TIZIA] di svolgere gratuitamente prestazioni professionali, salvo poi chiedere alla stessa compensi mascherati da anticipazioni e/o spese, si sarebbe prescritta.
Tale eccezione di prescrizione troverebbe fondamento nelle seguenti ragioni:
a) la promessa di gratuità della prestazione professionale, contestata dal CDD procedente, risale alla primavera del 2009, mentre l'esposto presentato dalla Sig.ra [TIZIA] è del 27 marzo 2014.
b) il primo pagamento effettuato dall'esponente risale anch'esso alla primavera del 2009 ed è stato tempestivamente fatturato (6 novembre 2009);
c) se falsa promessa vi è stata, la stessa si è avuta con carattere istantaneo nel 2009 a nulla rilevando, in tal senso, il momento del pagamento (in parte effettuato nel 2009 e in parte nel 2013);
d) alla fattispecie concreta in esame si dovrebbe applicare retroattivamente, in ossequio al principio del favor rei, il nuovo regime della prescrizione introdotto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012, così come confermato, facendo leva su quanto previsto dall'art. 65, comma 5, della stessa legge n. 247 del 2012, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 18077 del 15 settembre 2015. La nuova disciplina della prescrizione è, difatti, più favorevole della precedente (art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), in quanto prevede che l'esercizio del potere disciplinare non possa, in ogni caso, a prescindere dalle interruzioni, protrarsi per oltre sette anni e mezzo.
e) la decorrenza del termine di prescrizione è interrotta dall'atto di apertura del procedimento disciplinare, dalla formulazione del capo di imputazione, dal decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare e da tutti gli atti di natura propulsiva, probatoria o decisoria posti in essere dall'organo di disciplina;
f) sono inidonee, invece, ad interrompere il termine prescrizionale le attività istruttorie informali compiute dall'organo di disciplina anteriormente all'apertura del procedimento disciplinare, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva dell'organo medesimo;
g) il CDD dell'Umbria, quindi, non avrebbe neanche dovuto aprire il procedimento disciplinare, in quanto la relativa azione si era prescritta, al più tardi, alla fine del 2014;
h) nel caso di specie, infatti, l'azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i 5 anni rispetto al momento in cui si sarebbe verificato l'illecito e, comunque, quando è pervenuta la condanna erano già decorsi sia i sette anni e mezzo previsti dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012 sia i cinque anni previsti dall'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933.
2. Asserita violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 10, comma 3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 e agli artt. 97 e 24 della Costituzione (eccessiva ed immotivata durata del procedimento disciplinare). Il ricorrente lamenta che il procedimento disciplinare de quo si è articolato in un numero eccessivo di udienze (sette) e per un periodo di tempo eccessivo (un anno) a causa dell'arbitraria dilatazione dei tempi dell'istruttoria determinata da scelte immotivate del CDD procedente il quale ha violato i principi di buon andamento e ragionevolezza cui deve ispirarsi l'azione amministrativa nonché il principio di concentrazione cui il procedimento disciplinare deve conformarsi, stante il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale operato dall'art. 10, comma 3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 .
Il CDD dell'Umbria, infatti, sostiene l'Avv. [RICORRENTE], anziché istruire per un anno il procedimento disciplinare, con dispendio di risorse e tempi e con disagi per l'attività professionale dell'incolpato (domiciliato a 90 chilometri di distanza dalla sede del CDD), stante l'assenza dei testi alle prime due udienze, avrebbe potuto e dovuto decidere sulla base del materiale probatorio in proprio possesso (id est dell'atto di transazione intervenuto tra esponente e incolpato e delle missive, inviate al CDD, con le quali la Sig.ra [TIZIA] ha ritrattato i contenuti dell'esposto).
3. Asserito travisamento del fatto e delle prove da parte del CDD procedente. Secondo l'Avv. [RICORRENTE], il CDD procedente avrebbe completamente travisato i fatti di causa ed erroneamente valutato le prove raccolte nel corso del giudizio amministrativo.
Il ricorrente deduce, più specificatamente sul punto, quanto segue:
a) il CDD, anziché dare rilievo, a fini probatori, ai contenuti della missiva inviata dall'esponente al CDD in data 24.10.2014 e al successivo atto di transazione (atti dal valore confessorio con i quali la Sig.ra [TIZIA] ha sostanzialmente ritrattato le accuse formulate nell'esposto), ha acquisito le dichiarazioni dell'esponente, attribuendo alle stesse efficacia probatoria piena in senso sfavorevole all'incolpato: né il CDD ha indicato le ragioni per cui ha deciso di attribuire rilevanza alla testimonianza della Sig.ra [TIZIA] anziché alle dichiarazioni rese per iscritto dalla stessa. Il CDD, inoltre, ha fondato la decisione sulle dichiarazioni dell'esponente senza vagliarne l'attendibilità e senza che le stesse abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi [omissis] e [omissis].
b) con riguardo ai capi di imputazione sub a) e b), il CDD procedente non ha dato conto, in alcun passaggio della motivazione, della circostanza per cui le somme di denaro corrisposte dalla Sig.ra [TIZIA] (€ 4.500) sono state oggetto dell'emissione, da parte dell'Avv. [RICORRENTE], di due fatture (la prima del 6.11.2009 e la seconda del 26.2.2013) inviate all'esponente nelle quali era chiaramente indicato che i pagamenti erano relativi ad onorari e non a spese. Nessun rilievo ha attribuito il CDD al fatto che la Sig.ra [TIZIA], pur ricevendo le due fatture con imputazione delle somme ad onorari, provvide al pagamento delle stesse senza muovere contestazioni di sorta. È del tutto inverosimile quanto dichiarato, in merito, dinanzi al CDD dalla Sig.ra [TIZIA] ovvero che la stessa non lesse il contenuto delle fatture. È indicativa, invece, la circostanza, del tutto pretermessa dal CDD, per cui l'esponente, ricevuta la seconda fattura con la chiara dizione “onorari” inviatale a febbraio 2013, non mosse alcun rilievo sulla stessa fino alla data (dicembre 2013) di emissione della sentenza relativa al giudizio intentato dalla Sig.ra [TIZIA] contro la [BANCA], con esito alla stessa sfavorevole e relativa condanna alle spese.
c) con riguardo, invece, al capo di imputazione sub c), nessun riscontro, sul piano probatorio, ha trovato l'accusa relativa alle pressioni che l'incolpato avrebbe esercitato sulla Sig.ra [TIZIA] al fine di indurla a non revocargli il mandato dopo il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.
4. Asserito difetto di motivazione. Il ricorrente censura la mancanza e/o superficialità e/o incompletezza della motivazione.
5. Asserita insussistenza dell'illecito disciplinare di accaparramento della clientela.
A giudizio dell'Avv. [RICORRENTE], il CDD dell'Umbria ha errato nel ritenere che alcune delle condotte poste in essere dall'incolpato (in particolare l'aver promesso di non chiedere onorari con l'obiettivo, prima, di convincere l'esponente a non revocargli il mandato dopo la sospensione dall'esercizio della professione e, poi, di indurre l'esponente a conferirgli l'incarico di presentare appello) siano sussumibili nella fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 19 del previgente CDF (“Divieto di accaparramento della clientela”), attuale art. 37 CDF.
Nel caso di specie, infatti, si legge nell'atto di impugnazione, l'incolpato si sarebbe limitato a promettere alla propria cliente di svolgere gratuitamente le proprie prestazioni professionali così da indurla in errore mentre ben altra sarebbe, come si desume dalla lettura del divieto generale e dei quattro canoni complementari previsti dall'art. 19 del previgente CDF, attuale art. 37 CDF, la fattispecie prefigurata dalla norma deontologica, la quale mira ad evitare che l'avvocato compia azioni ben più articolate e complesse onde procacciarsi clienti, con l'aiuto di terzi comunque remunerati.
Le condotte contestate dal CDD, così come sopra riportate, invece, conclude il ricorrente, hanno caratteri ben diversi e sono di portata e gravità notevolmente inferiori a quelle idonee a violare il divieto di cui all'art. 19 del previgente CDF, attuale art. 37 CDF.
6. Asserita eccessività della sanzione inflitta. Il ricorrente si duole anche dell'eccessività della sanzione inflittagli dal CDD dell'Umbria, risultante nella sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.
A sostegno di tale doglianza, l'Avv. [RICORRENTE] deduce quanto segue:
a) il CDD dell'Umbria, dopo aver erroneamente inquadrato la fattispecie de qua in termini di accaparramento della clientela (di per sé sanzionata con la sanzione edittale della censura), ha ritenuto rilevanti, ai fini dell'inasprimento della suddetta sanzione edittale, i precedenti disciplinari dell'incolpato.
b) tra tali precedenti, tuttavia, non risultano episodi analoghi a quello contestato essendo gli stessi relativi a vicende di minima rilevanza. In relazione a tali precedenti, peraltro, il ricorrente ha proposto un ricorso di carattere generale al CNF a mezzo del quale ha contestato la carenza del requisito di imparzialità dei componenti del COA di Terni per la loro appartenenza a logge massoniche.
c) se il ricorso di cui sopra fosse accolto (dal CNF o dalla Cassazione) anche le minori sanzioni disciplinari subite in passato dall'Avv. [RICORRENTE] perderebbero rilevanza di precedente, al pari della misura cautelare della sospensione dall'esercizio della professione.
d) l'unico grave provvedimento disciplinare subito dal ricorrente è sub iudice, al pari del processo penale dal quale esso ha preso le mosse.
Alla luce dei suddetti motivi, il ricorrente chiede la revoca e /o l'annullamento e /o la cassazione del provvedimento disciplinare impugnato e, per l'effetto, l'assoluzione dagli addebiti contestati.

Diritto

1. La prescrizione dell'azione disciplinare.
Ritiene questo Consiglio opportuno esaminare per prima l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare, essendo questa preliminare alla valutazione degli altri motivi di ricorso presentati dall'Avv. [RICORRENTE].
Come evidenziato al punto 1 della ricostruzione in fatto, il ricorrente sostiene che l'azione disciplinare avente ad oggetto l'illecito contestato, che consiste nell'aver offerto alla Sig.ra [TIZIA] di svolgere gratuitamente prestazioni professionali, salvo poi chiedere alla stessa compensi mascherati da spese, si sarebbe prescritta.
Per procedere all'esame di tale doglianza, è necessario svolgere alcune premesse:
- Il ricorrente fa riferimento solo alle condotte contestate nei capi di incolpazione sub a) e b), mentre nulla è contestato rispetto ai capi sub c) e d), le cui condotte, del resto, si collocano in date successive a quelle di cui ai capi precedenti. In particolare, la condotta sub c) si colloca tra il 13 gennaio 2012 e il 13 gennaio 2013, mentre la condotta sub d) risale al 5 marzo 2014. Pertanto, non appare comprensibile l'affermazione del ricorrente secondo cui il CDD dell'Umbria “non avrebbe neanche dovuto aprire il procedimento disciplinare”, posto che, relativamente ai capi c) e d), l'Avv. [RICORRENTE] nulla ha dedotto a sostegno di un'eventuale prescrizione dell'azione disciplinare (fermo restando che, come noto, la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Cfr. CNF, 6 novembre 2017, n. 162).
- Quanto alla decisione del CDD dell'Umbria, si rileva come i giudici, pur senza esplicitarlo nella motivazione, ma come si evince dalla lettura delle date di commissione degli illeciti indicate in calce ai capi di incolpazione sub a) e sub b), abbiano ritenuto che le condotte si siano protratte fino al gennaio 2013, ovvero fino al momento in cui la Sig.ra [TIZIA] ha provveduto al pagamento della seconda somma richiesta dall'incolpato (€ 2.500,00).
- Al contrario, il ricorrente, nel formulare l'eccezione di prescrizione, non indica con precisione gli elementi fattuali rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della stessa, quali la data esatta del dies a quo e dei possibili atti interruttivi, restando, sul punto, molto generico.
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 18077 del 15 settembre 2015, citata dal ricorrente come pronuncia a favore dell'applicabilità retroattiva della nuova disciplina della prescrizione di cui all'art. 56 della legge n. 247 del 2012, in realtà conferma l'applicabilità, ai fatti antecedenti all'entrata in vigore della nuova legge professionale, della vecchia disciplina di cui all'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza citata, avente ad oggetto proprio fatti antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, quanto segue: “la prescrizione applicabile al caso di specie è quella quinquennale R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51 e la stessa deve ritenersi compiuta”.
Svolte le dovute premesse, ai fini della valutazione circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, risulta determinante procedere all'esame delle seguenti questioni:
a) La normativa applicabile in tema di prescrizione, precedente (art. 51 RDL n. 1578/1933) o attuale (art. 56 L. n. 247/2012). La giurisprudenza della Corte di Cassazione e di codesto Consiglio è costante e pacifica nell'affermare che, per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 (cfr. ex multis, Cass. SSUU, 25 marzo 2019, n. 8313, 18 aprile 2018, n. 9558, ord. 27 ottobre 2016, n. 21693). Si rinviene, infatti, un solo ed isolato precedente giurisprudenziale – che per completezza si riporta – secondo il quale l'art. 65, 5º comma, l. n. 247 del 2012, laddove sancisce che le norme del nuovo codice deontologico forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli, spiegherebbe i propri effetti anche con riguardo al regime della prescrizione (Cass. SSUU, 27 ottobre 2015, n. 21829). Ciò precisato, alla luce dell'orientamento assolutamente maggioritario, nel caso in esame trova applicazione la disciplina di cui all'art. 51 RDL n. 1578/1933, il quale prevede che “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni” (per ogni atto interruttivo della prescrizione inizia a decorrere un nuovo ed uguale termine). Non appare, quindi, fondata la richiesta, formulata dall'Avv. [RICORRENTE], di applicazione del termine prescrizionale complessivo (massimo e, quindi, comprensivo di eventuali interruzioni) di 7 anni e mezzo previsto dall'art. 56 della legge n. 247 del 2012.
b) La decorrenza della prescrizione: il dies a quo. Fermo quanto sopra indicato, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione è necessario stabilire se le violazioni deontologiche contestate all'incolpato siano di carattere istantaneo, id est violazioni che si consumano o si esauriscono al momento stesso in cui vengono realizzate, o se le stesse risultino integrate da condotte protrattesi e mantenute nel tempo, costituendo illeciti c.d. permanenti. Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diventa irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa soltanto col venire meno della condotta. La decorrenza del termine prescrizionale ha inizio, infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza domestica e di legittimità, dalla data della commissione del fatto nel primo caso e da quella della cessazione della condotta nel secondo (cfr. CNF, 21 giugno 2018, n. 71, 21 dicembre 2006, n. 183, Cass. SSUU, 30 giugno 2016, n. 13379).
c) Gli atti interruttivi della prescrizione. L'interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo, quale è quello di fronte ai COA e ai CDD, trova applicazione l'art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. CNF, 24 novembre 2017, n. 188). Mentre la nuova disciplina (art. 56 L. n.247/2012), tra l'altro inapplicabile al caso de quo, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva della prescrizione disciplinare (ossia la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del CDD e la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF), se si applica la previgente disciplina, per valutare l'esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione bisogna fare riferimento all'orientamento della giurisprudenza, che è costante nell'identificare come atti interruttivi la delibera dell'apertura del procedimento e gli altri atti propulsivi del procedimento (cfr. CNF, 1 giugno 2017, n. 61, 6 novembre 2017, n. 162, 19 dicembre 2014, n. 191). Nel caso in esame, il primo atto avente efficacia interruttiva è, dunque, la delibera di apertura del procedimento disciplinare, adottata dal COA di Terni in data 17 giugno 2014, ma comunicata al ricorrente soltanto in data 9 settembre 2014 e 7 ottobre 2014, a seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Con riguardo, invece, agli atti compiuti dall'organo di disciplina anteriormente alla formale apertura del procedimento disciplinare, essi, in quanto attività istruttorie informali anteriori all'apertura del procedimento, sono ininfluenti quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione dell'azione disciplinare (cfr. CNF, 31 dicembre 2009, n. 267).
Alla luce delle considerazioni svolte e dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario e costante, codesto Consiglio ritiene applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 51 RDL n. 1578/1933, il quale prevede che “l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni”.
Tale termine non risulta essere decorso per le condotte di cui ai capi di incolpazione sub c) e d), risalenti al 2012 e al 2013, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalla delibera di apertura del procedimento, comunicata in data 9 settembre e 7 ottobre 2014, a seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Per quanto riguarda, invece, le condotte di cui ai capi di incolpazione sub a) e b), il dies a quo dal quale ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale appare più discutibile. Relativamente al capo a), il Consiglio giudicante considera che la violazione si sia consumata ed esaurita nel momento della commissione del fatto dannoso, ovvero nella primavera dell'anno 2009, quando l'Avv. [RICORRENTE] ha falsamente promesso che avrebbe chiesto il pagamento degli onorari solo a causa vinta; pertanto, il termine prescrizionale quinquennale risulta essere decorso, poiché la delibera dell'avvio del procedimento, identificabile come primo atto interruttivo della prescrizione, è stata comunicata al ricorrente in data 9 settembre e 7 ottobre 2014, a seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Non appare invece prescritta la condotta sub b), relativa all'aver chiesto ed ottenuto dalla signora [TIZIA] i compensi professionali che in precedenza aveva promesso dovergli essere pagati solo a causa vinta, poiché l'ultimo pagamento è intervenuto nel 2013 ed è quindi in tale momento che si può considerare essere cessata la condotta dannosa.
In conclusione, l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente pare condivisibile solo relativamente alla condotta identificata al capo di incolpazione sub a).
2. Asserita violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 10, comma 3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 e agli artt. 97 e 24 della Costituzione (eccessiva ed immotivata durata del procedimento disciplinare).
In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'eccessiva e immotivata durata del procedimento disciplinare, si rileva come il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale abbia natura amministrativa, sicché non si applica l'art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, pertinenti alle sole attività giurisdizionali), bensì l'art. 97 Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Ciò premesso, è altresì vero che il procedimento disciplinare ha natura amministrativa speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell'Ordinamento forense, che non contengono termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all'infuori di quelli posti a tutela del diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell'azione disciplinare.
Quanto al valore attribuibile, nell'ambito del procedimento disciplinare, alla rinuncia all'esposto e alla transazione intervenuta tra esponente e incolpato, è principio pacifico del Consiglio Nazionale Forense che l'azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all'esposto da parte dei soggetti esponenti così come l'eventuale dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia non condiziona né implica l'estinzione o l'interruzione del procedimento, né attenua la gravità del comportamento dell'incolpato. Inoltre, la transazione intervenuta tra le parti al fine di risolvere stragiudizialmente le questioni tra loro sorte, non nega che le condotte contestate all'Avv. [RICORRENTE] siano effettivamente avvenute, ma ne muta la considerazione.
In riferimento, infine, all'ulteriore doglianza, formulata dal ricorrente nell'ambito del motivo di impugnazione qui in esame, inerente alla asseritamente arbitraria decisione, adottata dal CDD, di rinviare le udienze istruttorie in cui i testimoni sono risultati assenti, e di non rinviare, invece, le udienze in cui a risultare assente è stato l'incolpato, giova rammentare quanto stabilito dall'art. 21 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, secondo il quale il CDD, in caso di mancata comparizione dell'incolpato, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, procede in sua assenza.
Pertanto l'operare del CDD dell'Umbria, oltre a essere coerente con le indicazioni giurisprudenziali e con la normativa citata, appare anche nei fatti proporzionato e corretto e, per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
3. Asserito travisamento del fatto e delle prove da parte del CDD procedente.
Come sopra riportato, secondo l'Avv. [RICORRENTE] il CDD procedente avrebbe completamente travisato i fatti di causa ed erroneamente valutato le prove raccolte nel corso del giudizio amministrativo. Sul punto, pare condivisibile e pacifico il principio per cui rientra nella discrezionalità dell'organo di disciplina la valutazione e l'apprezzamento delle prove. Infatti, il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Nel caso in esame, non solo c'è stata la deposizione dettagliata e credibile da parte dell'esponente, ma tale deposizione è stata altresì avvalorata da quella del Dott. [omissis], soggetto terzo che non aveva interesse nella vicenda, il quale ha effettivamente confermato la circostanza che l'Avv. [RICORRENTE] si era impegnato a non chiedere onorari.
4. Asserito difetto di motivazione.
In relazione a tale doglianza, relativa all'asserita mancanza e/o superficialità e/o incompletezza della motivazione, rileva questo Consiglio che è ben vero che la decisione del CDD dell'Umbria appare in taluni punti un po' stringata, ma sussiste in capo all'organo giudicante in appello il potere di completamento della motivazione della decisione di primo grado. La mancanza di adeguata motivazione, pertanto, non costituisce motivo di nullità della decisione di primo grado, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. Anche il quarto motivo di ricorso, dunque, non è accoglibile.
5. Asserita insussistenza dell'illecito disciplinare di accaparramento della clientela.
In relazione al quinto motivo di ricorso, giova preliminarmente rilevare come, mentre i quattro canoni complementari dell'art. 19 del previgente CDF sono relativi a specifiche fattispecie incriminatrici che certamente – ed in tale misura in accordo con quanto dedotto dal ricorrente – non sono integrate dalle condotte qui in esame, il divieto generale previsto in apertura della medesima disposizione proibisce, invece, più genericamente, qualsiasi condotta finalizzata all'acquisizione di clientela che sia posta in essere con modalità non conformi alla correttezza e al decoro: “è vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela … con modi non conformi alla correttezza e decoro”). Sul punto, è pacifica tradizione del Consiglio Nazionale Forense ritenere che, sebbene sia ammissibile offrire di svolgere l'attività professionale forense a titolo gratuito, non è invece accettabile né rispettoso dei principi deontologici utilizzare l'apparente gratuità della prestazione per accaparrarsi clienti che, altrimenti, potrebbero non conferire l'incarico. Pertanto, la decisione del CDD dell'Umbria di censurare la condotta dell'Avv. [RICORRENTE] pare condivisibile e, pertanto, il quinto motivo di ricorso è anch'esso respinto.
6. Asserita eccessività della sanzione inflitta.
Con riguardo alla doglianza in esame, è necessario, innanzitutto, riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale ai procedimenti disciplinari in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico si applicano, anche per quanto concerne il regime sanzionatorio, le norme eventualmente più favorevoli previste dalle nuove disposizioni codicistiche. In ossequio a tale riconosciuta prassi, il CDD dell'Umbria ha sanzionato l'Avv. [RICORRENTE] per la violazione degli artt. 5, 6 e 19 del previgente CDF che sono stati trasfusi, rispettivamente, negli artt. 9 e 37 del vigente CDF.
La violazione dell'art. 37 del vigente CDF comporta l'applicazione della sanzione edittale della censura, mentre nessuna sanzione è prevista per la violazione dei generali doveri di cui all'art. 9 del vigente CDF. Il CDD dell'Umbria ha irrogato la sanzione della sospensione di tre mesi dall'esercizio della professione forense individuando come pena base la censura prevista per l'accaparramento della clientela e inasprendo la stessa alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti disciplinari a carico dell'incolpato. È stato quindi applicato l'art. 22, comma 2, lettera b), del vigente CDF secondo il quale “Nei casi più gravi, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: b) fino alla sospensione dall'esercizio dell'attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura …”.
Pur condividendo le ragioni per cui il CDD dell'Umbria ha ritenuto di irrogare la sanzione della sospensione dalla professione per tre mesi, il Consiglio giudicante ritiene opportuno rivalutare l'entità della pena alla luce della differente valutazione del capo di incolpazione sub a). Infatti, come si è avuto modo di evidenziare supra, la violazione contestata, seppur accertata nella sua storicità, è ormai prescritta, essendosi consumata ed esaurita nel momento della commissione del fatto dannoso, ovvero nella primavera dell'anno 2009, per indicazione della stessa reclamante, quando l'Avv. [RICORRENTE] aveva falsamente promesso che avrebbe chiesto il pagamento degli onorari solo a causa vinta.
Alla luce di suddette considerazioni e dell'intervenuta prescrizione degli illeciti contestati al capo di incolpazione sub a), il Consiglio ritiene di ridurre la pena inflitta dal CDD dell'Umbria, riducendo la sanzione della sospensione dalla professione forense da mesi tre a mesi due.
Il sesto motivo di ricorso è pertanto accolto, quantomeno parzialmente.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37 e gli artt. 35 e segg. della L. 31.12. 2012, n. 247, vista l'intervenuta prescrizione delle condotte di cui al capo di incolpazione sub a); il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e dispone la sospensione della professione dall'attività professionale forense per mesi due.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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