L'archiviazione non equivale ad una condanna: le colpe del datore non sono ascrivibili al dipendente.
edu SEZ. III AGAPOV C. RUSSIA
6 OTTOBRE 2020, RIC. 52464/15
Il ricorrente è il direttore generale di una società che, ad un controllo fiscale, risultò aver evaso ingenti somme relative al saldo dell'IVA. Dato che la società era insolvente e come tale fu dichiarata fallita e radiata dall'albo delle imprese, ritenendolo colpevole in assenza di prove di tale frode fiscale, lo Stato si rivalse sul suo capitale.
Violati gli artt.6 §.2 e 1 protocollo 1 Cedu. La CEDU giudica «non quantomeno infelice» la motivazione con cui il Tribunale civile ha ordinato al ricorrente di rimborsare il fisco al posto della società che aveva evaso l'IVA: secondo il giudice l'assenza di proscioglimento nel processo penale per frode fiscale, archiviato anche perché il reato di evasione era prescritto, significa che ipso iure è colpevole, essendo una prova sufficiente del reato ascrittogli. Per la CEDU questa però è una prova inequivocabile che l'opinione del giudice era quella di ritenerlo colpevole di un reato per il quale non solo non era mai stato processato, ma neanche aveva potuto esercitare i suoi diritti alla difesa: aveva fatto un sillogismo in base al quale l'interruzione di un procedimento penale equivaleva all'automatica condanna del ricorrente in palese violazione del principio della presunzione d'innocenza. Il fatto che anche il fisco in modo superficiale lo abbia ritenuto colpevole e citato in giudizio, stante il fallimento della datrice e la censurata rivalsa, sono chiaramente arbitrarie e sproporzionate costituendo una violazione dei suoi diritti economici.
Sul tema: Fleischner c. Germania del 3/10/19, G.IEMSRL e altri c. Italia [GC] e Beyeler c. Italia [GC]. È analoga a Gracia Gonzalez c. Spagna del 6/10/20 relativa all'impossibilità della vedova di un pompiere, morto sul lavoro in un incidente in elicottero, di intervenire nella causa intentata dall'associazione di categoria e chiedere una riapertura del caso per acclarare le responsabilità del fornitore/produttore del pezzo difettoso che aveva causato il sinistro e del proprietario del mezzo ed a Gocic c. Croazia dell'8/10/20 sull'impossibilità di un giocatore di basket professionista di accedere ad un tribunale per ottenere il saldo delle sue spettanze. Si vedano infine anche Sik c. Turchia n.2 e Kurban c. Turchia del 26/11/20 sull'illecita detenzione provvisoria di un giornalista, punito in quanto tale per i suoi articoli critici verso il governo e sull'annullamento di un appalto pubblico senza la restituzione della garanzia versata obbligatoriamente con l'offerta (riconosciuta solo una violazione dei diritti economici del ricorrente ex art. 1 protocollo 1 Cedu).
28-11-2020 04:37
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